Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10508 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 03/06/2020), n.10508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15573/2015 proposto da:

C.P., e M.E., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Italo Carlo Falbo 22, presso lo studio dell’avvocato Angelo Colucci

e rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Franchi, in forza di

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino 21, presso

lo studio degli avvocati Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti

che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7485/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 12/4/2006 M.P. ed C.E., coniugi, convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Banca di Roma s.p.a., chiedendo dichiararsi la nullità, o in subordine l’annullamento, del contratto di acquisto di (OMISSIS) del (OMISSIS) ovvero accertarsi l’inadempimento della Banca ai suoi obblighi informativi, con il conseguente risarcimento dei danni.

Si oppose Banca di Roma, poi divenuta Unicredit s.p.a., e il Tribunale di Roma, con sentenza del 18/12/2007 rigettò le domande di nullità e annullamento e accolse la domanda risarcitoria sul presupposto del difetto di informativa da parte della Banca, in riferimento sia alle caratteristiche del titolo, sia all’adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio dei clienti, trattandosi di titolo altamente speculativo, con affidabilità insufficiente e andamento progressivo negativo fin dall’aprile 1997.

Il Tribunale ha così condannato Unicredit a pagare agli attori la somma di Euro 88.289,83, oltre accessori e spese.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado propose appello Unicredit, a cui resistettero gli appellati.

La Corte di appello di Roma con sentenza del 3/12/2014, accolse il gravame, ritenuto preliminarmente ammissibile, rigettando la domanda degli attori e condannandoli alla restituzione delle somme percepite in forza dell’esecuzione della sentenza di primo grado e alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte di appello ha ritenuto che all’epoca dell’investimento ((OMISSIS)) le (OMISSIS) comportassero solo un margine di rischio moderato, accentuatosi solo nel 1999 e poi incisivamente nel 2001 e che l’operazione potesse ritenersi adeguata, tenuto conto dell’esperienza e della propensione al rischio dei clienti.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato 17/6/2015 hanno proposto ricorso per cassazione M.P. ed C.E. svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 22/7/2015 ha proposto controricorso Unicredit s.p.a., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

La controricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 17.

1.1. I ricorrenti osservano che secondo la citata disposizione gli intermediari finanziari dovevano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti, mantenendoli costantemente informati; aggiungono poi che la Banca ben conosceva lo specifico rischio connesso al titolo, dotato di un rating basso, progressivamente diminuito; viceversa non assumevano rilievo le osservazioni circa le operazioni pregresse compiute dai coniugi M.- C., che non erano operatori qualificati ai sensi della normativa regolamentare Consob.

1.2. I ricorrenti invocano il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 17 recante “Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi”, secondo cui “1. Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto le imprese d’investimento e le banche devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidati. 2. Nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento e le banche possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.”

Tali regole sono state poi trasfuse nel Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e successivamente integrate e modificate.

1.3. La doglianza, formulata sub specie di violazione di legge, in realtà contesta nel merito la valutazione espressa dalla Corte territoriale, che non ha affatto negato che l’intermediario dovesse informare i clienti circa i rischi connessi all’operazione di investimento e valutarne l’adeguatezza in rapporto al profilo dei clienti, ma ha invece ritenuto che la Banca avesse assolto gli obblighi informativi, poichè all’epoca del fatto (ossia nel (OMISSIS)) le (OMISSIS) costituivano un investimento a rischio moderato in titoli di stato indicizzati caratterizzati da stabilità di rendimento, pur se produttivi di un elevato tasso di rendimento (10%) e che tale operazione (anche percentualmente proporzionata al patrimonio complessivo: 20%) fosse adeguata in rapporto all’esperienza dei clienti, adusi a investire in fondi comuni anche totalmente azionari o in titoli obbligazionari di Paesi ad economia emergente.

1.4. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, in conformità alla regola generale stabilita dall’art. 1218 c.c. e ai principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, l’investitore, che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, deve allegare specificamente l’inadempimento di tali obblighi, mediante una sintetica ma circostanziata indicazione delle informazioni che l’intermediario avrebbe omesso di somministrargli, e deve fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se l’investitore avrebbe desistito dall’investimento rivelatosi poi pregiudizievole, se fosse stato adeguatamente informato; incombe invece sull’intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall’ambito di quelle dovute (Sez. 1, n. 10111 del 24/04/2018, Rv. 648553 – 01; Sez. 1, n. 4727 del 28/02/2018, Rv. 647617 – 01; Sez. 1, n. 12544 del 18/05/2017; Rv. 644206 – 01; Sez. 1, n. 22147 del 29/10/2010, Rv. 615479 – 01).

Nella specie l’assunto dei ricorrenti, accolto in primo grado, era che le (OMISSIS) fossero un titolo altamente speculativo, con affidabilità insufficiente e andamento progressivo negativo fin dall’aprile 1997 e che tale informazioni non fosse stata loro somministrata dalla Banca intermediaria; secondo la Corte di appello, tale assunto era invece infondato in punto di fatto, perchè i primi segnali del possibile default (OMISSIS) erano emersi nel 1999 e si erano aggravati nel 2001.

Si tratta di un accertamento in fatto, negativo rispetto all’allegazione dei signori M. e C., effettuato dal giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale, nei limiti attualmente consentiti dal mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 415 del 1996, art. 18, comma 5.

2.1. I ricorrenti invocano la predetta disposizione, secondo cui l’onere della prova nei giudizi di risarcimento danni cagionati al cliente di aver agito con la diligenza richiesta spettava alla Banca, e sostengono che nel caso Unicredit-Banca di Roma non l’aveva fornita, visto che si tratta di titoli la cui solvibilità era messa in discussione fin dal 1997.

2.2. L’art. 18 citato, comma 5 disponeva che “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi previsti dal presente decreto spetta all’impresa di investimento, alla banca o agli altri soggetti abilitati l’onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta”. La regola è stata trasfusa nel Testo unico di cui al D.Lgs. n. 58 del 1993, art. 23, comma 6.

2.3. Tale disciplina dell’onere probatorio non è stata affatto misconosciuta dalla Corte di appello che ancora una volta, in punto di fatto, ha accertato sulla base della documentazione prodotta dalla Banca (e in particolare del testo dell’audizione del 27/4/2004 del Presidente della Consob dinanzi alla Commissione Finanze della Camera dei deputati) le caratteristiche di rischio presentate nel (OMISSIS) dal titolo oggetto di causa.

La recriminazione dei ricorrenti articola un mero dissenso nel merito dalla valutazione della Corte di appello, inammissibile in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 6 del Regolamento Consob n. 8850 del 1994.

3.1. Secondo i ricorrenti l’investimento doveva ritenersi inadeguato agli investitori, poichè riguardava titoli già considerati pericolosi e poichè non erano state assunte informazioni circa la situazione finanziaria e la propensione al rischio degli investitori.

3.2. Il riferimento normativo è all’art. 6 del Regolamento Consob 9/12/1994, n. 8850, disciplinante l’esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, applicabile ratione temporis,poi sostituita dall’art. 29 del successivo Regolamento n. 11522 del 1998 secondo cui “1. Gli intermediari autorizzati si astengono dal consigliare o effettuare: a) operazioni con frequenza non necessaria; b) operazioni di dimensioni eccessive; c) operazioni non adeguate per tipologia od oggetto. 2. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un cliente disposizioni relative ad operazioni che abbiano frequenza eccessiva o dimensioni eccessive ovvero non appaiano adeguate per il cliente stesso, lo informano compiutamente di tali circostanze e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all’esecuzione di tali operazioni. Se il cliente richiede comunque l’esecuzione delle operazioni di cui trattasi i relativi ordini sono contrassegnati nell’ambito delle annotazioni e registrazioni di cui agli artt. 19, 20, 26, 29 e 34.”

3.3. La censura è totalmente riversata nel merito, sia laddove presuppone a monte la natura altamente speculativa del titolo oggetto dell’operazione, motivatamente esclusa ut supra dalla Corte di appello romana, sia laddove censura la valutazione di inadeguatezza dell’investimento, invece ritenuta dalla sentenza impugnata in relazione ai caratteri di rischio del titolo (OMISSIS), così come all’epoca ((OMISSIS)) conosciuti e rapportati all’esperienza dei clienti in valori mobiliari e alla loro propensione ad operazioni significativamente speculative, orientate al mercato azionario e al mercato obbligazionario dei paesi emergenti.

La doglianza è inoltre gravemente generica perchè, a fronte del motivato giudizio emesso dalla Corte capitolina, si limita a ventilare una inadeguatezza dell’operazione, alla stregua di parametri diversi da quelli utilizzati dalla sentenza impugnata e correlati alle precedenti scelte di investimento effettuate dai clienti della Banca.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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