Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10511 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. un., 30/04/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16027-2009 proposto da:

C.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUARDAVACCARO FRANCESCO, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI GROSSETO, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LA TOSCANA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

803/2008 del TRIBUNALE di GROSSETO;

udito l’avvocato Francesco GUARDAVACCARO; udita la relazione della

causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2010 dal Consigliere

Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

lette le conclusioni scritte dall’Avvocato Generale dott. Antonio

MARTONE, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte, in camera

di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario, con

le conseguenze di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.M.I. propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio da lei promosso, con ricorso depositato il 24 novembre 2008, dinanzi al Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonchè dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto, per sentirsi dichiarare il diritto all’inserimento, in qualità di assistente amministrativo, nelle graduatorie permanenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali (cd. ATA), in base alla domanda di partecipazione al concorso per soli titoli indetto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana il 16 gennaio 2008.

2. La ricorrente riferisce di essere stata esclusa per assenza dei requisiti di accesso, relativi al pregresso servizio, e, a seguito della reiezione di reclamo proposto in via amministrativa, di avere esperito vanamente il tentativo di conciliazione; aveva infine instaurato il giudizio di merito e, in pendenza di questo, aveva proposto il regolamento che l’Amministrazione nel costituirsi in giudizio aveva sollevato la questione di giurisdizione.

3. Domanda, quindi, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario da lei adito.

4. L’Avvocatura Generale si è costituita con controricorso per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, concludendo per la giurisdizione del giudice ordinario, alla stregua della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale e quello Provinciale, anch’essi intimati, non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come queste Sezioni unite hanno recentemente precisato, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione;

non possono configurarsi, infatti, nè l’inerenza, a procedure concorsuali (del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63) trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili, nè altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso D.Lgs.) (v. Cass., sez. un., n. 17466 del 2009; n. 3399 del 2008, ord.).

2. Deve quindi dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Vanno compensate le spese del giudizio di cassazione nei confronti del Ministero, in ragione del consolidarsi recente della richiamata giurisprudenza, mentre nulla deve disporsi al riguardo nei confronti dell’Ufficio Scolastico Regionale e di quello Provinciale, che non hanno svolto difese.

PQM

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del giudizio di cassazione nei confronti del Ministero; nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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