Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10517 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R., C.C., G.V.,

C.G., G.G., con domicilio eletto in Roma,

Piazza del Popolo n. 18, presso l’Avv. L. Frisani Pietro che li

rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione de decreto della Corte d’appello di Venezia n.

171/08 R.R depositato il giorno 15 giugno 2009;

nonchè sul ricorso n. 10041/10 proposto da:

F.B., G.S., S.D., T.

A., con domicilio eletto in Roma, Piazza del Popolo n. 18,

presso l’Avv. Frisani Pietro L. che li rappresenta e difende come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Venezia n.

175/08 R.R depositato il giorno 21 maggio 2009,

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 27 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Velardi Maurizio che ha concluso per l’accoglimento

dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione con due separati ricorsi nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.950 o 1.920 per ciascuno per anni sette e mesi nove circa di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, dal 16.9.1996 al 7.6.2007.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti benchè siano stati proposti avverso decisioni diverse. Premesso che sono principi già affermati quelli secondo cui “La riunione dei procedimenti, in applicazione della norma generale di cui all’art. 274 c.p.c., è ammessa anche nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che, tra i compiti di quest’ultima, oltre a quello istituzionale di garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale, rientra anche l’altro di assicurare l’economia ed il minor costo dei giudizi, risultati cui mira la menzionata norma del codice di rito civilè (Cassazione civile, sez. 3, 20/12/2005, n. 28227) e “La riunione delle impugnazioni, obbligatoria ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano la stessa sentenza, può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, in relazione a ragioni di unitarietà sostanziale e processuale della controversia; ed invero dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente ritenute dal legislatore idonee a giustificare la trattazione congiunta (art. 335 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto” (Cassazione civile, sez. 2, 17/06/2008, n. 16405), non vi è dubbio che le ragioni che giustificano la trattazione congiunta nella fattispecie sussistano in quanto le pretese delle parti traggono origine dalla durata, ritenuta eccessiva, dello stesso giudizio al quale hanno congiuntamente partecipato e non sono stati evidenziati elementi che differenzino le diverse posizioni.

Il primo e il secondo motivo, comuni a tutti i ricorsi, con i quali si censura sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione l’impugnato decreto nella parte in cui ha determinato in Euro 500 per ogni anno di ritardo l’importo dell’indennizzo per l’irragionevole durata del procedimento avanti al giudice contabile sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento al carattere collettivo del ricorso.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito.

In proposito la Corte ha enunciato il principio (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo protrattisi per lungo tempo in assenza di iniziative sollecitatorie l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria; poichè nella fattispecie il giudizio è durato complessivamente circa undici anni alla luce della richiamata giurisprudenza l’indennizzo deve essere liquidato in Euro 6.000 per ciascuno dei ricorrenti.

Le spese di questa fase seguono la soccombenza mentre quelle del giudizio di merito possono essere compensate per la metà in considerazione del ridimensionamento della pretesa.

P.Q.M.

La Corte, riunito al ricorso n. 10037/10 il ricorso n. 10041/10, li accoglie; cassa in parte qua i decreti impugnati e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.000, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 3.144, di cui Euro 1.059 per diritti e Euro 2.005 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, e di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.100, di cui Euro 2,000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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