Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10508 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24890/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Ottaviano n.

42, presso lo studio dell’avv. Lo Giudice Bruno, rappresentato e

difeso dall’avv. Di Fiore Michele, giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania – Sezione staccata di Salerno n. 393/02/11, depositata il

31 agosto 2011;

nonchè sul ricorso successivo proposto da B.C.,

elettivamente domiciliato in Napoli, via Posillipo n. 69/28, presso

lo studio dell’avv. Rossi Maurizio, che lo rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Di Fiore Lorena, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

– intimata –

avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata D.L. 23

ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, conv. con modif. nella L. 17

dicembre 2018, n. 136, notificato il 5 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 93/02/11 del 31/08/2011 la Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto da B.C. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP) n. 06/01/09, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento concernente IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno 2000;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento veniva emessa a seguito della mancata impugnazione, da parte di B.C., dell’avviso di accertamento allo stesso notificato;

1.2. la CTR accoglieva l’appello del contribuente evidenziando che la nullità dell’atto impositivo, pacificamente privo di sottoscrizione, poteva essere fatta valere anche in sede di impugnazione della cartella di pagamento in quanto l’atto nullo era improduttivo di effetti;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. B.C. resisteva con controricorso;

4. con ordinanza resa all’esito dell’udienza camerale dell’11/07/2019 questa Corte rinviava a nuovo ruolo il giudizio in ragione della sospensione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, come successivamente modificato;

5. con atto notificato a B.C. il 05/06/2020, l’Amministrazione finanziaria negava la definizione agevolata della controversia in ragione del fatto che la cartella di pagamento era atto esecutivo e non impositivo e, quindi, non era definibile ai sensi della normativa richiamata;

6. con ricorso notificato all’Agenzia delle entrate il contribuente impugnava il menzionato provvedimento davanti a questa Corte, evidenziando che la cartella di pagamento era l’unico atto mai notificato al contribuente;

7. l’Agenzia delle entrate non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. vanno prima di tutto esaminate le eccezioni pregiudiziali proposte dal controricorrente;

1.1. B.C. sostiene che il ricorso sarebbe inammissibile: a) per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa; b) per la mancata indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza; c) per violazione del principio di autosufficienza;

1.2. le eccezioni sono infondate: il ricorso, sebbene essenziale, contiene tutti gli elementi necessari per consentire a questa Corte la comprensione dei fatti di causa e per pronunciarsi sull’unico motivo di ricorso, la cui formulazione è puntuale, come subito si dirà;

2. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1, e art. 42, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento comporterebbe una nullità dell’atto che deve essere fatta valere con l’impugnazione del menzionato avviso nel termine previsto dalla legge, sicchè il vizio non potrebbe essere fatto valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento;

3. con l’unico motivo di ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata B.C. sostiene che la cartella di pagamento a lui notificata sarebbe il primo atto con il quale egli è venuto a conoscenza della pretesa tributaria, in ragione della nullità strutturale dell’avviso di accertamento non sottoscritto, sicchè la cartella di pagamento non potrebbe essere considerata come semplice atto di riscossione e il contribuente avrebbe dovuto essere ammesso alla definizione agevolata;

4. le due questioni, di cui la seconda riveste carattere pregiudiziale, possono essere esaminate congiuntamente in ragione della loro stretta connessione;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle ipotesi di invalidità degli atti impositivi opera il generale principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame, in ragione della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell’atto (cfr. Cass. n. 12313 del 18/05/2018; Cass. n. 22810 del 09/11/2015), sicchè ogni questione di nullità/invalidità dell’atto va dedotta in sede di impugnazione dell’atto medesimo e non può essere fatta valere in sede di impugnazione dell’atto consequenziale (Cass. n. 18448 del 18/09/2015; Cass. n. 381 del 13/01/2016);

4.2. nel caso di specie è pacifico che l’atto impositivo sia stato regolarmente notificato al contribuente, il quale non ha proposto tempestiva impugnazione avverso lo stesso facendo valere il difetto di sottoscrizione;

4.2.1. ne consegue che la denunciata nullità non può essere fatta valere in sede di impugnazione del consequenziale atto impositivo, costituito dalla cartella di pagamento;

4.3. la sentenza impugnata si rivela, pertanto, erronea, nella parte in cui ha ritenuto l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso proposto da B.C. avverso la cartella di pagamento per ragioni connesse alla nullità dell’avviso di accertamento, nullità non fatta valere con l’impugnazione avverso quest’ultimo atto;

4.4. le considerazioni che precedono implicano, altresì, il rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata dell’atto impositivo, ai sensi del D.L. n. 119 del 218, art. 6;

4.5. invero, non può essere condivisa la tesi di B.C., secondo la quale la cartella di pagamento costituisce il primo atto impositivo in ragione della nullità dell’avviso di accertamento: in realtà, il contribuente ha regolarmente ricevuto la notifica di un atto impositivo e non l’ha impugnato nonostante lo stesso fosse nullo per carenza di sottoscrizione (vizio che avrebbe dovuto fare valere in sede di impugnazione);

4.5.1. ne consegue che la successiva emissione della cartella di pagamento non assume la funzione di atto impositivo ma di atto di semplice riscossione, come tale non definibile (cfr. Cass. n. 29552 del 24/12/2020);

5. in conclusione, va rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di definizione agevolata e va accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, con conseguente cassazione della sentenza della CTR;

5.1. con riferimento a tale ultimo giudizio, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, la causa può essere decisa nel merito, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso proposto da B.C.;

5.2. il contribuente va, altresì, condannato al pagamento delle spese relative alla presente fase del giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite pari ad Euro 124.311,12;

5.2.1. sussistono, invece, giusti motivi, in ragione della peculiarità delle questioni esaminate, per l’integrale compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito.

5.2.2. con riferimento al rigetto del ricorso avverso la definizione agevolata, nulla è dovuto a titolo di raddoppio del contributo unificato, non trattandosi di giudizio di impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso proposto da B.C. avverso il diniego di definizione agevolata; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno n. 393/02/11 e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente; condanna B.C. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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