Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10518 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. III, 12/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4134/2010 proposto da:

D.J.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. TOSCANI 59, presso lo studio

dell’avvocato ZUCCARDI MERLI Liliana, che lo rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI P. DE’ CALBOLI 1, presso lo studio

dell’avv. MORO Maurizio, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. PIETRO BONANNI, giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 109/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14.11.08, depositata il 12/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma il 14.11.2 008 e depositata il 12.1.2009 in tema di risarcimento danni.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione proposta dal resistente e ricorrente incidentale.

La notificazione del ricorso principale, pur non essendo stata correttamente eseguita, trattandosi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all’anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per l’effetto della sospensione del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., durante il periodo feriale, che va notificata (non alla parte personalmente bensì indifferentemente, a scelta del notificante), o presso il procuratore della medesima costituito nel giudizio a quo, o nel domicilio eletto, ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio (v. in questo senso Cass. 25.3.1998 n. 3153; Cass. 27.8.1997 n. 8071;

S.U. 20.12.1993 n. 12593) – integra, però, una notificazione non inesistente, ma soltanto nulla che, nella specie, è stata sanata dalla costituzione del controricorrente – che ha proposto anche ricorso incidentale (v. in questo senso anche Cass. 18.6.2008 n. 16578).

Entrambi i ricorsi sono inammissibili per il mancato rispetto dei requisiti di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso principale propone due motivi di violazione di norme di diritto, ma i motivi non si concludono – nè contengono – con i prescritti quesiti di diritto.

Il ricorso incidentale propone un motivo di violazione di norma di diritto (art. 91 c.p.c.) e di vizio motivazionale.

Sotto il primo profilo, il motivo non si conclude – nè contiene – con un quesito di diritto.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, il motivo non contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perchè insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730).

Peraltro, la compensazione delle spese giudiziali rientra nei poteri del giudice di merito e la sua censurabilità in sede di legittimità è limitata alla violazione del principio della soccombenza; ciò che nella specie non è avvenuto.

Il primo giudice ha operato la compensazione con il riferimento ai giusti motivi, desumibili dal contesto motivazionale ed oggetto di appello incidentale dichiarato inammissibile; il secondo poi, con riferimento alla soccombenza reciproca.

Nessuna violazione è stata, pertanto, commessa”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Il ricorrente principale ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Preliminarmente, i ricorsi – principale ed incidentale – sono riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

A seguito della discussione sui ricorsi, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria, che non offrono argomenti per giungere a conclusioni diverse da quelle prospettate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

Conclusivamente, i ricorsi – principale ed incidentale – sono inammissibili.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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