Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10513 del 12/05/2011
Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 12/05/2011), n.10513
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.O., elettivamente domiciliato in Roma, via Publio Elio
n. 13/A, presso l’avv. Giuseppe Cassia, rappresentato e difeso
dall’avv. Renna Alessandro, del Foro di Brindisi, per procura in
atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza in data 9 gennaio
2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in
data 12 gennaio 2011 dal relatore, Cons. Dr. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, Dott.ssa Carestia Antonietta, che nulla ha
osservato;
LA CORTE:
A) rilevato che è stata depositata in Cancelleria, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al
Pubblico Ministero e notificata al difensore del ricorrente:
“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. P.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il
decreto in data 9 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di
Potenza ha revocato il provvedimento di ammissione al gratuito
patrocinio in un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa
riparazione ex L. n. 89 del 2001;
Fatto
OSSERVA
2. Il ricorso in questione non è stato notificato ad alcuno ed appare pertanto inammissibile (v. Cass. 2005/15323);
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono e, qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione in atti;
ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto difese;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011