Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10509 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro

Direzionale, Cd. G/1, Via Giovanni Porzio, presso l’avv. Marra

Alfonso Luigi che lo rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 6615,

pubblicato il 18 novembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal Relatore Pres. DR. Ugo VITRONE;

udito l’avvocato dello Stato Francesco SCLAFANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 13-18 novembre 2008 la Corte d’Appello di Napoli condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 10.500,00 in favore di G.A. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso dinanzi al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania con ricorso del 25 novembre 1994 e tuttora pendente.

Osservava la Corte che l’eccedenza temporale di durata del processo presupposto poteva determinarsi in dieci anni e sei mesi e che nella specie andava liquidato un indennizzo pari a Euro 1.000,00 per ogni anno eccedente la durata ragionevole del processo.

Contro il decreto ricorre per cassazione G.A. con sette motivi.

Non ha presentato difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze limitandosi alla discussione orale della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6 della Convenzione CEDU e della L. n. 89 del 2001 e sostiene la prevalenza della normativa CEDU con conseguente obbligo per il giudice di disapplicare la normativa nazionale con essa in contrasto.

Ancor prima che infondata la censura è inammissibile poichè alla sua esposizione segue un quesito di diritto del tutto astratto e privo di concreto riferimento alla fattispecie concreto in esame poichè si riduce all’interrogazione rivolta al giudice di legittimità con la quale si chiede se la L. n. 89 del 2001, art. 2 costituisca applicazione dell’art. 6 della Convenzione CEDU e se, in ipotesi di contrasto tra la legge nazionale e la normativa convenzionale, il giudice debba fare diretta applicazione di quest’ultima e disapplicare la legge nazionale.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’indennizzo che assume liquidato in misura inferiore ai parametri adottati dalla Corte Europea che si attiene alla misura di Euro 1.000,00/1.500,00 annui .

La censura è destituita di fondamento in fatto poichè decreto impugnato si è perfettamente attenuto agli standards europei avendo liquidato un indennizzo commisurato ad Euro 1.000,00 per ogni anno ecce dente la ragionevole durata del processo presupposto.

Con il terzo motivo si censura la determinazione dell’indennizzo il quale avrebbe dovuto essere calcolato con riferimento all’intera durata del processo e non solo al termine eccedente la sua durata ragionevole.

La censura è destituita di fondamento poichè (la L. n. 89 del 2001, art. 2 impone di correlare l’equa riparazione al solo periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo e tale modalità di calcolo non esclude la compatibilità di tale disciplina con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione CEDU (Cass. 26 aprile 2005, n. 8603; 14 febbraio 2008, n. 3716).

Con il quarto e il quinto motivo si censura il mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000,00 che spetterebbe ratione materiae e sulla cui richiesta manca ogni pronuncia nel decreto impugnato.

Le censure sono inammissibili poichè la concessione di tale integrazione dell’equa riparazione – contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente – è consentita solo nei casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco e tali requisiti nella specie non solo non sono stati allegati nè possono evincersi dalla formulazione della censura in esame, ma quand’anche lo fossero stati, essi costituiscono oggetto di una valutazione discrezionale del giudice che non implica alcun obbligo di motivazione specifica essendo sufficiente, in caso di diniego, anche solo una motivazione implicita (da ultimo: Cass. 22 gennaio 2010, n. 1101).

Col il sesto motivo il ricorrente si duole della parziale compensazione delle spese giudiziali nonostante egli sia risultato vittorioso in giudizio.

La censura è infondata poichè l’istituto della compensazione di cui all’art. 92 c.p.c. consente appunto al giudice di derogare al principio generale della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c. esentando in tutto o in parte il soccombente dall’onere del rimborso delle spese giudiziali in favore della parte vittoriosa e non è prevista alcuna eccezione per quanto riguarda i giudizi di equa riparazione come si desume dal disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4 che fa riferimento alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio.

Con il settimo ed ultimo motivo si censura l’o messa motivazione del provvedimento di compensazione delle spese giudiziali.

La censura è destituita di fondamento in fatto poichè il decreto impugnato ha esplicitamente motivato la disposta compensazione ravvisandone i giusti motivi nella particolare natura della controversia esaminata e delle questioni trattate, oggetto di una elaborazione giurisprudenziale complessa e non sempre univoca.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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