Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10509 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. un., 30/04/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24736-2009 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OPPIDO

MAMERTINA 4, presso lo studio dell’avvocato NEGRETTI GIANDOMENICO,

che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 55,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSAFRA PAOLA, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 693/2009 della CORTE CONTI – sezione giurisdizionale di

ROMA depositata il 22/04/2009 e la n. 17792/^2004 del Tribunale di

ROMA depositata il 15/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

uditi gli avvocati Giandomenico NEGRETTI, Paola MASSAFRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’A.G.A..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. G.A. propone ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, domandando la risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione tra Corte dei Conti e giudice ordinario.

1.1. Riferisce che, sul proprio ricorso inteso ad ottenere il riconoscimento del diritto al computo sul trattamento di pensione, erogato dall’INPDAP ai sensi dell’art. 30 del Fondo integrativo ex ENPAS, di alcune indennità contrattuali istituite dal contratto collettivo, avevano declinato la giurisdizione sia il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 15 ottobre 2004, n. 17792, sia la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, con sentenza del 22 aprile 2009, n. 693.

2, Risulta, in effetti, dalle richiamate decisioni che il G., già dipendente ENPAS nella carriera direttiva sanitaria, collocato a riposo il 31 dicembre 1989 ed iscritto al Fondo integrativo pensioni, ora gestito dall’INPDAP a seguito della soppressione dell’ENPAS, con mantenimento del relativo trattamento previdenziale a seguito di opzione esercitata ai sensi del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 75 aveva adito il Tribunale di Roma onde ottenere l’inclusione nella pensione, in virtù della specifica previsione dell’art. 30 del regolamento del Fondo (cd. clausola oro), della quota fissa della “retribuzione di posizione” istituita dal C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per i dirigenti sanitari, ma il Tribunale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che la controversia riguardasse comunque il trattamento pensionistico del dipendente e fosse pertanto devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti; egli aveva quindi adito la Sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei Conti, domandando l’inclusione nel calcolo della pensione della predetta “retribuzione di posizione”, nonchè della “indennità capo dipartimento” anch’essa istituita dal menzionato contratto collettivo, ma la Sezione, a sua volta, aveva declinato la giurisdizione, accogliendo la relativa eccezione preliminare sollevata dall’INPDAP, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario (e quella del giudice amministrativo per il periodo anteriore al 30 giugno 1998) in ragione della natura del trattamento pensionistico e della sua connessione al rapporto di lavoro.

3. Con il ricorso in cassazione il G. domanda la risoluzione del conflitto. L’INPDAP si è costituito con controricorso, precisato con successiva memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso e instando, comunque, per la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Istituto controricorrente eccepisce la inammissibilità della denuncia di conflitto di giurisdizione rilevando la diversità delle pretese fatte valere dal ricorrente con i due giudizi da lui instaurati dinanzi al Tribunale di Roma e alla Sezione regionale del Lazio della Corte dei Conti, che dinanzi a quest’ultima il petitum comprendeva altresì l’inclusione – ai fini del calcolo del trattamento pensionistico – dell'”indennità capo dipartimento”.

L’eccezione, però, va disattesa alla stregua del principio più volte enunciato da queste Sezioni unite secondo cui la denuncia dei conflitti di giurisdizione a norma dell’art. 362 c.p.c. è consentita non solo quando le due cause siano perfettamente identiche, ma anche quando vi sia una diversità di petitum, sempre che esse postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione (v. Cass., sez. un., n. 21928 del 2008; n. 1258 del 2000; n. 7408 del 1996):

circostanza, quest’ultima, che ricorre nella specie poichè, come risulta dalle decisioni sopra menzionate, la valutazione dell’indennità in questione e quella della “retribuzione di posizione” vengono domandate dal pensionato per le medesime ragioni e al medesimo titolo.

2. Il conflitto negativo va risolto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

2.1. Nella controversia in esame sono in discussione i benefici asseritamente connessi alla contribuzione ad un fondo di previdenza, denominato “Fondo Integrativo Pensioni”, costituito per i dipendenti dell’ENPAS e, a seguito della soppressione di tale ente, gestito dall’INPDAP, domandandosi, in particolare, l’applicazione al trattamento pensionistico, in virtù di specifica disposizione del regolamento del Fondo, delle indennità riconosciute al personale in servizio per effetto della contrattazione collettiva.

2.2. Come queste Sezioni unite hanno già ritenuto in analoghe controversie, dalla disciplina richiamata si desume che il fondo in questione costituiva lo strumento per assicurare agli iscritti un trattamento pensionistico in via integrativa delle prestazioni assicurate dai regimi obbligatori attraverso l’adempimento di obbligazioni gravanti sul datore di lavoro in correlazione con le prestazioni di lavoro dei dipendenti e, quindi, costituenti articolazioni del rapporto lavorativo in corso. Non v’è dubbio, pertanto, che tale integrazione costituisca una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego esistente fra i lavoratori e l’ENPAS (v. Cass., sez. un,, n. 11319 del 1991; n. 1991 del 1992), per cui, in ordine alla relativa richiesta, deve pronunciare il giudice del rapporto, amministrativo o ordinario a seconda che le situazioni giuridiche maturate siano anteriori o successive alla data del 30 giugno 1998, secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, dovendosi intendere che tali situazioni sono certamente anteriori ove il rapporto di impiego sia cessato prima del 30 giugno 1998, come risulta nella specie, e non assumendo rilievo, in proposito, la circostanza che la controversia sia insorta dopo la cessazione del servizio e che non si ponga in discussione l’esistenza e la durata del rapporto di pubblico impiego (cfr. Cass., sez., un., n. 1252 del 2000; ord. nn. 21571, 21572, 21573, 21574 del 2009, e altre successive conformi).

3. Alla stregua di tali considerazioni, si rivela corretta la declinatoria della giurisdizione distintamente pronunciata dal Tribunale di Roma e dalla Sezione regionale del Lazio della Corte dei Conti, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.

4. La oggettiva difficoltà della questione di giurisdizione induce a compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti dinanzi al TAR competente per territorio. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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