Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10515 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.M.L., con domicilio eletto in Roma, via Germanico 107

presso l’AVV. Picone Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv.

Candiano Orlando Mario come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bari n. 736/08

V.G. depositato il 26 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 27 aprile 2011 dal Consigliere Relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Velardi Maurizio che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.M.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello lamentando l’avvenuta integrale compensazione delle spese pur a fronte dell’accoglimento della domanda.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.

Il ricorso è inammissibile in quanto la censura secondo cui il giudice ha fatto cattivo uso del potere di compensare le spese attiene ad una violazione di legge e, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, avrebbe pertanto dovuto essere corredata dal prescritto quesito di diritto, nella specie insussistente.

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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