Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10518 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 10/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23953-2015 proposto da:

COMUNE NOVIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore, arch.

V.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13,

presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO LINZOLA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE COLLEGIO DELLA GUASTALLA ONLUS, in persona del Presidente

e legale rappresentante pro tempore avv. CLAUDIO SANTARELLI,

considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA

MARIA GIAMMARRUSTO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2346/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2017 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIORGIO SOLETTA per delega;

udito l’Avvocato LUIGI LAMBO per delega;

udito l’Avvocato LAURA MARIA GIAMMARRUSTO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 1/6/2015, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il Comune di Noviglio al pagamento, in favore della Fondazione Collegio della Guastalla ONLUS, di somme a titolo di risarcimento dei danni;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse ritenuto illecito il comportamento del Comune di Noviglio, consistito nel rilascio di un’errata certificazione urbanistica di edificabilità di un suolo di proprietà della fondazione attrice;

che, infatti, sulla base di tale errata certificazione, la fondazione aveva promesso in vendita il terreno de quo alla cooperativa “Edilizia Nuova” che, per conto della fondazione proprietaria, aveva presentato, al Comune di Noviglio, un progetto di convenzione di lottizzazione, tra le cui condizioni era inserita l’edificazione del ridetto terreno promesso in vendita;

che, viceversa, una volta scoperta l’inedificabilità del suolo (siccome ricompreso nell’ambito di un parco regionale previsto nel piano territoriale di coordinamento della Regione Lombardia, colpevolmente non considerato nel piano regolatore comunale), il Comune era stato costretto a negare la definitiva approvazione della convenzione di lottizzazione proposta dalla cooperativa “Edilizia Nuova”;

che, a seguito di tale diniego, la cooperativa aveva risolto il contratto preliminare di compravendita concluso con la fondazione attrice, definendo con quest’ultima, per via transattiva, la determinazione del danno dovuto dalla fondazione per aver promesso in vendita un bene privo delle qualità prospettate;

che, in forza di tali premesse, tanto il primo giudice quanto la corte territoriale, hanno condannato il Comune di Noviglio al risarcimento del danno subito dalla fondazione attrice in misura corrispondente alle somme da quest’ultima pagate alla cooperativa “Edilizia Nuova”;

che avverso la sentenza d’appello, il Comune di Noviglio ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi d’impugnazione, illustrato da successiva memoria;

che la Fondazione Collegio della Guastalla ONLUS resiste con controricorso, seguito dal deposito di ulteriore memoria;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, l’amministrazione comunale ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1372 c.c., comma 2, art. 2697 c.c., comma 1, e art. 2702 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto comprovato il danno sofferto dalla fondazione attrice, tenuto conto dell’inopponibilità, all’amministrazione comunale, dell’accordo transattivo intercorso tra la fondazione e la cooperativa “Edilizia Nuova”, nonchè del carattere arbitrario della somma da queste ultime definita a fini risarcitori;

che la censura è infondata, quando non inammissibile;

che, infatti, deve ritenersi priva di fondamento la doglianza avanzata dal Comune ricorrente in ordine alla pretesa avvenuta estensione, alla sfera giuridica dell’amministrazione comunale, degli effetti dell’accordo transattivo intercorso tra la fondazione attrice e la cooperativa “Edilizia Nuova”, essendosi limitati, tanto il tribunale quanto la corte d’appello, a valutare la congruità, sul piano risarcitorio, degli importi definiti in via transattiva dalla fondazione, tenuto conto della prevedibile fondatezza delle (ingenti) pretese risarcitorie della cooperativa “Edilizia Nuova”, indotta a promettere l’acquisto di un terreno indicato come edificabile sulla base delle certificazioni rilasciate, in modo colpevolmente erroneo, dall’amministrazione comunale odierna ricorrente;

che, pertanto, una volta individuata l’incontestata responsabilità aquiliana dell’amministrazione comunale per la lesione della libertà negoziale della fondazione originaria attrice, deve ritenersi corretta, tanto sul piano giuridico, quanto sul terreno dell’argomentazione logica, la successiva deduzione riferita alla prova del danno subito dalla fondazione sulla base della documentazione negoziale richiamata, a nulla valendo le censure critiche sul punto sollevate in questa sede dall’amministrazione comunale ricorrente, siccome inammissibilmente dirette a sollecitare la Corte di cassazione a una valutazione nel merito della controversia, come tale del tutto estranea alle competenze del giudice di legittimità;

che, con il secondo motivo, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, per avere la corte territoriale erroneamente escluso la concorrente responsabilità della fondazione attrice nella produzione del danno dalla stessa rivendicato, essendosi quest’ultima arbitrariamente dichiarata responsabile, nei confronti della cooperativa “Edilizia Nuova”, di danni ulteriori, rispetto all’importo alla cui restituzione la fondazione era tenuta, senza alcuna ragione che ne giustificasse il riconoscimento;

che la censura è inammissibile;

che, infatti, osserva il collegio come il Comune ricorrente abbia prospettato il vizio in esame sotto il profilo della violazione di legge, là dove lo stesso risulta aver viceversa richiamato, a fondamento della censura illustrata, l’esame delle risultanze di causa con riguardo alla (da lui ritenuta) più esatta ricostruzione dei profili della causalità del danno e/o della colpa concorrente della fondazione nella relativa produzione, al fine di comprovare l’erronea ricognizione, da parte della corte territoriale, della fattispecie concreta e non già l’erronea lettura di una fattispecie normativa astratta, unica rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3;

che tale operazione – neppure coinvolgendo l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso (insistendo propriamente, il Comune ricorrente, nella prospettazione di una diversa ricostruzione dello stesso, rispetto a quanto operato dal giudice a quo) – rimane del tutto estranea alla logica di prospettazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, come tale inammissibilmente sollevato in questa sede;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, accertata l’infondatezza dei motivi di censura avanzati dal Comune ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dell’amministrazione comunale al rimborso, in favore della Fondazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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