Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10509 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 03/06/2020), n.10509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18389/2015 proposto da:

G.Q.L.E., elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Augusto Imperatore 22, presso lo studio dell’avvocato Guido

Maria Pottino che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Alberto Bucolo, in forza di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Azimut Capital Management Sgr S.p.a., già Azimut Consulenza Sim

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carso 77, presso lo studio

dell’avvocato Luciano Alberini che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Paolo Barozzi, in forza di procura speciale

su foglio separato allegato al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1942/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 8/7/2009, G.Q.L.E. ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano la Azimut SIM s.p.a., chiedendo l’accertamento della violazione e/o l’inadempimento da parte sua agli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza prescritti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 21 e art. 23, comma 6 (TUF), nonchè all’ulteriore obbligo di esecuzione immediata dell’ordine di vendita prescritto dall’art. 26, lett. e), Reg. Consob 11522/98 e la su condanna al risarcimento dei danni.

Si è costituita in giudizio Azimut SIM s.p.a., eccependo, in via preliminare, il suo parziale difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree, infondate e comunque non provate. Con sentenza del 5/8/2014, il Tribunale di Milano ha respinto le richieste dell’attrice, condannandola altresì al pagamento delle spese.

2. G.Q.L.E. ha appellato la predetta sentenza, lamentandone la erroneità in quanto: a) il giudice di primo grado aveva ritenuto che il contenuto di cinque e-mail inviate il 24/9/2008 dalla Dott.ssa B., consulente di Azimut SIM, alla Dott.ssa G. si riferisse alla correttezza delle formalità a mezzo delle quali il disinvestimento doveva essere comunicato alla cliente, ai costi ed infine alle alternative che l’intermediaria prospettava alla cliente, quali opzioni rispetto alla scelta di rimborso totale; b) le clausole contrattuali relative all’ordine di vendita erano state male interpretate dal primo giudice, poichè non prevedevano alcuna forma particolare dell’ordine di vendita, limitandosi a regolare i tempi di trasmissione, con la conseguenza che la richiesta di rimborso poteva essere effettuata a mezzo di qualsiasi comunicazione avente forma scritta; c) il Tribunale aveva omesso ogni pronuncia circa la domanda di accertamento della responsabilità di Azimut SIM; d) l’appellante era stata ingiustamente condannata alle spese.

Azimut SIM si è costituita, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale contro il capo della sentenza di primo grado che aveva omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di parziale difetto di legittimazione.

La Corte d’appello, con sentenza n. 1942 del 5/5/2015 ha accolto l’appello incidentale proposto da Azimut, dichiarandone il difetto parziale di legittimazione passiva, rispetto alle sole domande svolte con riferimento al disinvestimento di quote di fondi di investimento gestiti da Azimut SGR e ha respinto l’appello principale della sig.ra G., condannandola alle spese.

Secondo la Corte milanese, la condotta dell’intermediaria era stata rispettosa delle norme procedurali poste a tutela dell’investitore in caso di dismissione dell’investimento e l’ordine di vendita – che, secondo la sig.ra G. era stato impartito con una prima e-mail del 23/9/2008 – non era mezzo idoneo al fine, sia per carenza di forma, sia per difetto di contenuto. Invece, in relazione alla revoca del medesimo ordine, le condizioni contrattuali non prevedevano alcuna specifica forma.

3. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato in data 14/7/2015, G.L.E. ha proposto ricorso per cassazione svolgendo tre motivi.

Ha resistito con controricorso, notificato il 21/9/2015, Azimut SIM s.p.a., chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di giudizio.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente, incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

1.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “il mancato disinvestimento sia imputabile esclusivamente al fatto che la signora G. stessa abbia revocato l’ordine di disinvestimento prima che scadesse il termine entro il quale Azimut SIM avrebbe dovuto darvi esecuzione”.

La Corte, a detta della ricorrente, avrebbe omesso di considerare il comportamento della sig.ra B., obiettivamente teso a ritardare ed ostacolare l’ordine di disinvestimento della dottoressa G. ed il collegato comportamento della Azimut SIM che non ha dato esecuzione al medesimo ordine di disinvestimento.

1.2. In primo luogo, occorre rilevare che la censura è stata proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, cioè nella formulazione anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile nella specie ratione temporis, che ha modificato l’art. 360 c.p.c., n. 5, limitandone l’applicazione al solo caso di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’attuale formulazione di detta norma, applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore dell’anzidetta Legge di conversione, e dunque dall’11/9/2012, da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), e dall’altro chiama la Corte di Cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); rimane così escluso l’omesso esame di elementi istruttori, che, in quanto tale, non integra la fattispecie prevista dalla norma, ove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014).

1.3. Nel caso di specie, la censura formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, previgente va sindacata alla luce della nuova formulazione della norma in oggetto; dunque, per essere ammissibile, postula l’espressa indicazione del fatto storico pretermesso dal giudice di appello, fatto che deve risultare anche solo dagli atti processuali, ed esige l’illustrazione del momento e del luogo in cui quel fatto ha fatto ingresso nel processo, del momento in cui lo stesso abbia fatto ingresso nella discussione tra le parti, nonchè il carattere di decisività del fatto stesso, e cioè la dimostrazione di come l’esame di tale fatto storico avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053).

1.4. La doglianza della ricorrente appare chiaramente infondata, non essendo ravvisabile il lamentato “omesso esame” da parte della Corte di merito, che non ha affatto mancato di valutare il comportamento della sig.ra B. a fronte dell’ordine di disinvestimento della sig.ra G. e le circostanze che hanno portato alla non esecuzione immediata esecuzione dell’ordine di disinvestimento.

Al contrario, la Corte di appello ha elaborato, in modo completo ed esauriente, un ragionamento decisorio dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede; la ricorrente, per di più, ha trascurato di circostanziare gli aspetti della decisività della mancata considerazione, da parte del giudice a quo, delle occorrenze di fatto asseritamente dallo stesso trascurate e che avrebbero al contrario, in ipotesi, condotto ad una sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia.

E difatti, secondo il giudice del merito, la condotta della sig.ra B. è stata “rispettosa delle norme procedurali poste a tutela dell’investitore in caso di dismissione dell’investimento. Inoltre, dall’esame della sequenza delle comunicazioni emerge come il mancato disinvestimento sia imputabile esclusivamente al fatto che la sig.ra G. stessa abbia revocato l’ordine di disinvestimento prima che scadesse il termine entro il quale Azimut SIM avrebbe dovuto darvi esecuzione” (pag. 3 sent. impugnata).

L’intermediaria, ricevuta l’e-mail della sig.ra G. del 23/9/2008 con cui si chiedeva il rimborso di tutti gli strumenti finanziari a quest’ultima intestati, ha infatti provveduto ad indicare le corrette modalità di trasmissione della domanda di rimborso e, una volta che la cliente vi ha adempiuto, ha tempestivamente trasmesso la disposizione ricevuta ad Azimut SIM.

1.5. Per queste ragioni il primo motivo di ricorso non merita accoglimento, perchè al di là della apparente prospettazione, si limita a richiedere una revisione delle valutazioni di fatto che hanno condotto la Corte d’appello alla soluzione oggi impugnata e cioè un’operazione assolutamente preclusa al giudice di legittimità.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omessa, insufficiente, incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2.1. La ricorrente critica la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto carente, sotto il profilo formale, l’ordine di investimento contenuto nella mail del 23/9/2008 della sig.ra G. e, al contrario, immediatamente efficace la relativa revoca, effettuata con mail del 28/9/2008 dalla medesima cliente.

Il giudice del merito ha infatti ritenuto che il contratto inter partes non disponesse alcuna specifica forma in relazione alla revoca, essendosi le parti limitate a regolare convenzionalmente solo la forma dell’ordine di disinvestimento.

Secondo la ricorrente, al contrario, laddove le parti disciplinino convenzionalmente la forma di un atto, “la stessa forma impongono, implicitamente ma chiaramente, per qualsiasi altra dichiarazione tesa a modificare o addirittura ad annullare le dichiarazioni formali”.

2.2. Il mezzo è proposto, al pari del primo, sulla base della formulazione anteriore alla riforma di cui al D.L. n. 83 del 2012 convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis: valgono quindi le considerazioni esposte nel precedente paragrafo.

2.3. La censura non è fondata.

In primis, non si rinviene alcuna delle anomalie di cui è consentito dolersi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte d’appello non è infatti incorsa in nessun “omesso esame di un fatto decisivo” poichè, alle pagg. 4 e 5 della sentenza gravata, afferma espressamente che l’e-mail del 23/9/2008, con cui l’allora appellante chiedeva il rimborso dei fondi, non era documento idoneo a tal fine, poichè, diversamente da quanto prescritto nel contratto stipulato tra le parti, non conteneva nè la sottoscrizione della sig.ra G., nè le sue generalità e neanche le indicazioni specifiche del luogo ove inviare l’importo da rimborsare e il mezzo di pagamento. La missiva in questione, pertanto, è stata ritenuta un atto improduttivo di effetti, sia per carenza di forma, sia per difetto di contenuto.

2.4. Va aggiunto che anche il profilo relativo alla forma della successiva revoca dell’ordine di disinvestimento (intervenuta con e-mail del 28/9/2008 e ritenuta valida ed efficace sul presupposto che il contratto al riguardo non prevedesse alcun obbligo di forma) è stato preso in considerazione dal giudice di merito, offrendo una puntuale valutazione, logicamente argomentata, della valenza delle clausole contrattuali in discussione. Il motivo si risolve quindi, sotto la veste di un asserito decisivo difetto di motivazione, in una richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Giova ribadire che l’art. 360 c.p.c., n. 5, all’esito delle modificazioni apportate dalla L. n. 134 del 2012, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento.

2.5. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha adottato un’interpretazione delle clausole contenute nella convenzione negoziale che non è stata specificamente censurata sotto il profilo della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3.

In ogni caso, in tema di ermeneutica contrattuale, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore all’art. 1362 c.c. e ss.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta. L’indagine ermeneutica, riservata esclusivamente al giudice di merito, può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione (nei limiti attualmente consentiti) o per violazione delle regole legali di interpretazione, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati.

Pertanto la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Sez. 1, 02/05/2006, n. 10131).

2.6. La conclusione non muterebbe neppure sforzandosi di leggere nelle censure della ricorrente, ben al di là della classificazione del mezzo di ricorso e della stretta lettera delle deduzioni formulate, una denuncia di violazione di legge relativa alla missiva di revoca del 28/9/2008, come sembra suggerire l’argomentazione esposta in chiusura di pagina 8 della memoria della ricorrente (esorbitante peraltro dall’ambito del motivo rassegnato ritualmente in ricorso), laddove la ricorrente sostiene che gli effetti dell’ordine di disinvestimento non potevano essere paralizzati da una revoca formalmente inefficace.

In realtà la ricorrente si è lamentata che sia stata ritenuta non valida la sua richiesta di disinvestimento del 23/9/2008 e non già (cosa ben diversa) che sia stata ritenuta valida la sua revoca del 28/9/2008 del precedente ordine di disinvestimento valido, visto che la ricorrente ha assimilato i due atti al fine di rafforzare la propria tesi di validità del primo e non per inficiare il secondo.

La censura implicita che si volesse ciononostante leggere nella sua argomentazione si scontrerebbe con la diversa interpretazione addotta dal Giudice del merito circa la forma prevista per l’ordine di revoca e si infrangerebbe comunque contro una diversa e ulteriore barriera preclusiva.

Infatti con l’atto di appello la ricorrente non aveva affatto sostenuto che la controparte non avrebbe dovuto considerare valida la revoca a mezzo fax del 28/9/2008 del precedente ordine di disinvestimento del 26/9/2008, ma solo che il precedente ordine di disinvestimento del 23/9/2008 doveva essere considerato valido esso pure, al pari della revoca del 28/9/2008, che la sig.ra G. non nega affatto e anzi riconosce di aver disposto a mezzo fax, seppur con atto non debitamente sottoscritto.

Pertanto la questione sarebbe nuova e inammissibile, anche a prescindere dal fatto che con una simile argomentazione la ricorrente verrebbe contra factum proprium lamentando che l’intermediario avesse accolto una sua richiesta.

3. Con l’ultimo motivo di ricorso, la ricorrente propone doglianza di omessa, insufficiente, incongrua motivazione su un fatto controverso decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

3.1. La ricorrente con il mezzo censura la statuizione con cui la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello incidentale proposto da Azimut SIM, dichiarandone la parziale carenza di legittimazione passiva con riferimento ai fondi gestiti da Azimut SGR ((OMISSIS)), ritenendo che in relazione a questi “Azimut SIM non risulta essere parte del Contratto”.

3.2. La censura, comunque mal proposta ut supra sotto il profilo dell’omesso esame, va ritenuta inammissibile per difetto di interesse alla luce del rigetto dei primi due motivi di ricorso.

L’accertamento della sussistenza delle condizioni dell’azione per quella parte della domanda della sig.ra G. dichiarata inammissibile dalla sentenza di appello per la ravvisata carenza di legittimazione passiva ad causam di Azimut Consulenza SIM s.p.a. non produrrebbe alcun effetto giuridico favorevole per la sfera della ricorrente, perchè la sua domanda incorrerebbe comunque nel rigetto nel merito.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interesse ad impugnare, che costituisce una species dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (Sez. 2, n. 6770 del 04/05/2012, Rv. 622152 – 01; Sez. 2, n. 21304 del 20;10/2016, Rv. 641653 01), e va apprezzato in relazione all’utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall’eventuale suo accoglimento (Sez. 1, n. 8934 del 12/04/2013, Rv. 626025 – 01; Sez. L, n. 16016 del 11/07/2014, Rv. 632248 01; Sez. 1, n. 17969 del 11/09/2015, Rv. 637104 – 01). In particolare per la configurazione di un interesse ad impugnare una declaratoria d’inammissibilità di una domanda è necessario che alla caducazione di tale statuizione non consegua automaticamente il rigetto, bensì l’esame nel merito di tale domanda, che possa anche condurre anche all’accoglimento della stessa, ponendo quindi il ricorrente nella medesima posizione processuale in cui si era venuto a trovare per effetto della riproposizione di tale domanda in un successivo giudizio (Sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018, Rv. 649038 – 02).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del contro ricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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