Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10508 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro

Direzionale, c.d. G1, Via Giovanni Porzio, presso l’avv. Alfonso

Luigi Marra che la rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Napoli n. 77670,

pubblicato il 23 dicembre 2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal Relatore Pres. Dr. Ugo VITRONE;

udito l’avvocato dello Stato Francesco SCLAFANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 10/23 dicembre 2008 la Corte d’Appello di Napoli condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 5.066,68 in favore di C.F. a titolo – di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lei promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con ricorso, del 23 febbraio 1998 e definito con sentenza del 27 giugno 2007. Osservava la Corte che l’eccedenza temporale di durata del processo presupposto poteva determinarsi in sei anni e quattro mesi e che nella specie andava liquidato un indennizzo pari a Euro 800,00 per ogni anno eccedente la durata ragionevole del processo.

Contro il decreto ricorre per cassazione C.F. con sette motivi.

Non ha presentato difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze, limitandosi alla discussione orale della causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 6 della Convenzione CEDU nonchè della L. n. 89 del 2001 e sostiene la prevalenza della normativa CEDU conseguente obbligo per il giudice di disapplicare la normativa nazionale con essa in contrasto.

Ancor prima che infondata la censura è inammissibile poichè alla sua esposizione segue un quesito di diritto del tutto astratto e privo di concreto riferimento alla fattispecie in esame in quanto si riduce all’interrogazione rivolta al giudice di legittimità con la quale si chiede se la L. n. 89 del 2001, art. 2 costituisca applicazione dell’art. 6 della Convenzione CEDU e se, in ipotesi di contrasto fra la legge nazionale e la normativa convenzionale il giudice debba fare diretta applicazione di quest’ultima e disapplicare la legge nazionale.

Con il secondo e il terzo motivo, che sono suscettibili di trattazione congiunta, la ricorrente si duole sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello del vizio di motivazione del fatto che l’equa riparazione sia stata commisurata al solo periodo temporale eccedente la ragionevole durata del processo presupposto e non alla sua intera durata.

Le censure sono destituite di fondamento poichè la L. n. 89 del 2001, art. 2 impone di correlare l’equa riparazione al solo periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo e tale modalità di calcolo non esclude la compatibilità di tale disciplina con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione CEDU (Cass. 26 aprile 2005, n. 8603; 14 febbraio 2008, n. 3716).

Con il quarto e il quinto motivo sì censura il mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 che spetterebbe ratione materiae e sulla cui richiesta manca ogni pronuncia nel decreto impugnato.

Le censure sono inammissibili poichè la concessione di tale integrazione dell’equa riparazione è consentita solo nei casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco e tali requisiti nella specie non solo non sono stati dedotti, nè possono evincersi dalla formulazione della censura in esame, ma costituiscono oggetto di una valutazione discrezionale del giudice che non impone obbligo di motivazione specifica essendo sufficiente, in caso di diniego, anche solo una motivazione implicita (da ultimo, vedi: Cass. 22 gennaio 2010, n. 1101).

Con il sesto e il settimo motivo la ricorrente si duole, rispettivamente, della condanna al pagamento delle spese giudiziali pur in mancanza di opposizione dell’Amministrazione rimasta contumace nonchè della loro compensazione sul solo presupposto della contumacia dell’Amministrazione.

Le censure sono inammissibili non solo per la loro incongruenza ma anche per la loro mancata attinenza al procedimento definito con il decreto impugnato poichè nella specie l’Amministrazione, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non è rimasta contumace ma si è regolarmente costituita depositando memoria e la dedotta compensazione parziale delle spese giudiziali è stata giustificata con il parziale accoglimento della domanda, con una motivazione che non è stata investita da al cuna censura.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento, e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 800,00 per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA