Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10510 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 23/03/2010, dep. 12/05/2011), n.10510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.C. in proprio e quale procuratore speciale di

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso l’ordinanza n. 1/05 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il

18/09/2008 (Sez. Penale);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. SALME’ GIUSEPPE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che l’avv. O.C., in proprio e quale procuratore speciale di R.C., ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Messina del 27 gennaio 2009, che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento della Corte di assise di detta città di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il procedimento di cui al citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 rientra nell’ambito della giurisdizione civile, come si evince con tutta evidenza dal secondo comma di detta norma, ove si specifica che il ricorso al presidente del tribunale avverso il provvedimento con il quale il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere notificato all’Ufficio finanziario che è parte nel processo, instaurandosi in tal modo un procedimento contenzioso ove al soggetto che richiede di fare carico alo Stato delle spese del proprio processo si contrappone l’amministrazione finanziaria che tali spese dovrebbe sopportare e che il ricorso non risulta notificato ad alcuno, quindi manca dei requisiti del ricorso in cassazione (indipendentemente da ulteriori rilievi concernenti il difetto di procura speciale e l’identificazione del soggetto legittimato) ed è pertanto manifestamente inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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