Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10517 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 10/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22802/2015 proposto da:

M.V., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELISABETTA VINATTIERI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MA.FA., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURO GIOVANNELLI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.V.,

B.A., PREFETTO DI PRATO, P.G., BI.EN.,

A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1201/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LAURA MARRAS per delega.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 9/7/2014, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da M.V. per la condanna di C.V., in proprio e quale ufficiale dell’anagrafe del Comune di Carmignano, Ma.Fa., in proprio e quale ufficiale dell’anagrafe del Comune di Prato, B.A., in proprio e quale prefetto di Prato, P.G. in proprio, il Ministro dell’interno ed Bi.En. in proprio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e A.G. in proprio, al risarcimento dei danni subiti per effetto della cancellazione dell’attore dalle liste dell’anagrafe del Comune di Carmignano per irreperibilità, e per il successivo mantenimento di tale situazione per due anni;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la regolarità del procedimento ad esito del quale l’amministrazione comunale di Carignano aveva provveduto alla cancellazione del M. dalle risultanze anagrafiche, tenuto conto della mancata attivazione dello stesso M. ai fini dell’eventuale indicazione dell’effettivo ricorso dei presupposti per il mantenimento (o il successivo ripristino) della propria iscrizione anagrafica;

che, sotto altro profilo, la corte d’appello ha evidenziato l’analoga trascuratezza del M. in relazione alla rivendicata iscrizione presso le risultanze anagrafiche del Comune di Prato, sottolineando, in ogni caso, l’esclusiva responsabilità dello stesso istante nell’eventuale causazione dei danni asseritamente sofferti, nella specie neppure adeguatamente e rigorosamente comprovati;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione M.V., sulla base di otto motivi d’impugnazione;

che Ma.Fa. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 1, per avere la corte territoriale asseritamente negato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla legittimità del procedimento relativo alla cancellazione del ricorrente dai registri anagrafici;

che la censura è inammissibile per carenza di interesse;

che, infatti, il ricorrente ha trascurato di evidenziare gli eventuali profili di soccombenza (obiettivamente non rilevabili) in ipotesi riconducibili – per effetto della negata giurisdizione del giudice ordinario a pronunciarsi sulla legittimità del procedimento relativo alla cancellazione del ricorrente dai registri anagrafici – con riguardo allo specifico punto concernente la domanda risarcitoria proposta;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 11, comma 1, lett. c), del vigente regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’illegittimità della cancellazione del M. dai registri anagrafici del Comune di Carmignano per irreperibilità, essendo rimasta viceversa pacificamente comprovata la piena reperibilità dello stesso nel periodo corrispondente all’adozione del provvedimento amministrativo contestato e non essendo rimasto sconosciuto il luogo della sua dimora abituale;

che, con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato la circostanza costituita dalla continua presenza e dalla dimora del M. sul territorio di Carmignano e dalla palesata volontà dello stesso di rimanervi residente;

che entrambi i motivi (secondo e terzo) sono manifestamente infondati;

che, al riguardo, osserva il collegio come la corte territoriale abbia correttamente sottolineato la ritualità del procedimento confluito nel provvedimento di cancellazione del M. dal registro anagrafico del Comune di Carmignano, avendo gli organi dell’ente territoriale interessato legittimamente dato atto della mancata acquisizione di indici oggettivi idonei a conferire alcuna certezza in ordine alla volontà del M. di eleggere domicilio presso il Comune di Carmignano, dopo l’inequivoco riscontro, nel rispetto della normativa richiamata, dell’insussistenza di alcuna dimora (men che meno abituale) cui vincolare il rapporto dello stesso M. con il territorio comunale;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale risulta aver ritualmente ed espressamente considerato la circostanza dedotta dal ricorrente costituita dalla continua presenza e dalla dimora del M. sul territorio di Carmignano, peraltro evidenziando come detta circostanza non valesse a consentire il riconoscimento di alcuna oggettiva e inequivoca volontà dell’interessato di eleggere domicilio o di dichiarare la propria residenza presso un luogo specifico del territorio comunale di Carmignano;

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 1228 del 1954, art. 8 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente qualificato la lettera del 26/6/1998 allo stesso inviata dal Comune di Carmignano quale invito a regolarizzare la propria posizione anagrafica (invito che sarebbe rimasto inevaso), dovendo ritenersi che tale missiva contenesse esclusivamente l’attestazione dell’insufficienza degli accertamenti effettuati dal Comune di Carmignano in relazione alla condizione di reperibilità del M.;

che, sotto altro profilo, la corte territoriale avrebbe omesso di rilevare l’avvenuta espressa richiesta del M. d’essere iscritto presso l’anagrafe del Comune di Prato;

che il motivo è inammissibile in relazione a entrambi i profili dedotti;

che, infatti, attraverso le indicate doglianze il ricorrente si è inammissibilmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere all’interpretazione nel merito del contenuto della missiva inviata dal Comune di Carmignano e richiamata dal ricorrente: interpretazione che, viceversa, i giudici del merito risultano aver condotto nel pieno rispetto dei parametri giuridici e di congruità logica imposti dalla legge;

che, sotto altro profilo, la censurata omessa considerazione della (asserita) espressa domanda avanzata dal ricorrente presso l’amministrazione comunale di Prato ai fini dell’iscrizione presso il registro dell’anagrafe di detto Comune – oltre ad apparire largamente incongrua, sotto il profilo del rispetto del principio di autosufficienza, così come definito, sul piano positivo, dall’art. 366 c.p.c., n. 6 – evidenzia unicamente gli estremi di un prospettabile vizio revocatorio, come tale inammissibilmente sollevato in questa sede;

che, con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto dell’art. 99 c.p.c., art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4 e art. 183c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto vaghi e generici i riferimenti del ricorrente alla denunciata arbitrarietà e infondatezza della procedura di irreperibilità del M., in contrasto con i contenuti dell’originario atto di citazione introduttivo del giudizio e delle successive memorie depositate;

che la censura è inammissibile;

che al riguardo, osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594-01), il requisito della specificità e della completezza del motivo di ricorso per cassazione si atteggi quale diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2);

che tali principi, applicati a un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo;

che, in riferimento alla deduzione di un error in procedendo e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacchè per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica;

che l’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione;

che, nella specie, il ricorrente, dopo aver dedotto la nullità della sentenza impugnata, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto vaghi e generici i riferimenti del ricorrente alla denunciata arbitrarietà e infondatezza della procedura di irreperibilità del M., ha del tutto trascurato di specificare il contenuto degli atti richiamati, della relativa collocazione nel quadro degli atti processuali e della relativa rilevanza ai fini della valutazione di fondatezza della censura sollevata;

che con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione dell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo di appello relativo al vizio di ultrapetizione da cui sarebbe stata affetta la sentenza di primo grado (trattandosi di questioni mai formalmente sollevate con l’originaria domanda del M.), tenuto conto dell’interesse della parte a impedire il passaggio in cosa giudicata di accertamenti non invocati;

che il motivo è inammissibile per carenza di interesse;

che, al riguardo, osserva il collegio come la corte territoriale abbia avuto cura di sottolineare esplicitamente il carattere meramente argomentativo dei passaggi contenuti nella sentenza di primo grado (e ripresi nel ricorso del M.), di per sè insuscettibili di giustificare la formazione di alcun giudicato su domande mai proposte;

che, con il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 2967 e 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la mancata dimostrazione, da parte del M., dei danni denunciati;

che il motivo è inammissibile;

che, infatti, con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa;

che tale operazione, non attenendo all’esatta interpretazione della norma di legge, inerisce bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il M. nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

che tale prospettiva critica appare dunque diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892);

che, con l’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 89 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto non impugnabile il provvedimento del giudice di primo grado di cancellazione di frasi dell’atto introduttivo del giudizio, siccome espressione di una valutazione discrezionale del giudice;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come, a norma dell’art. 89 c.p.c., comma 2, “il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive”, mentre, con la sentenza che decide la causa” può (inoltre) “assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa”;

che la circostanza secondo cui il provvedimento di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive è chiamata ad assumere la forma dell’ordinanza “in ogni stato dell’istruzione” (in contrapposizione alla forma di sentenza imposta per l’eventuale assegnazione, alla persona offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto), vale a sottolineare il rilievo per cui al ridetto provvedimento di cancellazione dev’essere ricusato il riconoscimento di alcun contenuto decisorio, rivestendo lo stesso una mera funzione ordinatoria avente rilievo esclusivamente entro l’ambito (e ai soli fini) del rapporto (endo)processuale tra le parti;

che, pertanto, il contenuto di puro merito e l’indole meramente ordinatoria ascrivibile al ridetto provvedimento di cancellazione, esclude che della relativa contestazione possa farsi questione dinanzi al giudice di legittimità;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, accertata l’infondatezza, quando non l’inammissibilità, di tutti i motivi d’impugnazione proposti dal ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del M. al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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