Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10514 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 03/06/2020), n.10514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Mario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25918-2018 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95,

presso lo studio dell’avvocato DANIELA COMPAGNO, rappresentato e

difeso dagli avvocati GIOVANNI MOTOLESE, CIRO ANTONIO QUARANTA;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI TARANTO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MIRELLA TRISOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI di TARANTO, depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO

LINA.

Fatto

CONSIDERATO

che:

la domanda di risarcimento per danni alla vettura proposta dall’Avv. A.D. nei confronti della Provincia di Taranto veniva rigettata dal tribunale, il quale riteneva che la stessa ricostruzione dei fatti offerta dall’ A., secondo la quale la sua vettura, mentre percorreva la strada provinciale, si trovava di fonte una colata di fango e detriti, provocata da un nubifragio, al centro della quale, occultato, c’era un grosso masso contro il quale andava a cozzare, integrasse una ipotesi di caso fortuito.

La corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, confermava l’esclusione di responsabilità della Provincia ritenendo che l’evento, imprevedibile, dovesse essere ascritto al caso fortuito.

L’ A. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro la sentenza n. 219 del 2017, depositata il 19 giugno 2017 dalla Corte di Appello di Taranto, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2043 e 2051 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Resiste la Provincia di Taranto con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Diritto

RITENUTO

che:

il collegio, esaminate anche le argomentazioni contenute nella memoria, conviene con le conclusioni formulate nella proposta, nel senso della inammissibilità del ricorso.

Nè dal ricorso, nè dalla lettura della sentenza, emerge con chiarezza se il ricorrente avesse impostato la causa sulla violazione degli obblighi di custodia della strada esistenti in capo all’amministrazione, o sulla violazione del generale principio del neminem laedere disciplinato dall’art. 2043 c.c., cui sottende un diverso contenuto degli oneri probatori.

Il motivo di ricorso è volto a contestare la corretta applicazione delle regole probatorie in tema di esclusione della responsabilità per custodia, ipotizzabile solo qualora il responsabile riesca a provare che il verificarsi dell’evento dannoso è riconducibile al caso fortuito, spezzando il nesso causale con l’area di responsabilità custodiale.

Lo fa tuttavia contrapponendo alla ricostruzione dei fatti fatta propria dalla corte d’appello, e sulla quale si fonda la decisione, una propria diversa lettura dei fatti, secondo la quale, pur essendo stata disposta la chiusura al transito della strada per le intemperie, la stessa non fosse stata poi eseguita, esponendo in questo modo il ricorrente ad un rischio ben noto all’amministrazione, che avrebbe potuto evitarlo qualora avesse effettivamente messo in pratica le sue stesse disposizioni, ricostruzione che però non è stata condivisa dal giudice di merito, e non può essere neppure delibata come più plausibile in questa sede, perchè la ricostruzione del fatto si situa fuori dall’oggetto del giudizio di legittimità.

In definitiva egli sollecita un controllo sulla ricostruzione della quaestio facti non consentito vigente il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e neppure riconducibile al controllo sull’applicazione della norma dell’art. 115 c.p.c., i cui criteri di deduzione – per come precisati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi in motivazione da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016 – non appaiono rispettati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 giugno 2020

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