Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10516 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/06/2020), n.10516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34560-2018 R.G. proposto da:

TIPOGRAFIA NUOVA TIRRENIA SNC, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 42,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PALMERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO BICCHIERI;

– ricorrente –

contro

ENEL ENERGIA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI

32, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LANIGRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO FRANCESCO LUCIANO MANCUSO;

– resistente –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. 4772/12 e

TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUBINO

LINA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia rigettare il regolamento di competenza.

Fatto

RILEVATO

che:

la Tipografia Nuova Tirrenia s.n.c., I.A. e C.A. propongono ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. nei confronti di Enel Energia s.p.a. ed Enel Distribuzione s.p.a., in relazione alla ordinanza del Tribunale di Messina adottata in data 22.10.2018, con la quale il predetto tribunale si spogliava della competenza nella causa pendente tra le parti, ritenendo che essa appartenesse alla competenza territoriale del Tribunale di Roma, condannando parte attrice alle spese.

Sostengono che la competenza appartenesse al tribunale adito, e che comunque la decisione sulla incompetenza territoriale fosse illegittima, in quanto adottata in violazione degli artt. 38,127,175 276 c.p.c. e art. 24 Cost., perchè la pretesa incompetenza territoriale era stata rilevata solo al termine del giudizio, a ben sei anni di distanza dall’inizio del primo grado di giudizio.

Resiste con memoria difensiva Enel Energia s.p.a..

Questi i fatti:

-la tipografia Nuova Tirrenia s.n.c. introduceva, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nel 2012, una causa dinanzi al Tribunale di Messina nei confronti di Enel Energia s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per una caduta di tensione dell’energia elettrica somministrata;

– in comparsa di risposta, depositata in data 28 settembre 2013 in vista dell’udienza del 3 ottobre 2013, Enel Energia s.p.a. formulava eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, che poi illustrava durante la prima udienza, in virtù della clausola di esclusiva contenuta nel contratto, che indicava come foro avente competenza esclusiva il Tribunale di Roma e chiedeva di chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. Enel Distribuzione s.p.a.

Autorizzata la chiamata in causa, la causa proseguiva con l’espletamento delle prove orali, quindi veniva riservata per la decisione; a scioglimento della riserva, come detto, a distanza di sei anni dall’inizio del giudizio di primo grado, il giudice adito si avvedeva della propria incompetenza territoriale e si spogliava della causa in favore del Tribunale di Roma dinanzi al quale rimetteva le parti.

La Procura generale ha concluso nel senso della ammissibilità del ricorso ma ne auspica il rigetto, ritenendo che il tribunale si sia legittimamente avvalso della facoltà, conferitagli dalla legge, di scegliere se decidere con immediatezza la questione di competenza o se definirla al momento della decisione.

In ordine alla condanna alle spese, ritiene che il giudice abbia correttamente seguito il criterio della soccombenza.

Diritto

RITENUTO

che:

-il ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Messina si è spogliato della competenza è in primo luogo ammissibile, in quanto proposto avverso una decisione adottata esclusivamente in tema di competenza con pronuncia accessoria sulle spese per la parte in cui il giudizio si è svolto dinanzi al giudice che declina la propria competenza (v. Cass. n. 16359 del 2015: “nel regime dell’art. 38 c.p.c., novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 4, nel quale tutte le questioni sulla competenza devono essere introdotte nel processo, sia tramite eccezione di parte che d’ufficio, entro tempi stabiliti, la decisione del giudice di merito che abbia statuito solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza; pertanto, tale mezzo di impugnazione è proponibile anche quando esista una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza, o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima, e la Corte di cassazione – ove verifichi che la sentenza declinatoria della competenza sia stata emessa in violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio – deve dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo”);

-esso è fondato, atteso che l’eccezione di incompetenza territoriale non derogabile avrebbe dovuto essere formulata tempestivamente, dalla convenuta, a pena di decadenza, mediante la costituzione in cancelleria nel termine di dieci giorni prima della data fissata per l’udienza.

Poichè la costituzione non è stata, come si è riepilogato in precedenza, tempestiva, dell’eccezione di incompetenza territoriale il giudice adito non avrebbe dovuto tenere alcun conto.

Nè tanto meno può ritenersi che legittimamente il giudice abbia rilevato d’ufficio la questione – attività che comunque non può essere esercitata oltre l’udienza di trattazione della causa, ex art. 183 c.p.c. (in proposito v. Cass. n. 6734 del 2018), atteso che non si trattava di una ipotesi di competenza territoriale inderogabile.

Va dichiarata quindi la competenza territoriale del Tribunale di Messina, al quale la causa deve essere rimessa per la prosecuzione del giudizio.

L’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza comporta la caducazione della ordinanza impugnata laddove liquidava le spese.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Messina, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio.

Liquida in favore della ricorrente le spese del presente procedimento in Euro 2.500,00 per compensi, oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 giugno 2020

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