Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10514 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 17/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9350/2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CICERONE 49,

presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, rappresentato e

difeso dall’avvocato DANILO BUONGIORNO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del procuratore Dott. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G.C., S.G., E.A.,

A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 500/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ADRIANO TORTORA per delega;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.A., A.G. ed A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano G.G.C. e S.G. chiedendo il risarcimento del danno per la morte del congiunto A.S.. Espose in particolare parte attrice che l’ A., alla guida della propria autovettura, era entrato in collisione con un trattore con rimorchio di proprietà della G. e lasciato parcheggiato al margine della strada in sosta vietata dal S.. 2. Il Tribunale adito accolse la domanda.

3. Avverso detta sentenza proposero appello Allianz s.p.a. ed appello incidentale E.A. ed A. A..

4. Con sentenza di data 14 marzo 2014 la Corte d’appello di Milano accolse l’appello principale, determinando la responsabilità di G.G.C. e S.G. nella misura del 70%, ed accolse l’appello incidentale, riconoscendo in favore di E.A. ed A. A. il danno biologico. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, premesso che incombeva sul conducente danneggiato l’onere della prova dell’aver assunto una condotta di guida conforme alle norme di prudenza, la manovra di spostamento verso destra da parte della vittima, con conseguente collisione, riconducibile ad una presumibile condotta imprudente, aveva avuto un’incidenza causale del sinistro nella misura del 30%.

5. Ha proposto ricorso per cassazione A.G. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Allianz s.p.a.. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p.. Osserva il ricorrente che il giudice di appello, riconoscendo il concorso di colpa del danneggiato, ha violato il giudicato penale, avendo fatto riferimento ad un elemento di fatto (una manovra anomala, della quale peraltro risultava la prova contraria) esclusa dalla ricostruzione del fatto nel giudizio penale.

2. Con il secondo motivo si denuncia omessa indicazione dei motivi di riforma della sentenza di primo grado. Lamenta il ricorrente che non è stato indicato il motivo in base al quale la corte si è discostata dal giudicato penale.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento del danno biologico. Lamenta il ricorrente che, non essendo necessaria una specifica impugnazione per avere il Tribunale nella liquidazione del danno non patrimoniale tenuto conto anche del danno biologico, si doveva riconoscere anche per A.G. il danno biologico.

4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è totalmente carente del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa. E’ inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa (fra le tante da ultimo Cass. 28 ottobre 2014, n. 22860). Il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4403). Non solo nel ricorso in esame manca una parte strutturata come sommaria esposizione dei fatti di causa, ma anche tale esposizione, con riferimento all’intera sequenza di atti processuali di primo e secondo grado (sia pure nella forma sommaria derivante dalla necessità di indicare i profili rilevanti ai fini dello scrutinio dei motivi), non è ricavabile dallo svolgimento dei motivi.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c9ntributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, stante l’ammissione al gratuito patrocinio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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