Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10510 del 28/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 20/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24473-2014 proposto da:

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA VESPASIANO 17A, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

INCANNO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LINA

BRUNA BERNARDINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PETIT FORESTIER ITALIA SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4561/2014 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato G. INCANNO’;

udito l’Avvocato PIO CENTRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società AXA Assicurazioni s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la AXA”) nel 2012 chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti della propria assicurata Petit Forestier Italia s.r.l. (d’ora innanzi, “la PFI”).

A fondamento del ricorso dedusse che:

– aveva assicurato la PFI contro i rischi della responsabilità civile;

– il contratto prevedeva una franchigia;

– la PFI aveva causato danni a terzi, indennizzati integralmente dalla AXA;

– la AXA aveva quindi diritto a ripetere dall’assicurata la franchigia contrattualmente a suo carico.

2. Proposta opposizione dalla PFI, il Giudice di pace di Torino con sentenza 1 marzo 2013 n. 1484, dichiarando di decidere secondo equità, revocò il decreto.

3. Propose appello la AXA e il Tribunale di Torino, con sentenza 20 giugno 2014 n. 4561 dichiarò inammissibile il gravame. Osservò che il Giudice di pace non aveva violato norme del procedimento, nè norme costituzionali o comunitarie, e che di conseguenza la sentenza pronunciata secondo equità non era appellabile.

4. La sentenza del Tribunale è stata impugnata per cassazione dalla AXA, con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito la PFI con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha errato nel ritenere inammissibile l’appello. Sostiene che l’appello invece doveva ritenersi ammissibile, perchè con esso si era censurata l’omessa pronuncia, da parte del Giudice di pace, su una delle eccezioni sollevate dalla AXA per resistere all’opposizione a decreto ingiuntivo. Soggiunge che l’omessa pronuncia è un vizio processuale, e per farlo valere era ammissibile l’appello, anche se la pronuncia del Giudice di pace era stata resa secondo equità.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Non si dice nè su quale eccezione il Giudice di pace non si sia pronunciato; nè come e dove fu riproposta in appello; nè quale sarebbe potuto essere il diverso esito della lite, se il Giudice di pace avesse esaminato questa eccezione.

Il motivo, conclusivamente rinviando “al contenuto della comparsa di costituzione depositata in primo grado”, viola dunque manifestamente i requisiti di contenuto-forma, richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (è denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 156 e 182 c.p.c.); sia dal vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che in primo grado la AXA aveva eccepito la nullità della procura alle liti conferita dalla società opponente PFI al proprio difensore, e che il Giudice di pace aveva errato nel ritenere valida quella procura e rigettare l’eccezione.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile, per estraneità alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame ritenendo la sentenza di primo grado inappellabile, ma solo ricorribile per cassazione.

Il secondo motivo di ricorso prescinde del tutto da tale statuizione, e di fatto svolge una censura che è rivolta non contro la sentenza d’appello, ma contro quella di primo grado. ciò è reso palese dalla conclusione stessa dell’illustrazione del motivo, a p. 10 del ricorso, ove si chiede a questa Corte di “riformare la decisione del giudice di primo grado”.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di “omessa o insufficiente motivazione”.

Deduce, al riguardo, che il Giudice di pace accolse l’eccezione dell’opponente, secondo cui AXA aveva frazionato illegittimamente in più decreto ingiuntivi un credito unitario. Soggiunge che tale eccezione si sarebbe dovuta dichiarare infondata, perchè i crediti posti dalla AXA a fondamento dei ricorsi per decreto ingiuntivo nascevano da sinistri diversi, e non erano quindi parti di un unico credito.

3.2. Il motivo è inammissibile, perchè anche in questo caso estraneo alla ratio decidendi. Il Tribunale, come accennato, ha escluso che le doglianze mosse con l’appello investissero principi costituzionali, comunitari o processuali. La ricorrente non impugna questa statuizione, ma torna a discutere del merito, e del giudizio di primo grado.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna AXA Assicurazioni s.p.a. alla rifusione in favore di Petit Forestier Italia s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di AXA Assicurazioni s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA