Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1052 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2615/2010 proposto da:

CONSORZIO MARINA DI TOR SAN LORENZO (OMISSIS) in persona del

Presidente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato PISTOLESE Mario, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M. (OMISSIS), P.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio

dell’avvocato PECORARO Francesco, che li rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3844/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

18.4.08, depositata il 06/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. Il Consorzio Marina di Tor San Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 ottobre 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma in una controversia introdotta nei suoi confronti da P.M. e P.A., avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni sofferti per un allagamento conseguente alla rottura di una conduttura consortile.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

p.2. Essendo il ricorso, quanto alla regolamentazione del giudizio di legittimità, alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c, è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata ai difensori e comunicata al Pubblico Ministero.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Invero, l’unico motivo che prospetta – avente ad oggetto violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 806 c.p.c., e segg., inerenti la disciplina dell’arbitrato, nella loro formulazione precedente alla riforma n. 353 del 1990, in relazione all’art. 23 dello Statuto consortile, con conseguente vizio della motivazione resa sul punto dal Giudice di secondo grado.

Improponibilità dell’azione in reazione ai vincoli derivanti dalla clausola compromissoria – si fonda sul contenuto di una clausola compromissoria, che, nell’assunto del ricorrente avrebbe natura di previsione di un arbitrato irrituale e riguardo alla quale la Corte Territoriale, essendo stata la sua esistenza eccepita dal Consorzio soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado, soggetta al regime anteriore alla L. n. 353 del 1990, ha considerato esistente una rinuncia a farla valere per non essere stata l’eccezione proposta per tutto il corso del giudizio di primo grado.

Poichè, per scrutinare il motivo – sulla base di quello che si prospetta nel ricorso – è necessario esaminare (specie in riferimento all’individuazione della sua natura) il contenuto ed il tenore della clausola de qua, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, nonchè la sua collocazione complessiva all’interno dello Statuto, se ne sarebbe dovuta fare l’indicazione specifica, che comprendeva non solo la riproduzione del suo tenore, che risulta fatta dal ricorso, ma anche l’individuazione della sede del giudizio di merito in cui il documento che la conteneva, cioè lo Statuto consortile, venne prodotto e – soprattutto – l’indicazione del se e del dove esso sarebbe stato prodotto (anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) in questa sede di legittimità (in termini, sulle implicazioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in questo senso, si vedano:

Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010).

4. – In ogni caso – e trattasi di ragione di inammissibilità gradata, perchè si evince dalla lettura della sentenza impugnata – il ricorso sarebbe inammissibile, perchè il ricorrente non ha impugnato la ratio decidendi della sentenza della Corte territoriale, la quale in via autonoma, ha affermato che le indicazioni disponibili in ordine alla natura e alla portata della clausola arbitrale non consentono valutazioni certe sulla operatività della medesima, con ciò intendendo affermare la mancanza di certezza sulla idoneità della clausola a ricomprendere la controversia. Si tratta di una ratio idonea a sorreggere di per sè sola la motivazione e concernente sempre l’eccezione di cui trattasi sotto il profilo della sua pertinenza. Essa avrebbe dovuto, dunque, essere autonomamente impugnata”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, in quanto i rilievi svolti dalla memoria del ricorrente non sono in alcun modo idonei a superarle.

Infatti, quanto alla valutazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorrente mostra di non aver compreso il significato della giurisprudenza richiamata nella relazione, che si astiene dal considerare. Infatti, si limita a rilevare che da un accesso al fascicolo depositato presso questa Corte ha constatato che “dal mero esame dell’indice degli atti depositati in 1 grado” emerge che lo stato era stato depositato nel giudizio davanti al Tribunale.

Rilievo che dimostra l’assoluta mancanza di considerazione della citata giurisprudenza, alla quale il Collegio pertanto fa mero rinvio.

In secondo luogo, riguardo al rilievo svolto dalla memoria a proposito della seconda ragione di inammissibilità, non viene svolta nessuna attività dimostrativa dell’esistenza della critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata considerata dalla relazione come non impugnata, ma con evidente mancanza di adeguatezza al punto evidenziato nella relazione si svolge la critica riguardo a tale ratio non svolta nel ricorso.

p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleduecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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