Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10508 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. un., 30/04/2010, (ud. 20/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12870-2009 proposto da:

C.E.A., elettivamente domiciliato in 2010 ROMA,

PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio dell’avvocato

PIERPAOLO PASSARO, rappresentato e difeso dall’avvocato ARCIPRETE

DANIELA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 322/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato Innocenzo D’ANGELO per delega dell’avvocato Daniela

Arciprete;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso; assorbiti gli altri.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del lavoro, C.E., docente di ruolo di disegno e storia dell’arte presso il liceo scientifico “(OMISSIS)” di (OMISSIS), lamentava che a decorrere dall’anno scolastico (OMISSIS), e per quelli successivi sino a quello in corso ((OMISSIS)), gli erano state assegnate solo 18 ore settimanali di insegnamento, anzichè 20 ore che egli aveva sempre svolto sin dall’assunzione, con la conseguente illegittima riduzione dello stipendio; domandava, pertanto, la condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a corrispondere in suo favore le relative differenze stipendiali, oltre agli accessori di legge.

1.1. Si costituiva l’Amministrazione che resisteva alla domanda eccependo che la riduzione delle ore era conseguita ad una sperimentazione parziale, relativa alle cattedre di disegno e storia dell’arte, cui il liceo era stato autorizzato con D.M. 6 aprile 1995, e che, peraltro, l’orario di 18 ore settimanali era quello ordinario fissato dal contratto collettivo.

1.2. Con sentenza n. 248 del 2005 il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 e respingeva la domanda per il periodo successivo sul rilievo che la riduzione dell’orario settimanale era stata legittimamente disposta in base al richiamato decreto ministeriale.

2. Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Venezia, che, con sentenza del 26 gennaio 2009, accogliendo la preliminare censura sollevata dal Ministero con appello incidentale, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per l’intero periodo di lavoro dedotto con la domanda introduttiva del giudizio. In particolare, la Corte di merito rilevava che oggetto della controversia era la concreta applicazione del decreto di sperimentazione, attuata con specifico provvedimento amministrativo dell’Istituto scolastico, si che la controversia, inerente alla modifica dell’assetto organizzativo così adottata, era devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

3. Avverso questa decisione il C. propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia escluso la giurisdizione del giudice ordinario – in relazione al periodo successivo al 30 giugno 1998 – per il solo fatto che la controversia, pure riguardando il riconoscimento di spettanze retributive, presupponeva l’esame di un provvedimento amministrativo, così ponendosi in contrasto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 che prevede la disapplicazione di atti della P.A. da parte del giudice ordinario.

2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, il C. osserva che la sua domanda prescindeva dalla sperimentazione autorizzata con decreto ministeriale, essendosi invece dedotto che anche la nuova organizzazione degli orari di insegnamento – in base a tale decreto non comportava la riduzione del suo orario di lavoro, contrattualmente determinato; lamenta che, invece, la sentenza impugnata abbia erroneamente configurato la domanda come intesa alla declaratoria di illegittimità del decreto di sperimentazione.

3. Anche con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione, rilevandosi che la statuizione “rigetta l’appello principale” contenuta nel dispositivo, se intesa come rigetto nel merito della domanda attorea, è priva di ogni motivazione che le ragioni della decisione riguardano esclusivamente la questione di giurisdizione.

4. Occorre premettere che il Ministero, come risulta dalla sentenza impugnata, ha assolto all’onere di proporre appello in via incidentale avverso la statuizione di parziale rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione formulata in primo grado, si da impedire la formazione del giudicato interno sulla relativa questione (v. Cass., sez. un., n. 25246 del 2008).

5. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati.

5.1. La decisione qui impugnata, come risulta dalla motivazione, si risolve, in via esclusiva e assorbente, nella declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario – anche per il periodo di lavoro successivo alla data del 30 giugno 1998 – si che il “rigetto dell’appello principale”, di cui in dispositivo, va evidentemente riferito, non già ad una decisione sul merito della controversia, bensì alla sola censura, avanzata dal C. in sede d’appello (vedansi le relative conclusioni riportate in sentenza), relativa alla statuizione – adottata dal primo giudice – di difetto di giurisdizione per il periodo anteriore alla predetta data del 30 giugno 1998.

5.2. Nella controversia in esame il ricorrente ha domandato il riconoscimento delle differenze stipendiali conseguenti ad una riduzione, a suo dire illegittima, delle ore settimanali che, sin dalla sua assunzione, componevano la cattedra a lui assegnata.

Orbene, il conferimento dell’orario di lavoro ai docenti delle scuole rileva, in generale, nella disciplina comune del rapporto di lavoro ai fini della identificazione della prestazione convenzionalmente pattuita, si che le determinazioni dei dirigenti scolastici inerenti a modificazioni unilaterali della quantità delle ore esulano dall’ambito degli atti amministrativi autoritativi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrivono nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (del D.Lgs. art. 5, comma 2; art. 63, commi 1 e 4), in particolare configurandosi l’attività della Amministrazione scolastica – nell’applicazione delle disposizione contrattuale relativa all’assegnazione dell’orario – non come esercizio di un potere di organizzazione, ma come adempimento di un obbligo negoziale.

5.3. Vero è che il docente della scuola pubblica è comunque soggetto alle determinazioni discrezionali dell’istituto scolastico con riguardo alla organizzazione della scuola, la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della suddetta organizzazione, nel cui quadro anche il rapporto di lavoro del docente si costituisce e si svolge, ma, nella specie, il ricorrente non ha investito, con la sua azione in giudizio, alcuno di tali atti di organizzazione generale, quale, in particolare, il decreto ministeriale che autorizzava la sperimentazione che, al contrario, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, le sue doglianze riguardavano proprio la non corretta applicazione di tale decreto e la individuazione dei moduli orari di insegnamento. La controversia è quindi devoluta alla giurisdizione ordinaria, per il periodo in contestazione (successivo alla data del 30 giugno 1998), secondo le disposizioni puntualmente richiamate dal ricorrente, non ostandovi che venga in considerazione il singolo atto amministrativo presupposto – quale, nella specie, il provvedimento di riduzione dell’orario – atteso che anche in tal caso con l’instaurazione del giudizio ordinario la tutela del pubblico dipendente è pienamente assicurata mediante la disapplicazione dell’atto ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, (v., ex plurimis, Cass., sez. un., n. 13169 del 2006, ord.).

6. In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e va cassata la sentenza della Corte d’appello di Venezia, a cui va rinviata la causa ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 1. Il giudice di rinvio pronuncerà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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