Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10518 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24018-2006 proposto da:

D.N.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ZAMPELLA ARCANGELO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VILLA MADONNA DELLE GRAZIE DI LOFFREDO ROSA & C. S.A S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5043/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/08/2005 r.g.n. 1850/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 12/12/00 D.N.L. esponeva di avere lavorato alle dipendenze della Casa di Riposo Villa Madonna delle Grazie s.a.s., svolgendo mansioni di (OMISSIS), riconduciteli al (OMISSIS) livello c.c.n.l. case di cura, dal 7/1/94 al (OMISSIS), giorno in cui era stata licenziata oralmente in ispregio alle prescrizioni sancite dalla L. n. 604 del 1966, art. 2.

Sulla scorta di tali premesse, conveniva in giudizio la società, chiedendo dichiararsi illegittimo il provvedimento espulsivo intimato e condannarsi la controparte alla riassunzione ovvero al risarcimento del danno nella misura sancita dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 nonchè al pagamento delle differenze retributive spettanti in conformità ai minimi sanciti dal c.c.n.l. di categoria, a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, nonchè a titolo di 13 mensilità, festività, ferie, indennità professionale e notturna, T.P.R. ed indennità di preavviso che quantificava in complessive L. 296.864.501.

Si costituiva la società, contestando la fondatezza del ricorso, sul presupposto della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, e proponendo, in via subordinata, domanda riconvenzionale onde conseguire dalla controparte l’indennità di mancato preavviso.

Espletata attività istruttoria mediante il libero interrogatorio delle parti e l’audizione di testi, con sentenza 13/3/03 il Tribunale respingeva il ricorso nonchè la domanda riconvenzionale.

Avverso tale decisione, con ricorso depositato in data 13/3/04, proponeva gravame la lavoratrice, affidandosi ad un unico articolato motivo, con il quale chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza con accoglimento delle domande formulate in primo grado.

Benchè ritualmente evocata in giudizio, la società si rendeva contumace. Con sentenza del 5 luglio-20 agosto 2005, l’adita Corte di Appello di Napoli, ritenuto che l’espletata istruttoria aveva avuto esiti non significativi ai fini della dimostrazione della intercorrenza tra le parti di un rapporto riconducibiile allo schema di cui all’art. 2094 c.c. rigettava l’impugnazione. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre D.N.L. con due motivi. La Società Villa Madonna delle Grazie non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il pruno motivo di ricorso, la D.N., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., artt. 115, 116, 246 e 421 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, lamenta che la Corte di Appello di Napoli, uniformandosi a quanto stabilito dai Giudice di primo grado, abbia affermato che correttamente quest’ultimo – sulla scorta di un giudizio di sostanziale inattendibilità dei due testi di parte attrice – era pervenuto a sostenere l’insussistenza del necessario supporto probatorio della domanda intesa a conseguire il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro inter partes.

Più precisamente, si duole che la Corte di Appello, a sostegno dell’assunto, abbia ritenuto “immune da censure la opzione del primo Giudice, intesa a conferire non rilevante spessore probatorio alle dichiarazioni rese da ciascuna delle parti ( C., D.N., Ca.) nella causa instaurata dalle altre”.

Tale assunto viene censurato dalla ricorrente in quanto immotivato oltre che erroneo, tenuto contro che come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ..

è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. artt. 115, 116 e 421 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che l’espletata attività istruttoria aveva avuto esiti non significativi in ordine alla intercorrenza fra le parti di un rapporto riconducibile allo schema di cui all’art. 2094 c.c. atteso che le uniche dichiarazioni intese a corroborare la tesi della lavoratrice erano state fornite dai testimoni, i quali, nella qualità di ex dipendenti della Casa di Cura, avevano promosso nei confronti di essa analoghe controversie, e, per tali motivi, erano stati sottoposti a giudizio di non piena attendibilità da parte del giudicante.

A sostegno del suo assunto riporta stralci delle deposizioni di testi che avallerebbero la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato. Entrambi i motivi, strettamente connessi tra loro, sono privi di fondamento. Va preliminarmente osservato che la Corte territoriale è pervenuta alle contestate conclusioni, muovendo da un’analisi delle argomentazioni adottate dalla pronuncia di primo grado, sia in diritto che in fatto.

Sotto il primo profilo, ha tenuto a rimarcare come la sentenza, ponendosi in linea con gli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, avesse correttamente affermato: che ogni attività umana economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo; che l’elemento essenziale del primo tipo di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro che inerisca alle intrinseche modalità di svolgimento, e non soltanto al risultato, della prestazione lavorativa; che, in generale, il vincolo di soggezione si estrinseca nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione; che, dovendosi valutare il detto vincolo di soggezione in correlazione alla peculiarità delle prestazioni, la particolare natura delle stesse (in particolar modo assumendo rilievo la natura per intellettuale e professionale della prestazione) può comportare la necessità di fare riferimento anche a criteri complementari e sussidiari (come l’osservanza di un orario di lavoro predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale ecc.).

Sotto il secondo profilo con riferimento, cioè, ai caso concreto – la Corte territoriale ha condiviso la convinzione espressa dal Tribunale, circa gli esiti non significativi della espletata attività istruttoria ai fini della dimostrazione della intercorrenza fra le parti di un rapporto riconducibile allo schema di cui all’art. 2094 c.c., atteso che le uniche dichiarazioni intese a corroborare la tesi della lavoratrice, erano state fornite da testimoni, i quali, nella qualità di ex dipendenti della Casa di Cura, avevano promosso nei confronti di essa, analoghe controversie, e per tali motivi erano stati sottoposti a giudizio di non piena attendibilità da parte del primo Giudice. Pertanto, quest’ultimo, secondo un ammissibile giudizio di comparazione sulla valenza probatoria delle acquisizioni testimoniali in atti, aveva reputato maggiormente significativa la deposizione resa dalla teste E., ex dipendente della Casa di Cura in qualità di assistente agli anziani, la quale aveva riferito che la ricorrente era stata chiamata saltuariamente, in sostituzione dei titolari, per circa sei-otto ore giornaliere, talvolta in orario notturno; dichiarazione, questa, del tutto plausibile e coerente con le mansioni richieste di mero accudimento dei degenti, in relazione alle quali ben era concepibile l’espletamento in via occasionale, della collaborazione di personale ausiliario.

In proposito, non può tralasciarsi di considerare che l’operazione di interpretazione e vai illazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia in effetti, nel giudizio frutto de prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall’art. 116 c.p.c.. In tale prospettiva, viene infatti devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la vacillazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione dei loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. 23 aprile 2001 n. 5964, Cass. 10 maggio 2000 n. 6023. Cass. 30 ottobre 1998 n. 10896).

Orbene, ritiene la Corte che il giudicante si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotali di logica coerenza e pienamente giustificano la diversa valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti. Nè alla decisione della Corte territoriale si possono addebitare le violazioni normative denunziate dalla ricorrente e, segnatamente, del disposto di cui all’art. 246 c.p.c..

Ed invero va ricordato al riguardo che l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., – come, del resto, puntualizzato dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso – è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Nè l’eventuale riunione delle cause connesse(per identità di questioni) può fare insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sulla attendibilità delle relative disposizioni (cfr. tra le altre: Cass. 16 giugno 2003 n. 9650; Cass. 20 marzo 1999 n. 2618; Cass. 5 gennaio 1994 n. 32; Cass. 13 agosto 1987 n. 6932; Cass. 12 maggio 2006 n. 11034).

Sennonchè, a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, il Giudice a qua si è rigorosamente attenuto, escludendo una incapacità a testimoniare dei testi escussi, aventi in causa un interesse di puro fatto, anche se ha poi proceduto ad una ragionevole valutazione della loro attendibitità, pienamente consentita.

Per quanto esposto, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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