Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1051 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2098-2019 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSARIO COZZI;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLIN,

44, presso lo studio dell’avvocato DI VASTOGIRARDI ANTONIO DE

NOTARISTEFANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 224/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli, con decreto in data 9 marzo 2018, ravvisava l’inammissibilità della proposta di concordato presentata da (OMISSIS) s.p.a., dichiarando, con sentenza n. 63/2018 in pari data, il suo fallimento;

2. la Corte d’appello di Napoli, a seguito del reclamo presentato da (OMISSIS) s.p.a., osservava che il fallimento era stato dichiarato in presenza dei necessari presupposti, quando oramai era spirato il termine per il pagamento dilazionato in sede di rottamazione delle cartelle esattoriali previsto dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, e correttamente trascurando l’istanza congiunta di rinvio dell’udienza, dato che le parti non avevano la disponibilità dell’istanza di fallimento se non tramite il deposito di una formale desistenza;

la Corte distrettuale riteneva poi che, anche a prescindere dall’esame della questione concernente la conciliabilità dell’istanza di rottamazione con la persistente contestazione dei crediti erariali, il riconoscimento di un’indiscussa esposizione per un importo superiore ai cinque milioni di Euro non consentisse di dubitare della legittimazione attiva della parte istante;

infine, l’esito negativo dei plurimi tentativi di definizione dilazionata di crediti di ingentissimo valore e la consistenza del debito erariale oramai già definitivamente accertato, ampiamente superiore all’attivo da realizzare, dimostravano – a parere del collegio di merito – la sussistenza di una condizione di insolvenza;

3. per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, depositata in data 5 dicembre 2018, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso la curatela del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. e ADER – Agenzia delle Entrate-Riscossione;

l’intimato Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli non ha svolto difese;

la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o l’errata o falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, nonchè la sussistenza di un error in procedendo per violazione e/o errata o falsa applicazione degli artt. 83,350,102,182 e 183 c.p.c.: l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si sarebbe costituita in sede di reclamo a ministero di un difensore appartenente al libero foro piuttosto che avvalendosi dell’Avvocatura dello Stato, pur in mancanza delle condizioni all’uopo previste dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni nella 1. 225/2016, costituite da un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e una deliberazione ad hoc-, tale vizio avrebbe inficiato del tutto il procedimento di reclamo, poichè la Corte d’appello non avrebbe verificato d’ufficio che una delle parti processuali, costituente litisconsorte necessario, si era costituita in giudizio mediante un professionista non abilitato alla difesa tecnica e quindi totalmente privo di ius postulandi;

5. il motivo è manifestamente infondato, non nel presupposto addotto quanto alla nullità del mandato difensivo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. Cass. 28741/2018, Cass. 992/2019), ma nelle conseguenze che da esso il ricorrente intende far derivare;

infatti, la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia dipendente dall’atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue (v. Cass. 9419/2001), presupposto che non ricorre nel caso di specie, dato che nel giudizio di reclamo è indispensabile la chiamata in giudizio del creditore istante quale litisconsorte necessario (v. Cass. 5907/2018), non certo la sua costituzione;

peraltro, non è neppure possibile ritenere che nel caso di specie la partecipazione al processo di una parte che si è avvalsa di un difensore privo di ius postulandi abbia in qualche modo inficiato gli esiti del giudizio determinando la nullità del procedimento e della sentenza, dato che non risulta neppure allegato che la decisione impugnata sia basata su domande, eccezioni, allegazioni o prove che quella parte ha introdotto nel processo e che il giudice non avrebbe potuto prendere in esame d’ufficio (cfr. Cass. 22664/2010, Cass. 11196/1998);

6. il secondo mezzo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo per l’esito della controversia, costituito dall’esistenza di trattative pendenti e pronte alla loro formale definizione, le quali rappresentavano il solo motivo della richiesta di rinvio avanzata vanamente dalle parti; la negazione del rinvio, a dire del ricorrente, non avrebbe consentito alle parti di poter documentare l’avvenuto accordo e al debitore di depositare l’eventuale desistenza dall’istanza di fallimento presentata; un simile contegno, inoltre, avrebbe violato il disposto dell’art. 111 Cost., a mente del quale il giudice – in tesi di parte ricorrente – ha l’obbligo di valutare se, concesso il rinvio richiesto, la futura pronuncia possa divenire inutile in quanto l’imminente accordo renderà superfluo l’intervento giurisdizionale;

7. il motivo è inammissibile;

la sentenza impugnata ha preso in esame l’istanza congiunta di rinvio presentata dalle parti in sede prefallimentare, ma non fa alcun cenno all’esistenza di un avvenuto accordo pronto a una formale definizione; l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass., Sez. U., 8053/2014); il profilo di doglianza si limita a individuare il fatto storico che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare, ma non indica il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente (poichè non riporta precise indicazioni riguardo al fatto che la Corte di merito fosse stata espressamente investita di una censura in ordine all’erroneo apprezzamento di una richiesta non di mero rinvio, ma per la formalizzazione di un accordo già raggiunto) nonchè il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti;

il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso è fondato;

peraltro, una simile circostanza non sarebbe stata neppure decisiva secondo la logica, non contestata tramite specifica impugnazione, della Corte di merito, a parere della quale le parti non hanno la disponibilità dell’istanza di fallimento se non tramite il deposito di formale desistenza;

8. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e/o dell’errata e/o falsa applicazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44, e dell’art. 306 c.p.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sia che la presentazione di un’istanza di rateizzazione o rottamazione costituisse un riconoscimento di debito o un’acquiescenza alla pretesa creditoria, sia che l’effetto automatico dell’istanza presentata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, fosse la rinuncia ai giudizi pendenti;

di conseguenza il fallimento sarebbe stato pronunciato in assenza di qualsivoglia riconoscimento di debito e di rinuncia al contenzioso in essere con il concessionario della riscossione;

9. il motivo è inammissibile, poichè la critica si appunta su un aspetto che la sentenza impugnata indica come non decisivo;

la decisione della Corte di merito infatti rileva (a pag. 4) che, anche volendo prescindere dalla compatibilità fra la contestazione dei crediti erariali e l’istanza di rottamazione presentata, la stessa ricorrente aveva riconosciuto l’esistenza di un’esposizione debitoria per Euro 5.033.001,66 ed aggiunge (a pag. 5) che il debito erariale oramai certo e definitivo ammontava, secondo gli accertamenti del curatore, a Euro 10.969.171,32; l’esposizione posta a base dell’accertamento della condizione di insolvenza riguarda dunque debiti ammessi dalla reclamante e/o accertati come definitivi dal curatore, a prescindere da ogni valutazione sulle implicazioni connesse con l’istanza di rottamazione;

10. il quarto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L.Fall., artt. 5 e 15, in relazione alla corretta applicazione del D.L. n. 193 del 2016, e del D.L. n. 148 del 2017: la Corte d’appello avrebbe valorizzato, al fine di riconoscere una situazione di insolvenza, l’insuccesso di plurimi tentativi di definizione dilazionata di crediti, malgrado non fosse ravvisabile un esito negativo degli stessi sia perchè il calendario dei pagamenti relativi alla definizione agevolata era stato rimodulato dal D.L. n. 148 del 2017 secondo nuove scadenze, sia perchè prima di tali scadenze la società aveva presentato una domanda di concordato che aveva assorbito la cd. rottamazione, preferendo perseguire la definizione dei ruoli esattoriali tramite un’istanza di transazione fiscale;

allo stesso modo, a dire della ricorrente, non era possibile ritenere cristallizzato un esito negativo dei giudizi pendenti in funzione dell’individuazione di una condizione di insolvenza;

11. il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile;

la Corte di merito ha valorizzato, ai fini dell’accertamento di una condizione di insolvenza, da un lato l’esistenza di una posizione debitoria (per Euro 10.969.171,32) già definitiva e certa, stante l’esito negativo di buona parte dei contenziosi in essere con l’erario, ampiamente superiore all’attivo (di Euro 5.125.342) che la società debitrice aveva prospettato di poter realizzare, dall’altro l”‘ esito negativo di plurimi tentativi di definizione dilazionata di crediti di ingentissimo rilievo (essendo stata preceduta l’istanza di rottamazione da un’istanza di rateizzazione parimenti non andata a buon fine”;

entrambi gli elementi sono stati correttamente apprezzati;

il giudice infatti può trarre elementi di prova da una relazione del curatore, poichè tale atto, a causa della sua origine e per le finalità perseguite dalla legge di fornire, attraverso l’intervento dell’organo gestorio della procedura, ogni più ampio elemento di valutazione sulle condizioni in cui versa il debitore, costituisce una legittima fonte di informazione in merito all’accertamento dei fatti di causa in senso stretto che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice circa la sussistenza dell’insolvenza (v. Cass. 10216/2009, Cass. 14831/2006);

non si presta a censure neppure la valutazione dell’insuccesso dei tentativi di definizione dilazionata, dato che in questo modo la Corte territoriale ha inteso sottolineare il fatto che la società debitrice aveva reiteratamente cercato una definizione agevolata del proprio ingentissimo debito tributario senza avere disponibilità liquide per provvedervi alle scadenze, a prescindere dalla possibilità di accedere in seguito a ulteriori strumenti di definizione dell’esposizione debitoria; ciò a dimostrazione della mancanza di disponibilità di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte;

il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza in conseguenza di una simile condizione costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (cfr. Cass. 7252/2014);

12. il quinto motivo di ricorso prospetta la nullità della sentenza impugnata in ragione del carattere apparente della sua motivazione circa la sussistenza di una condizione di insolvenza: in tesi di parte ricorrente la Corte d’appello non solo avrebbe sovrapposto e confuso lo stato di insolvenza con la situazione di mera e transeunte difficoltà economica prevista dal D.L. n. 193 del 2016 al fine dell’ammissione alla definizione agevolata dei ruoli esattoriali, ma si sarebbe limitata a prendere in considerazione un solo debito, senza analizzare la globalità della crisi aziendale ricavabile da una platea di parametri;

13. il motivo è manifestamente infondato;

la motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell’apparenza ove sia intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione;

la motivazione assume perciò carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016);

nel caso di specie la corte territoriale era chiamata a verificare la presenza di elementi sintomatici espressivi dello stato di impotenza funzionale e non transitoria dell’impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità – desumibile dai dati dell’esperienza economica – rivelatrice dell’incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell’impresa medesima (prima fra tutte l’estinzione dei debiti), nonchè dell’impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio (v. Cass. 6978/2019); in questa prospettiva il collegio del reclamo ha fornito una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, constatando a tal fine l’esistenza di un’esposizione debitoria certa pari ad almeno undici milioni di Euro e l’incapacità della compagine debitrice di farvi fronte in alcun modo, dato che non era stata mai in grado di dar seguito ai rateizzi richiesti;

il ricorrente, nell’assumere che la società aveva “dimostrato forza e la possibilità di sostenere la dilazione”, prescinde dal reale contenuto della sentenza impugnata e dalle ragioni chiaramente illustrate al suo interno e presuppone una diversa valutazione della congerie istruttoria che, invece, sfugge al sindacato di questa Corte;

la doglianza non può quindi che essere rigettata, dato che nella sentenza impugnata una motivazione esiste ed è ben comprensibile;

14. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% in favore del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. e in Euro 6.000 oltre a spese prenotate a debito in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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