Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10516 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26150-2006 proposto da:

PREZIOSO EMILIO & C. EDILBENTONCAVE S.N.C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VAL PELLICE 81, presso lo studio dell’avvocato DI PARDO SALVATORE,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 228/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 27/06/2006 R.G.N. 458/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto ingiuntivo del 26 gennaio 1994 il pretore di Campobasso ordinò alla snc Prezioso Emilio & C. Edilbetoncave di pagare all’INPS L. 193.201.265, a titolo di omissioni contributive e somme aggiuntive.

Con altro decreto ordinò il pagamento di ulteriori L. 24.218.834 per altre omissioni contributive e relative somme aggiuntive. La società propose opposizione ad entrambi i decreti.

Il Pretore dispose la riunione dei procedimenti e, con sentenza del 11 giugno 1996, rigettò le opposizioni.

La snc propose appello, rappresentando di aver presentato domanda di condono ai sensi del D.L. n. 166 del 1996 e riproponendo poi le tesi oggetto dell’ opposizione.

Il Tribunale di Campobasso con sentenza del 15 aprile 1999, respinse l’impugnazione, condividendo nel merito le tesi del primo giudice ed affermando, quanto alla istanza di condono, che la deduzione della stessa costituisse nuova causa petendi e quindi violasse l’art. 437, c.p.c..

La Corte di cassazione, con sentenza del 19 giugno 2002, depositata il 18 novembre 2002, accolse il primo motivo di ricorso, ritenendo che la richiesta di condono formulata in appello non costituisse domanda nuova e quindi avrebbe dovuto essere esaminata dal giudice di appello. Pertanto, ritenne assorbiti gli altri motivi di ricorso e cassò con rinvio la sentenza in accoglimento del primo motivo, affermando il seguente principio: “nel caso di domanda di condono accettata dall’INPS ed intervenuta nel corso del giudizio per l’accertamento del credito contributivo proposto dal creditore, ove il soggetto obbligato possa avvalersi del pagamento dilazionato dell’importo oggetto del condono, il giudice dovrà definire il suddetto giudizio in corso con un provvedimento meramente processuale (che non pregiudichi la pretesa originaria dell’ente previdenziale, in caso di decadenza del soggetto obbligato dai benefici del condono) ovvero rigettare la domanda, qualora nel frattempo si sia completato l’adempimento del pagamento dilazionato, ovvero procedere all’esame del merito, qualora nel frattempo il soggetto obbligato si sia reso inadempiente dell’obbligo del pagamento dei ratei del condono”.

La Corte d’Appello di Campobasso, giudice di rinvio, a seguito del giudizio in riassunzione intrapreso dalla snc, con sentenza pubblicata il 27 giugno 2006, ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado.

La Corte, ha dato risposta negativa al problema di stabilire se la domanda di condono abbia determinato l’estinzione dell’obbligazione contributiva così da comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta dalla snc nel giudizio di rinvio. Ha a tal fine rilevato che la società ha corrisposto somme rapportate alle omissioni contributive, senza ricomprendervi gli importi per sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali indebitamente conguagliati, il che non consente di conseguire gli effetti sananti del condono ex D.L. n. 1166 del 1996.

Di conseguenza, le somme versate dalla società possono essere considerate acconti sul debito contributivo ma non valgono ad estinguere il debito e a comportare la cessazione della materia del contendere.

Quanto al merito, la Corte ha esaminato le relative censure, ritenendole infondate e respingendo pertanto nel complesso il ricorso.

Contro tale decisione la snc Prezioso Emilio & C. Edilbetoncave ricorre per cassazione, articolando sette motivi di ricorso, correlati dei relativi quesiti di diritto.

L’INPS si difende con controricorso.

Il primo motivo è rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c..

Nullità della sentenza”. Si sostiene che il giudice del rinvio sarebbe andato al di là dei suoi poteri perchè avrebbe dovuto accertare se a seguito della domanda di condono accettata dall’INPS la parte avesse provveduto o meno al pagamento, mentre invece la Corte ha posto la questione, mai dibattuta nè sollevata dall’INPS, che la società non avesse rispettato le modalità previste dal D,L. n. 166 per accedere ai benefici del condono. Nel quesito di diritto si pone il seguente problema: se violi l’art. 384 c.p.c. il giudice di rinvio che provvede a sindacare non il corretto adempimento dei suddetti obblighi nascenti dalla istanza di condono, bensì il valido perfezionamento della procedura di condono.

Il secondo motivo censura la decisione laddove afferma che la società ricorrente non ha proceduto ad un calcolo corretto degli importi correlati alla invocata regolarizzazione. Si sostiene che sono stati travalicati i limiti del giudizio di rinvio, vuoi perchè la questione non era stata eccepita dall’INPS, vuoi perchè la Corte non motiva e spiega perchè detto calcolo risulterebbe non corretto.

Il terzo motivo attiene ad un atto dell’INPS che secondo la ricorrente(attesterebbe l’avvenuto regolare pagamento delle rate di condono, datato 12 novembre 2003. La sentenza di rinvio avrebbe erroneamente interpretato questo atto, in violazione dell’art. 1362, ss. c.c..

Il quarto motivo attiene alle conseguenze connesse all’accoglimento dei primi tre motivi, a fronte dei quali, la Corte avrebbe dovuto rigettare le domande dell’INPS, se avesse verificato che i pagamenti erano stati effettuati.

I quattro motivi sono tutti infondati. La Corte d’Appello giudice di rinvio ha semplicemente rilevato che, in base alla normativa che disciplina il condono contributivo richiesto dalla parte, il pagamento non era stato integrale e, conseguentemente, in ossequio al principio di diritto fissato dalla Cassazione che le imponeva di vagliare la integralità del pagamento, ha fornito precise e dettagliate spiegazioni del perchè la società non aveva provveduto a pagare per intero quanto dovuto per poter usufruire degli effetti del condono.

La Corte ha inoltre spiegato perchè la lettera dell’INPS (leggibile a pag. 27 del ricorso) non può essere interpretata nel senso di un riconoscimento da parte dell’Istituto del pagamento integrale necessario e sufficiente per fruire del condono.

Nel fornire tale interpretazione la Corte ha esercitato i suoi poteri di giudice del merito ed ha motivato la sua lettura con argomenti adeguati e coerenti. Del resto, l’INPS, in tale dichiarazione, aveva precisato che si escludeva ogni effetto liberatorio “per i crediti in corso di regolarizzazione sino al momento della integrale soluzione”.

Le censure mosse alla lettura della Corte sono pertanto prive di fondamento.

I motivi dal quinto al settimo attengono al merito.

Il quinto concerne l’onere della prova. La Corte avrebbe violato i relativi principi addossando alla società un onere non suo e avrebbe anche erroneamente applicato i principi in tema di efficacia probatoria dei verbali ispettivi.

La censura non è fondata. La sentenza premette che i verbali fanno piena prova, fino a querela di falso, solo delle operazioni che attestano, mentre quanto alle constatazioni ed accertamenti degli ispettori sono ammissibili prove contrarie. Prove che nel caso in esame non sono state date, in quanto ci si è limitati a formulare contestazioni generiche, mentre, al contrario, le rilevazioni degli ispettori sul tipo di macchine utilizzate,per dedurne l’attività e quindi il contratto collettivo applicabile sono convincenti e non contrastate.

Il sesto motivo concerne i contratti di formazione e lavoro, ritenuti dalla Corte fittizi in quanto relativi a lavoratori impegnati in compiti non formativi, perchè si trattava di autisti già in possesso di patente di guida. Il vizio sarebbe di motivazione insufficiente.

La motivazione non può ritenersi insufficiente: da adeguatamente conto del perchè non si è rilevato lo svolgimento di alcuna attività formativa ma solo attività meramente lavorativa da parte di lavoratori assunti come autisti e già dotati della patente per guidare mezzi pesanti.

Il settimo motivo attiene alla prescrizione. L’errore sarebbe di diritto nella parte in cui non si è tenuto conto che la prescrizione previdenziale è di diritto pubblico e come tale rilevabile d’ufficio senza essere soggetta ai limiti di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2.

Inoltre la motivazione sarebbe insufficiente laddove fa riferimento ad atti interruttivi posti in essere dall’INPS senza specificarli e provarli. Il motivo è infondato. E’ vero che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d’ufficio (così L. 8 agosto 1995, n. 335, ex art. 3, comma 9), ma nel caso di specie il termine venne interrotto, come esattamente affermato nella sentenza impugnata, che parla (pag. 3) di crediti fatti valere dall’INPS con ingiunzione del gennaio 1994, seguita dal presente processo, nel quale opera la cd.

interruzione-sospensione dell’art. 2945 c.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la snc ricorrente alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 25,00 Euro, nonchè 4.000,00 Euro per onorari, oltre spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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