Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10513 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 12/05/2011), n.10513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in Roma, via Publio Elio

n. 13/A, presso l’avv. Giuseppe Cassia, rappresentato e difeso

dall’avv. Renna Alessandro, del Foro di Brindisi, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza in data 9 gennaio

2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 12 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dr. Stefano Schirò;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott.ssa Carestia Antonietta, che nulla ha

osservato;

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in Cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al

Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. P.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il

decreto in data 9 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di

Potenza ha revocato il provvedimento di ammissione al gratuito

patrocinio in un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa

riparazione ex L. n. 89 del 2001;

Fatto

OSSERVA

2. Il ricorso in questione non è stato notificato ad alcuno ed appare pertanto inammissibile (v. Cass. 2005/15323);

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione in atti;

ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese;

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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