Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10511 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 23/03/2010, dep. 12/05/2011), n.10511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.S. nato a (OMISSIS),

elettivamente domiciliato presso la Corte di Cassazione – Roma;

– ricorrenti –

e contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, 2010 depositata il

21/11/2008 (SEZ. PENALE);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che M.S. ha proposto ricorso ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 avverso il provvedimento del Tribunale di Venezia del 6 novembre 2008, che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il procedimento di cui al citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 rientra nell’ambito della giurisdizione civile, come si evince con tutta evidenza dal secondo comma di detta norma, ove si specifica che il ricorso al presidente del tribunale avverso il provvedimento con il quale il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere notificato all’Ufficio finanziario che è parte nel processo, instaurandosi in tal modo un procedimento contenzioso ove al soggetto che richiede di fare carico alo Stato delle spese del proprio processo si contrappone l’amministrazione finanziaria che tali spese dovrebbe sopportare;

che nella specie, il ricorso non risulta notificato ad alcuno, quindi manca dei requisiti del ricorso in cassazione (indipendentemente da ulteriori rilievi concernenti il difetto di sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte) ed è pertanto manifestamente inammissibile (Cass. n. 18670 e n. 12842 del 2005).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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