Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10508 del 28/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 20/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20224/2014 proposto da:

M.F., N.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE GIOACCHINO ROSSINI 26, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE GAGLIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO

TARTAGLIONE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA CREDITO POPOLARE SOC COOP PA, in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, Ing. MA.GI., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso lo studio

dell’avvocato PELLEGRINO DE GIROLAMO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO GIORGIO SUPPA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIAGRITAB ASSOCIAZIONE AGRICOLA TABACCHI, NA.MA.,

S.E. DECEDUTO;

– intimati –

nonchè da:

S.A., S.S., D.D.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR 228/B, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA LE ROSE, rappresentati e difesi dagli

avvocati FRANCESCO TAMBURRINO, ARMANDO DI TELLA giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

N.M., M.F., NA.MA., UNIAGRITAB

ASSOCIAZIONE AGRICOLA TABACCHI, BANCA CREDITO POPOLARE SOC COOP PA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3049/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato GIACOMO TARTAGLIONE;

udito l’Avvocato CLAUDIO GIORGIO SUPPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

2. Nel 2010 la Banca di Credito Popolare soc. coop. a r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “la Banca”) chiese ed ottenne dal Tribunale di Torre Annunziata un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice Uniagritab – Associazione Agricola Tabacchi e di due suoi fideiussori, N.M. ed S.E. (poi deceduto, e la cui posizione processuale sarà coltivata dagli eredi).

Gli intimati proposero opposizione, invocando la nullità della fideiussione, la condotta in mala fede della banca creditrice (per avere continuato ad erogare credito nonostante il peggioramento della situazione economica della debitrice Uniagritab), l’eccessività della somma richiesta.

3. Contemporaneamente, in un separato giudizio, altri due fideiussori della Uniagritab, M.F. e N.M., convennero dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata la Banca, chiedendo l’accertamento della nullità della fideiussione da essi prestata in favore della convenuta, a garanzia dei debiti della Uniagritab.

La Banca si costituì, e in via riconvenzionale chiese la condanna degli attori al pagamento della garanzia prestata.

4. Riunite le due cause, con sentenza 28 maggio 2013 n. 192 il Tribunale di Torre Annunziata rigettò tutte le pretese dei fideiussori, ed accolse la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca nel giudizio di accertamento negativo promosso da M.F. e N.M..

5. La sentenza di primo grado venne appellata da M.F. e N.M..

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 2 luglio 2014 n. 3049, rigettò tutti gli appelli dei fideiussori, salvo che per un vizio formale concernente la formulazione del dispositivo di condanna, che aveva duplicato il credito vantato dalla Banca verso i fideiussori.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione:

(-) in via principale da N.M. e M.F., con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria;

(-) in via incidentale dagli eredi di S.E. (ovvero D.D.A., S.L., S.A., S.S.), con ricorso fondato su due motivi.

La Banca ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. La Banca e gli eredi di S.E. risultano avere transatto la lite sin dal novembre 2014. La circostanza è stata addotta dal procuratore della Banca, che nella discussione orale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, e documentata mediante il deposito dell’accordo transattivo.

Sebbene sia mancata una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso accettata nelle forme di rito, la suddetta dichiarazione rende palese l’assenza di interesse dei ricorrenti incidentali alla prosecuzione del giudizio.

L’impugnazione incidentale va quindi dichiarata inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Il primo motivo del ricorso principale.

2.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la domanda volta a far dichiarare la nullità della fideiussione, per erogazione del credito in mala fede da parte della banca ed a favore del debitore principale Uniagritab. Sostengono che la Corte d’appello ha motivato il proprio rigetto in base all’assunto che due dei quattro fideiussori della Uniagritab erano anche amministratori di quest’ultima; ma tale motivazione non aveva tenuto conto del fatto che essi ricorrenti non erano mai stati amministratori della Uniagritab, e nulla potevano sapere circa le condizioni economiche di essa.

2.2. Il motivo è inammissibile, perchè formula una censura estranea alla ratio decidendi.

La Corte d’appello ha rigettato la domanda di nullità della fideiussione, proposta dagli odierni ricorrenti, non perchè essi fossero stati gli amministratori della Uniagritab, ma perchè ha ritenuto non provata la circostanza che la Banca, pur conoscendo il dissesto della Uniagritab, avesse dolosamente continuato ad erogarle credito.

Sicchè, rispetto a tale ratio decidendi, non aveva alcun rilievo esaminare se N.M. e M.F. fossero o non fossero amministratori della Uniagritab.

3. Il secondo motivo del ricorso principale.

3.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1175, 1375, 1956, 2697 c.c..

Deducono, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nell’escludere che vi fosse prova dell’erogazione di credito in mala fede da parte della Banca a favore della Uniagritab.

3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

Stabilire se il creditore garantito abbia o non abbia erogato credito al debitore; se l’abbia fatto in buona o mala fede; se conoscesse o non conoscesse lo stato di insolvenza del debitore, sono altrettante circostanze di fatto, il cui accertamento è riservato al giudice di merito, e non è sindacabile in questa sede.

4. Il terzo motivo del ricorso principale.

4.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 91 c.p.c..

Deducono, al riguardo, che erroneamente la Corte d’appello li ha condannati a pagare alla Banca i due terzi delle spese del giudizio d’appello. Il loro gravame, infatti, era stato accolto, sicchè essi nn potevano essere considerati soccombenti.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato.

La soccombenza va valutata in base all’esito complessivo della lite, e nella specie all’esito del giudizio i fideiussori sono risultati debitori della banca, e quindi soccombenti.

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Nei rapporti tra la Banca e i ricorrenti incidentali le spese vanno compensate integramente, in considerazione della intervenuta transazione.

5.3. Il rigetto del ricorso principale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

5.4. Il suddetto presupposto invece, non sussiste con riferimento alla posizione dei ricorrenti incidentali, sebbene la loro impugnazione sia stata dichiarata inammissibile.

Infatti il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata (Sez. 3, Sentenza n. 3542 del 10/02/2017).

PQM

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

(-) condanna M.F. e N.M., in solido, alla rifusione in favore di Banca di Credito Popolare soc. coop. p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra D.D.A., S.L., S.A., S.S. da un lato, e la Banca di Credito Popolare soc. coop. p.a. dall’altro;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.F. e N.M., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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