Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10519 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 10/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 12437 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

P.S. (C.F.: PTT SNT 69M48 H708T) rappresentata e difesa,

giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Carlo Stasi

(C.F.: STS CRL 54H04 E5063);

– ricorrente –

nei confronti di:

PROVINCIA DI LECCE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente,

legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Maria Giovanna

Capoccia (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.

371/2014, depositata in data 3 giugno 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

10 aprile 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

udito:

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Corrado Mistri, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale, con decisione

nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Lamentando che la Provincia di Lecce, mediante l’innalzamento della quota della carreggiata di una strada pubblica di sua pertinenza, aveva provocato danni ai propri fondi frontistanti, P.S. ha agito in giudizio per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi ed il risarcimento dei danni.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Lecce.

La Corte di Appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorre la P., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la Provincia di Lecce, che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. La ricorrente P. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c., in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.p.c. quanto alla interpretazione della domanda”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione all’art. 2947 c.c.”.

I due motivi del ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono parte infondati ed in parte inammissibili.

La corte di appello ha annullato la sentenza di primo grado per extrapetizione e ha deciso la causa nel merito – rigettando la domanda della P. – sulla base di due distinte ed autonome ragioni: a) la non riconducibilità dei danni lamentati dall’attrice ai fatti da essa indicati come causa degli stessi (e cioè ai lavori di manutenzione della strada provinciale eseguiti nel 1991); b) la avvenuta prescrizione dell’azione risarcitoria, risalendo il primo e unico atto interruttivo del suo corso al 1996.

La ricorrente censura entrambe le indicate autonome rationes decidendi.

Risulta peraltro logicamente preliminare l’esame della questione relativa alla prescrizione (oggetto del secondo motivo del ricorso), che ha carattere assorbente.

In proposito, è infondata la tesi della ricorrente per cui quello contestato all’ente convenuto costituirebbe un illecito permanente: la condotta denunciata (vale a dire l’alterazione dello stato dei luoghi, mediante l’innalzamento della quota della carreggiata stradale) ha carattere unitario e istantaneo, mentre sono solo gli effetti dannosi di essa che si protraggono nel tempo.

Si tratta quindi di un illecito istantaneo ad effetti permanenti, ed in una siffatta ipotesi la prescrizione decorre dal momento della prima manifestazione del danno (cfr. in proposito, ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 2855 del 05/11/1973, Rv. 366451 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2959 del 22/05/1979, Rv. 399280 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17985 del 24/08/2007 Rv. 599134 – 01; Sez. U, Sentenza n. 580 del 11/01/2008, Rv. 600908 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5381 del 07/03/2011, Rv. 617291 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7272 del 30/03/2011, Rv. 616754 – 01; Sez. U, Sentenza n. 23763 del 14/11/2011, Rv. 619392 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 22/04/2013, Rv. 626202 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13201 del 28/05/2013, Rv. 626696 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5081 del 15/03/2016, Rv. 639017 – 01), come ha del resto implicitamente ritenuto la corte di appello (se l’illecito fosse stato da essa considerato di natura permanente, la prescrizione per i danni dell’ultimo quinquennio non avrebbe potuto comunque essere riconosciuta, anche a ritenere la sua consumazione nel 1991; avendo invece la corte di merito espressamente dichiarato la prescrizione con decorrenza dal 1991, sia pure negando la riconducibilità del danno ai lavori eseguiti in tale anno, essa non può che avere escluso la natura permanente dell’illecito).

In ogni caso, trattandosi certamente di illecito istantaneo ad effetti permanenti, ed essendosi il danno manifestato quanto meno dal 1996 (data della costituzione in mora da parte dell’attrice), la ratio decidendi costituita dal rilievo della prescrizione della relativa azione (promossa solo nel 2005) risulta sufficiente da sola a giustificare il rigetto della domanda, anche a prescindere dalla data in cui la condotta illecita si è consumata.

Sono di conseguenza irrilevanti le questioni attinenti all’epoca in cui sono stati effettuati i lavori che hanno determinato l’effettivo innalzamento della quota della carreggiata stradale (e quindi tutte le censure oggetto del primo motivo del ricorso), in quanto il termine quinquennale di prescrizione si è maturato comunque, sia dal 1991 (epoca dei primi lavori, denunciati come causa del danno nell’atto introduttivo del giudizio), sia dal 1995 (epoca degli ulteriori lavori, individuati dai giudici di merito come quelli in cui effettivamente venne elevata la quota della carreggiata stradale), sia dal 1996 (data dell’unico atto di costituzione in mora, per quanto emerge dagli atti), tenuto conto che l’atto di citazione risulta notificato nel 2005. Dunque, il secondo motivo di ricorso risulta infondato, e ciò determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, del primo motivo.

2. Con il proprio ricorso incidentale (non rubricato) la Provincia di Lecce censura la sentenza impugnata per non avere condannato l’attrice – pur avendo accolto il proprio gravame, e nonostante la specifica domanda sul punto – alla restituzione delle somme percepite in virtù della sentenza di primo grado.

Il ricorso è fondato.

La richiesta di condanna alla restituzione degli importi pagati in virtù della sentenza di primo grado risulta formulata dalla provincia nell’atto di appello (e sostenuta con la produzione, sul piano istruttorio, del relativo mandato di pagamento, per Euro 51.392,72), nonchè reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.

La corte di appello, accolto il relativo gravame, avrebbe quindi dovuto condannare l’attrice a restituire alla provincia le somme ricevute, mentre sul punto ha omesso qualunque decisione.

Il ricorso incidentale va accolto e, non essendo necessaria ulteriore istruzione (avendo la provincia, come anticipato, prodotto il mandato di pagamento in favore dell’attrice, per Euro 51.392,72), è possibile la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

La ricorrente va pertanto condannata alla restituzione degli importi ricevuti in virtù della sentenza di primo grado.

3. Il ricorso principale è rigettato.

Il ricorso incidentale è accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione. Decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la ricorrente P. è condannata a restituire alla Provincia di Lecce gli importi incassati sulla base della sentenza di primo grado.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la ricorrente P. a restituire all’amministrazione provinciale di Lecce gli importi riscossi in base alla sentenza di primo grado;

– condanna la ricorrente principale a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della provincia di Lecce, controricorrente e ricorrente in via incidentale, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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