Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10513 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31631-2006 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 807/2005 della CORTE D’APPELLO dell’AQUILA,

depositata il 22/06/2006 r.g.n. 1009/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di l’Aquila ha rigettato il gravame avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda, proposta da S.M. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente alla pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2.

La Corte territoriale poneva alla base della propria decisione il rilievo che la consulenza tecnica, espletata nel corso del giudizio di primo grado, aveva accertato che il S., affetto da patologia psichica derivante da un infortunio sul lavoro, al momento della visita del consulente, era apparso in condizioni di ottimo compenso psichico, e che ciò aveva trovato conferma anche nel certificato del centro medico specialistico che lo seguiva. Il ricorrente non aveva mai usufruito di ricoveri ospedalieri a dimostrazione dell’efficacia della terapia farmacologica praticata a domicilio e svolgeva attività lavorativa presso l’edicola della sorella.

Per la cassazione di tale sentenza S.M. propone ricorso affidato ad un unico, complesso motivo. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il S. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 437, 441, 442 e 445 cod. proc. civ., dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ. e della L. n. 222 del 1984, art. 2 nonchè vizio di motivazione.

Sotto un primo profilo deduce l’erronea applicazione, da parte della Corte territoriale, della nozione di assoluta e permanente impossibilità lavorativa e del concetto di qualsiasi attività lavorativa richiamati dalla L. n. 222 del 1984, art. 2 atteso che la consulenza tecnica, sulla quale la decisione impugnata era stata basata, non aveva fatto corretta applicazione dei principi elaborati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare non si era tenuto conto del fatto che l’inabilità deve essere considerata con riferimento al caso concreto e, in particolare, valutando le possibilità di impiego delle eventuali energie lavorative residue in attività non usuranti, non dequalificanti e remunerative.

Sotto altro profilo lamentava che la Corte territoriale aveva rigettato l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica ed aveva condiviso le conclusioni di quella espletata in primo grado senza prendere posizione sulle questioni sollevate dall’appellante e senza tener conto della produzione di nuovi documenti che certificavano l’aggravamento della malattia.

Il ricorso è infondato.

A norma della L. n. 222 del 1984, art. 2 costituisce presupposto essenziale per la sussistenza del diritto alla pensione ordinaria di invalidità l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa derivante da infermità o difetto fisico o mentale.

La norma sopra citata è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 27 febbraio 2004 n, 4046) nel senso che sussiste il diritto alla pensione di inabilità, ai sensi del citato art. 2, qualora l’assicurato si trovi, a cagione della sua invalidità, nell’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle sue attitudini che sia non usurante, non dequalificante, e remunerativa; la sussistenza o meno di tale situazione di impossibilità va valutata in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.

La sentenza impugnata, nel ritenere, in base alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio di primo grado, che, nel caso in esame, mancasse il suddetto requisito, ha correttamente applicato il suddetto principio di diritto. A tali conclusioni la sentenza è infatti pervenuta attraverso una motivazione esente da vizi logici che ha evidenziato, da un lato, la lunghezza delle fasi di compenso, nel corso delle quali il L. ha un comportamento del tutto normale, e l’efficacia della cura farmacologica adottata (che ha escluso, tra l’altro, la necessità di ricoveri ospedalieri), e dall’altro, che il L. svolge attività lavorativa, ritenuta evidentemente non usurante in relazione alla situazione (“ottimo compenso psichico”) accertata nel corso della visita peritale.

Quanto al denunciato vizio di motivazione deve ricordarsi che, come di recente ribadito da Cass. 29 aprile 2009 n. 9988, in materia di prestazioni previdenziali derivanti da malattie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito (come nel caso in esame) la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice.

Non ha pregio, inoltre la doglianza relativa al mancato accoglimento dell’istanza di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio. Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità (Cass. 6 luglio 2007 n. 15263) il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado, semprechè fornisca – come è accaduto nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte – una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio.

Deve essere, infine, ritenuto inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza, il motivo di ricorso basato sull’allegazione dell’avvenuta produzione in appello di nuovi documenti medici attestanti l’aggravamento della malattia. Premesso che nella sentenza impugnata non c’è traccia dell’allegazione della problematica dell’aggravamento della malattia deve osservarsi che dei documenti di cui si lamenta l’omesso esame non è riportato il contenuto se non in modo affatto generico per cui non questa Corte non è stata messa in grado di valutare se con detti documenti è stato, o meno, sottoposto al giudice del gravame il profilo dell’aggravamento della patologia che avrebbe giustificato la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non è luogo a pronunciare sulle spese a mente dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (applicabile, ratione temporis, nel testo precedente la modifica introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, convertito nella L. n. 326 del 2003).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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