Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1051 del 14/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2022, (ud. 11/06/2021, dep. 14/01/2022), n.1051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24027/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.F., C.A., B.P., C.M. tutti

rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. Elio Mannetti

e con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore in Viale

Carso n. 67v;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Veneto, sez. distaccata di Mestre n. 493/05/15 depositata il

11/03/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

11/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio e nulli gli avvisi di accertamento per iva e irap e sanzioni 2005 e 2006 notificati ai controricorrenti (attinti quali soci della Bar ristorante C. di C.F. s.a.s.) condannando l’Amministrazione Finanziaria alla rifusione delle spese di giudizio;

– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– vanno preliminarmente affrontate e disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso erariale;

– invero, il motivo articolato non aggredisce una statuizione in diritto della sentenza della CTR conforme alla giurisprudenza di questa Corte; come nel prosieguo si dirà, infatti, sul tema che qui rileva il giudice dell’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati da questo giudice di Legittimità;

– inoltre, il mezzo di impugnazione non costituisce coacervo incomprensibile di diverse censure, ma individua con sufficiente chiarezza le ragioni in forza della quale si chiede la cassazione della pronuncia gravata;

– con il solo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2945,2324 e 2312 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per avere la CTR erroneamente ritenuto nulli gli atti impugnati in quanto notificati alla società Bar Ristorante C. s.a.s. e ai contribuenti qui controricorrenti, nella qualità di soci della stessa, in data successiva alla cancellazione da registro imprese della società ridetta;

– il motivo è fondato;

– va sul punto fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in forza della quale l’estinzione della società di persone non determina l’estinzione dell’obbligazione tributaria ma il suo trasferimento in capo ai soci che le succedono (in termini Cass. n. 25487 del 2018), salvo che per le sanzioni (Cass. n. 9094 del 2017; Cass. n. 29112 del 2021); essi peraltro nel caso di società di persone rispondono in ogni caso ex art. 2291 c.c., e art. 2318 c.c., per l’iva e l’irap (Cass. n. 9094 del 2017) dovuta dalla società estinta. Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. sez. un., n. 6070 del 2013; anche Cass., sez. un., n. 4060 del 2010);

– in ogni caso, i soci sul punto espressamente a pag. 6 del ricorso ammettono di aver ricevuto detta notifica; nel ritenere quindi semplicemente nulli gli avvisi di accertamento per IVA e IRAP notificati ai soci della società estinta la CTR non ha correttamente pronunciato in diritto;

– in accoglimento del ricorso la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame;

– il giudice del rinvio si atterrà ai principi sopra enunciati e pronuncerà

anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

 

 

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