Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1051 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1343/2010 proposto da:

G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 82, presso lo studio dell’avvocato GUELI Adalberto,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSACCI CARLO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA DELLA REGIONE

AUTONOMA DELLA SARDEGNA, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 268/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

30.6.09, depositata il 07/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L’Avvocato G.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 7 agosto 2009, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari ha accolto l’appello della Regione Sardegna avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Cagliari in una controversia di opposizione avverso un provvedimento ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, emessa nei suoi confronti dall’Assessorato agli Enti locali, Finanze e Urbanistica della stessa regione ed ha, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato l’opposizione di esso ricorrente avverso il provvedimento.

Il ricorso è stato proposto sia contro la Regione in persona del suo presidente, sia contro il detto assessorato, che figurava come parte nella sentenza impugnata.

Nessuno degli intimati ha resistito.

p.2. Essendo il ricorso soggetto, quanto alla regolamentazione del giudizio di legittimità, alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata al ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare improcedibile, in quanto in esso si allega che la sentenza impugnata è stata notificata il 4 novembre 2009, ma non si produce una copia autentica di essa con la relata di notificazione.

Viene, dunque, in rilievo il seguente principio di diritto: In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ. e dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2 e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato art. 369, comma 2) oppure attraverso le modalità previste dall’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dal citato art. 369 cod. proc. civ., comma 1; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività (Cass. sez. un. n. 9004 del 2009)”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, nella quale, peraltro, il precedente citato è stato erroneamente indicato nel n. 9004 del 2009, applicativo del principio di diritto al regolamento di competenza, mentre avrebbe dovuto citarsi l’analogo precedente relativo al ricorso ordinario, cioè Cass. sez. un. n. 9005 dello stesso anno.

Nella memoria parte ricorrente assume che in calce al ricorso aveva indicato come prodotta la “copia notificata della sentenza” e che la stessa attestazione figurerebbe “nell’indice delle produzioni documentali allegato al fascicolo depositato presso la cancelleria” della Corte. Il primo assunto è vero, mentre non lo è il secondo.

Esso, infatti, non trova rispondenza nella nota di deposito ed iscrizione a ruolo del ricorso, nella quale è detto solo che risulta depositata copia autentica del provvedimento impugnato. E’ evidente che fino a prova contraria se la cancelleria ha attestato soltanto il deposito della copia autentica della sentenza e non della copia con la relata della notificazione, all’indicazione contenuta nel ricorso non fece effettivamente seguito il deposito della copia con la relata, o almeno deve così ritenersi, data la natura dell’attestazione della cancelleria.

L’ipotesi che la relata, in quanto spillata sia andata smarrita, formulata nella memoria, si scontra con l’indicato rilievo della nota di deposito.

Il ricorso è dichiarato, pertanto, improcedibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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