Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10514 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10514
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8769-2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo
studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.B.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato CAROZZA DOMENICO, giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 754/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 17/03/2005 r.g.n. 2228/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 754/05, depositata il 17 marzo 2005, la Corte di appello di Napoli ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da D.B. A. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., della quale era dipendente, e per l’effetto aveva condannato la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 3,36 per ciascun turno di lavoro svolto in qualità di agente unico a decorrere dall’aprile 1998.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato ad un unico motivo. D.B.A. resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che, come sottolineato dalla società ricorrente, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 4641/05 del 21 giugno 2005, si è già pronunciata sulla medesima questione oggetto del presente giudizio e nei confronti delle medesime parti.
Il ricorso per cassazione avverso tale sentenza è stato rigettato con sentenza n. 1802 del 28 gennaio 2008, e quindi in epoca successiva alla notifica del ricorso oggetto del presente giudizio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in base al principio del “ne bis in idem”. Ed infatti, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
Va altresì precisato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 16 giugno 2006 n. 13916), che nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno che è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, rileva, ai fini dell’inammissibilità del ricorso, anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (come nel caso di specie). Tale soluzione corrisponde, infatti, ad un preciso interesse pubblico ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, coerentemente con la funzione primaria del processo, consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
In applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in dispositivo, da distarsi a favore del procuratore del D.B. dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 2000 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell’avv. Domenico Carozza dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010