Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1052 del 17/01/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 1052 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BOGHETICH ELENA
ORDINANZA
sul ricorso 7101-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4052
IANNUCCI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LAMARMORA 18, presso lo studio dell’avvocato
VALENTINO LO CURIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CLAUDIA LIGNELLI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 17/01/2018
avverso la sentenza n. 8611/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 28/11/2012 R.G.N 3129/2010.
n. 7101/2013 R.G.
RILEVATO
che con sentenza depositata il 28.11.2012, la Corte di appello di Roma, in parziale
riforma della decisione di primo grado, ritenuti legittimi precedenti contratti a termine
stipulati ex art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, accoglieva la domanda di
Alberto Iannucci di accertamento della illegittimità del termine apposto al contratto
stipulato con Poste Italiane, per il periodo 9.10.2007 – 29.2.2008, termine
personale di sporte/Iena . . . che sarà compiutamente superata, entro la data del
29.2.2008, con la realizzazione della specifica tranche di sportellizzazioni”
di cui al
ritenendo generica la clausola con
“Piano di mobilità aziendale di ottobre 2007”,
conseguente applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010;
che per la cassazione della decisione propone ricorso la società sulla base di un
motivo;
che il lavoratore resiste con controricorso;
CONSIDERATO
che parte ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del
2001, art. 1 e art. 2967 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la decisione
impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto generica la causale giustificativa
dell’apposizione del termine indicata dalle parti;
che nella specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto dal
verbale di conciliazione prodotto dalla società in data precedente l’udienza risulta che
le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua,
dandosi atto “dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge”,
con riconoscimento reciproco che
“null’altro hanno reciprocamente a
pretendere salvo quanto previsto nel presente accordo”,
dichiarando nel contempo
“che – “in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza
con il presente verbale”;
che con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del
sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a
determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va
dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8- 7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n.
2063), senza necessità di provvedere sulle spese;
giustificato, ai sensi del d.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, dalla “temporanea carenza di
n. 7101/2013 R.G.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2017.