Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10510 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 03/06/2020), n.10510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29778/2017 proposto da:

(OMISSIS) Impresa Individuale, in persona del titolare pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 48, presso

lo studio dell’avvocato Corvasce Francesco, rappresentata e difesa

dall’avvocato Novelli Piero, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione

Clodia n. 145-a, presso lo studio dell’avvocato Bonu Alberto, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Micucci Pierluigi,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1717/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2020 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) ricorre per tre mezzi, nei confronti del Fallimento dell’impresa individuale (OMISSIS) nonchè di G.L., contro la sentenza del 15 novembre 2017 con cui la Corte di appello di Ancona ha respinto il suo reclamo avverso la dichiarazione di fallimento.

2. – Il Fallimento resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 5 e 15, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, sul punto relativo alla dedotta carenza di legittimazione attiva del G. per insussistenza del credito, ammontante a Euro 68.000, vantato e posto a fondamento del ricorso per dichiarazione di fallimento.

Si sostiene che, se la Corte territoriale avesse valutato il contratto di locazione, ed in particolare la clausola n. 17, e la scrittura di modifica/integrazione del contratto del 24 ottobre 2014, sarebbe pervenuta ad una diversa decisione in forza della disposizione, la L. Fall., art. 15, che esclude la dichiarazione di fallimento per debiti scaduti e non pagati di ammontare complessivo inferiore a Euro 30.000. Avrebbe, infatti, rilevato che la metà del canone corrisposto nel periodo marzo 2012 – febbraio 2014 era da imputare al prezzo di vendita.

La tesi si specifica in ciò, che il contratto di locazione conteneva una previsione per effetto della quale, ove il conduttore avesse acquistato l’immobile, metà del canone fino a quel momento pagato avrebbe dovuto essere imputato al relativo prezzo e, dal momento che detta previsione contrattuale era stata poi soppressa, e dunque la facoltà di acquistare l’immobile era venuta meno, il canone corrisposto fino alla modificazione del contratto doveva ritenersi versato indebitamente, in quanto non più correlato alla facoltà di acquisto.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 5 in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c..

Secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe dato conto in motivazione degli indici, pure individuati come espressivi dello stato di insolvenza, cadendo così in violazione di legge, dal momento che la fattispecie concreta esaminata non trovava corrispondenza nella fattispecie astratta, tanto più che ciascuno dei fatti indicati dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto del reclamo era privo di rilievo indiziante.

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Esso è formulato come motivo composito volto a denunciare simultaneamente sia una violazione di legge, quella della L. Fall., artt. 5 e 15, sia l’omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, ossia la circostanza dell’intervenuto pagamento di un importo per canone di locazione in effetti non dovuto, e tale, se invece considerato, da ridurre l’entità del credito del G. sotto la soglia degli Euro 30.000.

Ma, quanto alla violazione di legge, la censura non pone in realtà in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa delle richiamate disposizioni, ma soltanto la concreta applicazione che il giudice di merito ne ha fatto, ritenendo che il conduttore fosse debitore dell’importo dovuto in forza del contratto e risultante da un decreto ingiuntivo esecutivo emesso nei confronti di P.F.: di guisa che, per tale aspetto, la censura è evidentemente versata in fatto, attenendo alla valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313). Quanto, poi, alla doglianza proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è agevole osservare che, in effetti, essa non ha ad oggetto un fatto, e cioè, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, un fatto storico (basterà al riguardo richiamare Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), bensì l’interpretazione da riservarsi alla clausola del contratto di locazione che, nella lettura datane dal P., gli avrebbe consentito di ripetere dal G. la metà di quanto corrisposto per canone nell’arco temporale intercorso fino al momento della già menzionata modificazione contrattuale: ciò, d’altronde, a prescindere dalla circostanza che quello presentato dal ricorrente come fatto storico, e che fatto storico non è, è stato espressamente considerato dalla Corte territoriale, la quale ha osservato che secondo il reclamante “il saldo a debito… ammonta alla diversa cifra di Euro 17.000,00 avendo corrisposto un canone maggiorato per il periodo marzo 2012 – febbraio 2012 (canone che in parte doveva essere portato a detrazione del prezzo della futura compravendita dell’immobile oggetto di locazione)”..

2.2. – Anche il secondo motivo è inammissibile.

In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234): e cioè nei casi di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha osservato: “Il tribunale di prime cure ha correttamente dichiarato il fallimento sulla scorta di plurime considerazioni: lo sfratto per morosità dall’immobile presso cui l’imprenditore esercitava attività commerciale; la cancellazione dal registro delle imprese per cessazione di attività; esecuzioni infruttuose tentate dal creditore procedente presso due istituti di credito e presso l’Inps; trasferimento da parte dell’imprenditore a familiari e coniuge, con atti a titolo oneroso ed a titolo gratuito, dell’intero patrimonio immobiliare di cui era titolare”.

Trattasi all’evidenza di motivazione che non incorre in alcuno dei vizi testè ricordati, sicchè, ancora una volta, la censura, sotto le spoglie della violazione di legge, ed in particolare delle regole che presiedono al ragionamento presuntivo, è diretto a capovolgere il giudizio di fatto riservato al giudice di merito in ordine alla verifica della sussistenza dello stato di insolvenza.

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di G.L., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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