Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10512 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25431-2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SARTORI SUD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, presso lo

studio dell’avvocato MANFREDONIA PIERLUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MOTTA CATALDO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1994/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/10/2005 R.G.N. 1175/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito l’Avvocato MOTTA CATALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava il diritto della s.r.l. Sartori Sud ad operare il conguaglio, nei confronti dell’INPS, dell’importo a saldo dell’indennità CIG versata a titolo di anticipazione a favore dei propri dipendenti (versamenti debitamente autorizzati da appositi provvedimenti dell’Istituto previdenziale) con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali relativi ai periodi contributivi compresi fra ottobre 1994 e gennaio 1995.

Premesso che, ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 788 del 1945, art. 12 “l’importo dell’integrazione sarà rimborsato dalla Cassa all’impresa secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte” e che i modelli “DM/10” rappresentano il mezzo per procedere a tali operazioni di conguaglio, osservava che, nel caso di specie, poichè gli importi da recuperare erano stati di gran lunga superiori a quelli da conguagliare con i contributi, a decorrere dalla presentazione del modello DM/10 in data 22 agosto 1994 riferito al conguaglio dei contributi dovuti nel mese di luglio 1994, si era sempre preceduto ad un conguaglio parziale. Solo con il deposito del modello DM/10 in data 20 febbraio 1995 era stato richiesto non solo il conguaglio dei contributi del mese di gennaio 1995, ma anche il saldo delle somme anticipate, pari a L..

73.483.000. Con riferimento a quest’ultima somma, attinente alle ulteriori somme anticipate a titolo di CIG per il periodo dal 25 aprile al 23 luglio 1994, riteneva che la società Sartori Sud non fosse incorsa nella decadenza invocata dall’INPS atteso che la società stessa aveva presentato, in data 22 agosto 1994, un modello DM/10 relativo ai contributi dovuti per il mese di luglio 1994 nel quale si faceva riferimento ai pertinenti provvedimenti autorizzativi; ad avviso della Corte territoriale tale documento conteneva una manifestazione della volontà della società di rivalersi di tutte le somme anticipate per conto dell’INPS e che fosse pertanto idoneo ad impedire la decadenza.

Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. La Sartori Sud s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869 come modificato dalla L. 20 maggio 1975, n. 164 nonchè vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Precisa in fatto che il thema decidendum non riguarda tutte le operazioni di conguaglio, ma soltanto quella riferita al modello DM/10 relativo al mese di gennaio 1995, depositato il 20 febbraio 1995, che faceva riferimento ai provvedimenti autorizzativi dell’INPS aventi ad oggetto il pagamento dell’integrazione salariale ordinaria per operai ed impiegati relativamente al periodo 25 aprile 1994 – 23 luglio 1994. Solo col suddetto modello DM/10 era stato chiesto, oltre al conguaglio con i contributi dovuti, pari a L. 45.729.000, anche il saldo del credito residuo pari a L. 73.483.000. Deduce che la sentenza impugnata non aveva correttamente applicato la norma di cui alla L. n. 164 del 1975, citato art. 16 che prevede un termine (di natura decadenziale) di sei mesi per la richiesta di rimborso dell’integrazione salariale.

In applicazione della suddetta norma, infatti, poichè il suddetto termine era stato superato, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del diritto della società Sartori Sud ad ottenere il rimborso dell’integrazione salariale ordinaria operata nei confronti dei propri dipendenti nel periodo in contestazione.

Il ricorso è fondato.

La normativa che rileva nella presente fattispecie è la seguente: il D.Lgs.Lgt. n. 788 del 1945, art. 12 che, dopo aver previsto che Il pagamento dell’integrazione sarà effettuato dal datore di lavoro agli operai aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga, dispone: l’importo dell’integrazione sarà rimborsato dalla Cassa all’impresa secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il D.Lgs.CP.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 9 ratificato con legge 21 maggio 1951 n. 498 prevede che La richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori non è ammessa dopo trascorsi tre mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Il suddetto termine è stato elevato a sei mesi dalla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 16.

Nella fattispecie in esame è pacifico che la società Sartori Sud aveva indicato nel modello DM/10 presentato il 22 agosto 1994 i dati identificativi di tutti i provvedimenti autorizzativi dell’integrazione salariale; il suddetto documento, peraltro, specificava unicamente la parte delle anticipazioni corrispondente all’importo dei contributi da conguagliare. Solo col modello DM/10 del gennaio 1995 era stato esposto l’ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate in base alle suddette autorizzazioni ed era stato pertanto richiesto non solo il conguaglio con i contributi dovuti pari a L. 45.729.000, ma anche il rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori eccedenti quelle oggetto di conguaglio pari a L. 73.483.000. E’ pacifico, infine, risultando anche dalla sentenza impugnata, che le somme di cui è stato chiesto il rimborso si riferiscono al periodo di integrazione salariale ordinaria compreso fra il 25 aprile 1994 e il 23 luglio 1994 (provvedimenti autorizzativi nn. (OMISSIS)).

Poichè è evidente che la richiesta di rimborso contenuta nel modello DM/10 relativo al mese di gennaio 2005, è stata presentata dopo il decorso del termine decadenziale di 6 mesi previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 16 atteso che il suddetto modello è stato depositato il 20 febbraio 1995 mentre il periodo di paga è terminato il 23 luglio 1994, la questione sottoposta a questa Corte di legittimità è quella di stabilire se il modello DM/10 presentato il 22 agosto 1994 aveva impedito il decorso del termine decadenziale sopra indicato.

La soluzione positiva accolta dalla Corte territoriale è basata sul principio secondo cui, qualora la legge preveda la decadenza da un diritto di credito per il caso di suo mancato esercizio entro un certo termine, una richiesta di pagamento soltanto parziale costituisce atto idoneo ad impedire la decadenza dal diritto atteso che tale richiesta rientra nelle facoltà del creditore ex art. 1181 cod. civ. per cui questi può esigere il pagamento residuo senza essere assoggettato ad alcun termine decadenziale.

Tale soluzione non può essere peraltro condivisa in quanto il suddetto principio di diritto non è applicabile al caso di specie, caratterizzato dal fatto che solo con la richiesta di rimborso viene definito l’ammontare del credito costituito dall’eccedenza fra quanto effettivamente anticipato ai lavoratori e quanto chiesto a titolo di conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro nell’unità di tempo.

Come correttamente osservato dall’Istituto ricorrente, la domanda di ammissione all’integrazione salariale indica (a norma della L. n. 164 del 1975, art. 7) soltanto il numero dei lavoratori interessati (e le ore di effettivo lavoro) per cui nè da tale domanda, nè dal provvedimento che l’accoglie (il cd. provvedimento autorizzativo) è possibile desumere l’ammontare delle anticipazioni che il datore di lavoro effettua nei confronti dei lavoratori, salvo poi rimborso.

Tale ammontare viene reso noto all’INPS soltanto al momento della richiesta di rimborso ed in questa prospettiva trova giustificazione il termine decadenziale posto dalla legge alla richiesta di rimborso.

Tale termine è infatti finalizzato a consentire all’INPS di eseguire una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti del rimborso, essendo del tutto evidente che tale verifica potrà essere efficace soltanto se eseguita a breve distanza temporale. In altre parole la dimostrazione delle anticipazioni eseguite dal datore di lavoro e la relativa richiesta di rimborso nella misura quantificata dallo stesso datore di lavoro deve intervenire nel breve termine decadenziale di sei mesi perchè solo così è possibile all’INPS di effettuare una verifica sulla sussistenza dei presupposti del rimborso.

In tale contesto non sussistono i presupposti per applicare il principio di diritto che la Corte territoriale ha posto alla base della decisione impugnata trattandosi di fattispecie affatto diversa.

Ed infatti prima della richiesta di rimborso l’Istituto debitore non solo ignora l’ammontare delle somme da rimborsare ma non è in grado di sapere nemmeno se esiste un suo debito, atteso che questo potrebbe essere stato interamente conguagliato con i contributi dovuti dal datore di lavoro. E non giova sul punto il fatto che con l’invio mensile del modello DM/10 il datore di lavoro oltre a chiedere il conguaglio (parziale) fra le somme anticipate e i contributi dovuti nel periodo di riferimento fa riferimento ai provvedimenti dell’INPS che hanno autorizzato la cassa integrazione ordinaria e le anticipazioni da parte del datore di lavoro. Come si è accennato in precedenza, infatti, i provvedimenti autorizzatori non determinano l’ammontare preciso delle somme che l’INPS è tenuto a restituire.

In sostanza, in tema di cassa integrazione ordinaria, il datore di lavoro che abbia anticipato ai lavoratori somme di importo superiore a quelle che è possibile conguagliare con i contributi dovuti all’INPS nel periodo di riferimento ai sensi del D.Lgs.Lgt. n. 788 del 1945, art. 12 è tenuto ad effettuare la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori (nell’ammontare eccedente la parte conguagliata con i contributi) nel termine decadenziale di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (del D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 9 ratificato con L. 21 maggio 1951, n. 498, come modificato dalla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 16). Il decorso del suddetto termine decadenziale non viene impedito dall’invio di un modello DM/10 nel quale venga indicato, non già l’importo complessivo delle somme anticipate, ma soltanto l’importo dei contributi da conguagliare, anche se il suddetto modello DM/10 contenga un esplicito riferimento ai provvedimenti autorizzatori dell’intervento della cassa integrazione ordinaria in base ai quali sono state effettuate le anticipazioni salariali.

Il ricorso deve essere pertanto accolto non avendo la sentenza impugnata applicato il suddetto principio di diritto.

Poichè è pacifico che nel caso di specie la richiesta di rimborso è stata effettuata nel febbraio 1995 e quindi dopo il decorso del termine di sei mesi sopra indicato (decorrente dal 23 luglio 1994) sussistono i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2 per decidere la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; ne consegue che, in applicazione dei suddetti principi, la domanda della società ricorrente in primo grado deve essere rigettata.

La peculiarità e la complessità della fattispecie esaminata inducono la Corte a compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito rigetta la domanda; compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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