Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10517 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10517 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DIDONE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 23756-2011 proposto da:
AMELLA LA RUSSA ANTONINA (c.f. MLLNNN45R45L331L),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO
COLOMBO 440, presso l’avvocato SARA TASSONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO CANGEMI,
giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente contro

BANCA MONTE DEI PASCE-TI DI SIENA S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso

Data pubblicazione: 20/05/2016

l’avvocato FRANCESCO CARBONETTI, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso passivo;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 1038/2010 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 22/07/2010;

udienza del 04/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;
udito,

per la ricorrente,

l’Avvocato ANTONELLA

CANGEMI, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato FABRIZIO
CARBONETTI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- La causa oggetto del ricorso concerne due contratti
denominati “4you” stipulati il 29.3.2001 e il 19.6.2001 da
Amelia La Russa Antonina con la s.p.a. Banca Monte dei
Paschi di Siena.
Tribunale

di

Trapani

ha

accolto

la

domanda

Il

dell’investitrice dichiarando la nullità dei predetti
contratti per violazione degli artt. 21 e 27 T.U.F.
(obbligo di trasparenza e conflitto di interessi).
La Corte di appello di Palermo, in riforma della decisione
di primo grado, ha ritenuto insussistenti le violazioni
delle predette norme e ha rigettato la domanda principale
di nullità e/o annullabilità dei contratti

Ii tro3

nonché le

domande subordinate di inadempimento e di annullabilità per
violazione di altre norme in tema di intermediazione
finanziaria.
Contro la sentenza di appello l’attrice ha proposto ricorso
per cassazione affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso la banca intimata.
Nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. parte
controricorrente ha depositato memoria.
2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità
della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
per avere omesso la corte di merito di esaminare le domande
subordinate espressamente riproposte in appello (domande di
risarcimento per inadempimento in relazione a violazione di
3

norme del T.U.F. e del Regolamento Consob non prese in
considerazione dal tribunale) e con il secondo denuncia
vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. lamentando che la sentenza impugnata contiene una
motivazione lacunosa in ordine alla domanda di danni per

inadempimento mentre alcuna giustificazione è fornita
quanto al rigetto della domanda di nullità per violazione
dell’art. 1322 c.c. per la non meritevolezza della causa
del contratto. Analoga omissione è denunciata quanto alla
dedotta violazione dell’art. 1469 bis, comma 2, nn. 5 e 7
c.c. in relazione alla clausola di rinuncia al mandato da
parte della banca.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di
motivazione nonché violazione degli artt. 21 t.u.f., 26, 28
e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998 in relazione alla
domanda di danni per inadempimento e, in particolare, in
ordine

alle

informazioni

fornite,

al

profilo

dell’investitore (irrilevanti essendo precedenti
investimenti), alla stipula presso la banca (che non
“alleggerisce” l’onere probatorio di questa).
4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 cod.
proc. civ. e 23 t.u.f. nonché vizio di motivazione per
l’avvenuta

inversione dell’onere della prova

(sent.

Impugnata pag. 6, III cpv.), per avere ritenuto l’attrice

4

gravata di onere di provare il comportamento dell’impiegata
della banca.
5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione
e falsa applicazione degli artt. 21 t.u.f. e 27 Reg. Consob
1998 nonché vizio di motivazione in relazione al conflitto

di interessi, essendosi la corte di merito limitata a
considerare solo l’aspetto formale del rispetto della
normativa senza considerare che la banca avrebbe trasferito
titoli dalla stessa emessi.
6.- Osserva la Corte che il primi due motivi di ricorso
sono

fondati

e

il

loro

determina

accoglimento

l’assorbimento di tutte le altre censure.
Invero, la Corte di merito in ordine alle domande
subordinate di inadempimento e di annullabilità per
violazione di altre norme in tema di intermediazione
finanziaria si è limitata ad affermare che “a ben vedere,
più che costituire domande subordinate”
“specificazioni della domanda principale,

sembravano
di contenuto

talmente vasto (nullità, annullabilità ed inefficacia) da
comprendere di tutto e di più e, certamente, le varie
ipotesi

di

annullabilità

e/o

inefficacia

sussunte

nell’alveo di separate domande subordinate che,
conseguentemente, si devono ritenere comprese nel rigetto
della domanda (o domande) principale”.
Ora, mentre in relazione alla dedotta nullità per non
,.

meritevolezza della causa ai sensi dell’art. 1322 c.c. la
5

Corte di appello non ha speso neppure una parola (su un
contratto simile cfr. Sez. l, Sentenza n. 22950 del
10/11/2015 e la giurisprudenza da essa richiamata), in
ordine alle altre domande la motivazione offerta dalla
Corte di merito è solo apparente, non tiene conto dei

della prova applicabile in materia di intermediazione
finanziaria. Talché, nella sostanza, si può concludere che
le altre domande non sono state esaminate.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con
rinvio – anche per il regolamento delle spese – alla Corte
di appello di Palermo in diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso,
assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia
per nuovo esame e per il regolamento delle spese del
giudizio di legittimità alla Corte di appello di Palermo in
diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 aprile
2016

distinti inadempimenti dedotti né della regola sull’onere

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