Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10509 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA E.L. – Consigliere –

Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 727/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.G. s.n.c. di B.M. e G.N., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avv. Federico Pellerito e dell’avv. Gianluca

Giustetto, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale

in calce alla memoria del 08/01/2021;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 84/34/11, depositata il 17 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 84/34/11 del 17/11/2011 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da B.G. s.n.c. di B.M. e G.N. (di seguito BG) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vercelli (di seguito CTP) n. 83/01/09, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento a fini IVA e sanzioni relativa all’anno d’imposta 2005;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso sul presupposto della indetraibilità dell’imposta sulla costruzione di un capannone industriale dalla stessa realizzato e concesso in locazione a G. s.r.l. per un canone irrisorio rispetto ai valori di mercato;

1.2. in particolare, nell’avviso di accertamento si sosteneva che BG fosse una società immobiliare di comodo, costituita al solo fine di costruire un unico immobile da destinare in locazione ad una società partecipata da uno dei soci della locatrice;

1.3. la CTR accoglieva l’appello di BG evidenziando che: a) la società contribuente aveva per oggetto sociale la costruzione e la ristrutturazione di immobili al fine di venderli o concederli in locazione e risultava avere svolto prevalentemente tale attività, come da dichiarazione dei redditi; b) non erano provati nè l’esistenza di effettiva “autonomia” tra BG e G. s.r.l., nè alcun comportamento “abusivo” del diritto a fini fiscali; 3) sotto quest’ultimo profilo, infatti, non era chiaro quali fossero “i concreti e illegittimi vantaggi di natura fiscale (in particolare ai fini dell’imposta che qui ci occupa) tratti dalla società appellante dall’operazione commerciale in giudicato posto anche la successiva regolare fatturazione dei canoni di locazione dell’immobile a tal fine costruito, da considerare pertanto strumentale nell’esercizio considerato all’attività svolta”.

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. BG resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., evidenziando che, in presenza della documentata ricostruzione in termini di abuso del diritto del comportamento della società contribuente, graverebbe su quest’ultima l’onere di provare la legittimità del proprio comportamento ai fini fiscali;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1,4 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto un’operazione economica isolata costituita dalla costruzione e locazione di un immobile non può, di per sè, dare consistenza ad una vera e propria attività imprenditoriale, soprattutto in presenza di un comportamento abusivo ed elusivo del contribuente;

3. i due motivi sono inammissibili;

3.1. la sentenza della CTR ha escluso, con valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, che: a) BG ha come oggetto sociale l’attività commerciale di costruzione e cessione in locazione di beni immobili; b) la società contribuente ha concretamente esercitato tale attività, come risulta dal codice di attività indicato nella dichiarazione dei redditi; c) non risulta provato il difetto di autonomia tra BG e G. s.r.l.; d) non è stato posto in essere alcun comportamento abusivo da parte di BG, avendo la stessa regolarmente concesso in locazione il bene costruito e percepito i canoni di locazione, regolarmente fatturati, sicchè tale bene si appalesa come strumentale all’attività svolta;

3.2. con tale accertamento, la CTR – con valutazione tutt’altro che illogica – ha affermato il compiuto svolgimento, da parte di BG, di autonoma attività commerciale, sicchè i due motivi proposti dall’Agenzia delle entrate tendono surrettiziamente a rimettere in discussione la ricostruzione in fatto compiuta dalla CTR e, quindi, il merito della controversia, sicchè devono ritenersi inammissibili;

3.3. è, dunque, superflua qualsiasi valutazione della rilevanza delle sentenze di merito prodotte unitamente alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., peraltro prodotte in copie informi e prive della necessaria attestazione del passaggio in giudicato;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di Euro 59.021,00.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA