Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10514 del 21/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10514 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA
sul ricorso 15857-2014 proposto da:
GIOTTA MARCEL-LINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 73, • presso lo studio dell’avvocato SIMONE
FRABOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
POLIGNANO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SANSEVERINO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA COLA DI RIENZO, 85, presso lo studio dell’avvocato
RAFFAELE ANTONIO CARITO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DOMENICO GRISETA giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 21/05/2015

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, “VIA
DI SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell’avvocato
ALDO DI LAURO che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ENRICO CIABATTA, giusta procura alle liti in calce al

– contraricorrente avverso la sentenza n. 14/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI

dell’8/01/2014, depositata il 09/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato Giuseppe Polignano difensore del ricorrente che si
riporta ai motivi;
udito l’Avvocato Domenico Griseta difensore del controricorrente che
si riporta ai motivi;
udito l’Avvocato Aldo Di Lauro difensore della controricorrente che si
riporta ai motivi.

Pie_ 2014 n. 15857 sez. M3 – ud. 12-03-2015
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controricorso;

Ritenuto in fatto
è stata depositata la seguente relazione ex. Articolo 380 bis c.p.c.
1.— Con sentenza pubblicata il 9-1-2014 la Corte di Appello di Bari dichiarava
l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da Giotta Marcellino avverso la decisione
del Tribunale di Bari ì con cui era stata respinta la domanda dallo stesso proposta nei
confronti Sanseverino Angelo ,UGF assicurazioni S.p.a e Pozzuolo Innocenza avente
ad oggetto un’azione di risarcimento del danno per responsabilità professionale.

data 21-9-2009, constatava che l’appello era stato notificato il 2 e 3 novembre 2009,
oramai decorso il termine breve per l’impugnazione.
Propone ricorso Giotta Marcellino che ha domandato la cassazione della sentenza per
quattro motivi Hanno resistito con controricorso Sanseverino Angelo e UGF
assicurazioni. L’altra intimata non ha presentato difese.
Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis ,375,376 e 380 bis c.p.c
come formulati dalla legge 18-6-2009 ,n.69 e può essere trattato in camera di
consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.
2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’articolo 156 2° c, 325, 326,
58, 743 c.p.c. nonché dell’articolo 12 c.1° delle preleggi in relazione all’articolo 6
CEDU ex art. 360 n.3 c.p.c
Secondo il ricorrente la notifica di una sentenza non ritualmente spedita dal
cancelliere quindi non autentica è giuridicamente inesistente, posto che l’elemento
essenziale della notificazione è la consegna al destinatario da parte dell’ufficiale
giudiziario di copia conforme all’originale dell’atto da notificare e che la conformità
dell’originale all’atto pubblico è certificata dal pubblico depositario autorizzato a
spedirne copia. La giuridica inesistenza della notificazione comporta che il termine per
appellare è quello lungo ed il discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale non estinto
mina la certezza del diritto.
3.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 156 2° c, 325, 326, 58,
743 c.p.c, nonché dell’articolo 12 c.1° delle tre leggi in relazione all’articolo 11 comma
1° e 2° del DPr 1229/59 ex art.360 n.3 e 5 c.p.c.
Sostiene il ricorrente che l’ufficiale giudiziario è abilitato a formare copie degli atti ma
solo quando si tratta di atti pubblici rilasciate in copia da notaio o da altro pubblico
ufficiale competente.
4.Con il terzo motivo si denunzia violazione falsa applicazione dell’articolo 132 n.4,
325 e 326 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero tre. Motivazione in corrente per
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La Corte territoriale, rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata in

contraddittorietà illogicità manifesta. Omessoesame di un fatto decisivo il difetto di
nesso causale tra premesse conclusioni.
5.Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’articolo 2697 c.c. e 115, 137c.2°,
148 in relazione all’articolo 360 numero tre c.p.c. negazione del diritto di provare
anche con querela di falso.
Il ricorrente in via subordinata rispetto alle precedenti censure critica la decisione
della corte di Bari che gli ha negato il diritto di avvalersi della querela di falso al fine di

dell’ufficiale giudiziario.
6.1 quattro motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico
giuridica che li lega e sono infondati.
Giotta Marcellino ha dedotto nel giudizio di appello che la Copia della sentenza non
autentica notificatagli sarebbe stata incompleta ;inoltre per superare la relazione di
notificazione della sentenza nella parte in cui l’ufficiale giudiziario ha attestato di aver
notificato copia del provvedimento impugnato, ha presentato querela di falso
sostenendo che nella copia notificata non erano presenti ben due delle quattro pagine
da quel composto il provvedimento originale e proprio le pagine in cui si era
sviluppata la motivazione.
La corte d’appello ha ritenuto inammissibile la querela di falso affermando che in base
a giurisprudenza di legittimità, ribadita da ultimo nella sentenza 10488/12, la nullità
della notificazione della sentenza per essere questa stata consegnata in copia priva di
uno o più pagine, può essere affermata in difetto di espressa comminatoria della
nullità medesima, solo se il destinatario deduca e dimostri che detta incompletezza gli
abbia precluso la compiuta conoscenza dell’atto e quindi abbia inciso negativamente
sul pieno esercizio della facoltà di impugnazione dello stesso.
Nel caso di specie una siffatta deduzione non solo non è stata formulata nell’atto di
appello, ma addirittura è smentita da un primo atto di appello regolarmente
notificato, del tutto identico al secondo, privo però della vocatio in _kis cxontenente
la compiuta esposizione di tutti i motivi posti dal tribunale a fondamento della
decisione ,nonché dei motivi di impugnazione identici a quelli proposti con l’atto di
appello regolarmente iscritto a ruolo. Secondo la corte era evidente che l’eventuale
incompletezza della copia notificata della sentenza non aveva impedito all’appellante
di prendere compiuta conoscenza del provvedimento e di esercitare pienamente il
diritto di impugnazione.

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provare la non corrispondenza della copia pervenutagli con la notificazione a cura

Di conseguenza la corte ha ritenuto che la notificazione della sentenza di primo grado
non poteva essere dichiarata nulla perché aveva raggiunto lo scopo cui era destinata.
In relazione alla mancata autenticazione della copia notificata della sentenza di primo
grado, la corte ha rilevato che da questa non discendeva alcuna nullità alla stregua del
principio secondo il quale la mancanza nella copia della sentenza notificata della
certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale copia all’originale non
incide sulla validità della notificazione e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il

individua i casi di nullità della notificazione.
6.1 motivi proposti sono infondati in quanto la corte nel decidere sia è attenuta a
costante giurisprudenza di legittimità non violando in alcun modo l’articolo 6 CEDU.
Appare risolutivo osservare che le pretese irregolarità nel rilascio delle copie da parte
del cancelliere in ogni caso non determinano la nullità della notificazione della
sentenza di primo grado, stante il numerus clausus delle ipotesi di nullità della
notificazione ed il conseguente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale finanche la
notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il
termine breve dell’impugnazione (Cass n. 10224 del 2014 Cass. n. 16317 dei 2004 e
Cass. n. 6272 del 1984). Infatti la necessità che la copia della sentenza consegnata al
destinatario della notificazione sia in tutto conforme all’originale serve ad assicurare al
medesimo !a conoscenza legale ed integrale della pronuncia e così il dispiegamento
della relativa attività difensiva in sede d’impugnazione, sì che il relativo termine breve
per l’impugnazione non decorre qualora la copia notificata sia priva di alcune pagine o
sia anche in parte illeggibile (Cass. n. 11528 del 2003; n. 300 del 1999; n. 391 del
1989; n. 5699 del 1978).
Nel caso di specie la corte ha accertato con motivazione logica non contraddittoria
che è smentito quanto affermato dal ricorrente in relazione all’incompletezza della
copia della sentenza di primo grado notificatagli per cui alcun interesse difensivo della
parte risulta essere stato concretamente leso in relazione all’esercizio dell’attività
necessaria per l’impugnazione (cfr. Cass. n. 12996 del 2004).
In ordine al quarto motivo di ricorso esso è assorbito dalla decisione dei suoi
precedenti tre motivi di ricorso.
Si propone pertanto il rigetto del ricorso.
Le relazione è stata comunicata alle parti.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Motivi in diritto
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termine breve per l’impugnazione al stesso il disposto dell’articolo 160 c.p.c. che

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A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio ritiene il
collegio di condividere i motivi in fatto e di diritto esposti nella trascritta relazione e di
doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti
sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente.
Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q M
La corte rigetta il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento delle spese

per esborsi ,spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,

del D.P.R. n. 115 del 2002 da atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Vf

Roma 12-3-15
Il Presidente

li Funzioaarie

processuali liquidate in euro 3.200,00 per ciascuno dei resistenti, oltre euro 200,00

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