Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10507 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 28/02/2020, dep. 03/06/2020), n.10507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15074/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi,

36, presso lo studio dell’avvocato Roberto Afeltra, che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Credito Valtellinese Soc. Cooperativa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via

Dardanelli 46, presso lo studio dell’avvocato Rita Grazia Della Lena

e rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio D’Angelantonio e

Mario Trucco, in forza di procura speciale in calce al

controricorso,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 833/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/02/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 3/7/2001 M.F. e la s.r.l. Candida Immobiliare convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Credito Artigiano s.p.a. lamentando plurime inadempienze della Banca nei rapporti con la stessa intercorsi di conto corrente e deposito titoli; in particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, M.F., tra l’altro lamentò che la Banca non avesse provveduto a eseguire l’ordine di conversione in azioni ordinarie Ifil dei warrants esistenti sul suo conto deposito titoli, cagionandogli un ingente danno patrimoniale.

Il Credito artigiano si oppose, contestando le pretese e in particolare per quanto riguarda l’operazione relativa ai warrants Ifil, da convertirsi il 30/11/1999, espose di non aver potuto dare seguito alla richiesta del cliente, comunque tardiva, perchè la gran parte della somma necessaria era stata depositata in assegni, che richiedevano tre giorni di valuta per l’accredito in conto e non era quindi disponibile per il giorno 30/11/1999, termine di scadenza dell’opzione di conversione, giorno successivo al deposito degli assegni effettuato il 29/11/1999.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 27/7/2006 ha rigettato ogni domanda proposta da Candida Immobiliare e ha condannato la Banca a pagare al M. la somma di Euro 9.335,57, oltre interessi a titolo di risarcimento danni per responsabilità contrattuale; le spese processuali sono state accollate a Candida Immobiliare verso il Credito Artigiano, mentre il M. ne ha ottenuto la rifusione dalla Banca.

Il Tribunale sul punto dell’operazione di conversione dei warrants Ifil ha ritenuto che la Banca non potesse eseguire l’operazione in difetto di idonea provvista, eccezion fatta per la somma liquida esistente sul conto di 27.906.790, per cui invece avrebbe potuto inoltrare la domanda al Monte Titoli e in relazione alla quale era stata effettivamente inadempiente.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello M.F., a cui ha resistito l’appellata Credito Artigiano.

La Corte di appello di Milano con sentenza del 20/2/2015 ha respinto l’impugnazione, con aggravio di spese

La Corte di appello ha negato che il pagamento con assegni circolari avesse efficacia solutoria nel momento della consegna dei titolo di credito, e ha sostenuto che l’effetto liberatorio si produceva solo con l’acquisizione della concreta disponibilità della somma a mani dell’accipiens; ha inoltre escluso, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, che la Banca avesse in precedenza sempre accettato gli assegni circolari, al pari di denaro contante, o avesse concesso affidamenti per analoghe operazioni.

3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 10/3/2015, con atto notificato il 9/5/2015 ha proposto ricorso per cassazione M.F., svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 19/6/2015 ha proposto controricorso il Credito Valtellinese soc.c.oop. subentrato a Credito Artigiano, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia e illegittimità della sentenza.

1.1. Secondo il ricorrente la Corte aveva omesso di valutare un punto decisivo e controverso, di cui pur si era trattato nella fase di merito, ossia la disponibilità sul conto del M. alla data del 30/11/1999 di somme superiori a Lire 27.906.000.

Dai contratti bancari, ossia dal documento n. 1 e dal documento n. 3 prodotti da parte attrice (il secondo, per vero, si riferisce al conto corrente della Candida Immobiliare) risulterebbe la presenza di una clausola del seguente tenore “condizioni di versamento degli assegni: altri istituti su piazza giorni 1” e “versamento assegni nostro istituto giorni 1”.

Gli assegni circolari erano stati versati il 29/11/1999 e la relativa somma sarebbe stata quindi disponibile, secondo le predette condizioni in conto corrente il successivo giorno 30, quando doveva essere eseguita l’operazione di conversione.

1.2. La Corte territoriale non ha ravvisato alcuna inadempienza nel comportamento del Credito Artigiano, posto che la mancata trasmissione della domanda di conversione di warrants anche in relazione alle somme versate con assegni circolari è stata considerata giustificata dalla non immediata efficacia solutoria della consegna degli assegni e dunque dalla indisponibilità delle somme.

Secondo il ricorrente, tale statuizione sarebbe errata in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che le condizioni contrattuali prevedevano che gli assegni versati avessero valuta ad un giorno (con conseguente disponibilità delle somme versate il 29/11/1999 divenute liquide il giorno successivo, 30/11/1999) e perciò il rifiuto della banca di effettuare l’operazione di conversione avrebbe costituito un inadempimento contrattuale, fonte di danno e dell’obbligo di risarcimento.

1.3. Il motivo non è ammissibile.

Giova rammentare che il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extra-testuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, la parte ricorrente deve indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso (cfr. Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

A tali prescrizioni non si è attenuto l’odierno ricorrente.

In primo luogo, il ricorrente richiama genericamente condizioni contrattuali non meglio specificate e sollecita questa Corte ad un esame di atti e documenti, solo sommariamente trascritti in un brano decontestualizzato e privi della indispensabile indicazione della loro precisa collocazione negli atti processuali.

Il ricorrente non indica poi con precisione quando e come avrebbe dedotto l’esistenza del particolare regime contrattuale di attribuzione della valuta agli assegni versati dal correntista, tanto con riferimento agli atti di primo grado, quanto con riferimento all’atto di appello, sì che il fatto storico asseritamente non esaminato possa essere considerato “oggetto di discussione tra le parti” e non già questione nuova sottoposta per la prima volta alla Corte di Cassazione.

Infatti il ricorrente denuncia l’omesso esame, da parte delle Corte d’appello, di circostanze che non risultano aver formato oggetto di gravame della sentenza di primo grado, nè di quella di appello; nel caso di specie, la Corte d’appello, con la sentenza gravata, non ha omesso alcun esame delle sopraindicate circostanze, posto che le stesse non rientravano nel thema decidendum, non avendo formato specifico motivo di appello.

Dalla sentenza impugnata, infatti, risulta che con i motivi di appello il M. aveva sostenuto l’immediata efficacia solutoria del versamento di assegni circolari e l’esistenza di una prassi consolidata di accettazione degli assegni circolari come contanti, dimostrata in via testimoniale, assunti questi del tutto differenti – e anzi incompatibili – rispetto all’affermazione di un contratto scritto in tal senso.

Una cosa è sostenere che la Banca aveva sempre trattato gli assegni con valuta immediata, o che gli assegni circolari de jure sono moneta contante, e ben altra è dire che c’era un patto contrattuale che assegnava valuta di un giorno.

1.4. Va, al riguardo, rammentato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Nella specie, la decisione impugnata non risulta affetta da alcuna di tali ultime anomalie, avendo la Corte d’appello espresso in modo chiaro e comprensibile la circostanza su cui risulta fondata la decisione e cioè la mancanza di disponibilità, alla data del 30 novembre 1999, degli importi portati dagli assegni circolari (pari a complessive Lire 610.000.000 nonostante l’indicazione erronea del ricorrente di Lire 625.000.000) versati in data 29/11/1999 sul conto corrente intestato al signor M..

Di qui la conseguenza ritratta dalla Corte di appello che la Banca non poteva eseguire la richiesta del cliente di presentazione della domanda di sottoscrizione delle azioni ordinarie in luogo dei 132.000 warrants perchè il M. non le aveva fornito la provvista necessaria, dato che l’assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell’autenticità del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l’adempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l’estinzione dell’obbligazione subordinata al buon fine dell’assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. (Sez. 1, n. 11851 del 19/05/2006, Rv. 589399 – 01).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno inoltre affermato che il rischio di convertibilità e, cioè, l’eventualità che per qualsiasi ragione la banca non sia in grado di assicurare la conversione dell’assegno in moneta legale, rimane a carico del debitore, il quale si libera solo con il buon fine dell’operazione e pertanto l’effetto liberatorio si verifica quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma (Sez. U, n. 26617 del 18/12/2007,Rv. 601099 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 645 (rectius: 345 c.p.c.)

2.1. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile per tardività la deduzione proposta dal ricorrente di inadempimento del Credito artigiano in relazione alla richiesta di trasferimento di fondo dal conto corrente di Candida Immobiliare a quello personale del M. per l’importo di Lire 102.000.000.

La tardività, secondo il ricorrente, non sarebbe configurabile perchè l’attore aveva chiesto accogliersi tutte le domande avanzate con l’atto di citazione e la memoria ex art. 183 c.p.c. e ciò comprendeva tutte le azioni ed omissioni in cui si era manifestato l’inadempimento della Banca.

Inoltre il ricorrente precisa che la questione del trasferimento di fondi non era stata avanzata solo in comparsa conclusionale di primo grado perchè era stata oggetto di prova testimoniale (capitolo 11 della memoria ex art. 183 c.p.c., n. 2″, del 30/9/2002) oggetto di escussione all’udienza del 14/5/2003 e di prova documentale (doc. 21 di parte attrice), sicchè non avrebbe dovuto essere considerata tardiva una domanda su cui si era dibattuto in primo grado.

2.3. Il ricorrente censura la sentenza impugnata poichè, a suo dire, avrebbe violato la norma di diritto di cui all’art. 345 c.p.c., ritenendo inammissibile per tardività il dedotto inadempimento del Credito Artigiano alla richiesta di trasferimento fondi dal conto corrente della s.r.l. Candida Immobiliare amministrata dal signor M.F. a quello personale per Lire 102.000.000.

Il motivo è infondato.

2.4. Neppure lo stesso ricorrente indica un atto processuale del giudizio di primo grado in cui fosse stata validamente e tempestivamente proposta, prima cioè del maturare delle preclusioni assertive, la deduzione dell’inadempimento della Banca dovuta al rifiuto di trasferire la somma in questione dal conto della società a quello personale del sig. M..

Non lo è l’atto di precisazione delle definitive conclusioni e non lo è neppure la memoria di deduzione istruttoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, in cui non è consentito alle parti di introdurre in giudizio fatti nuovi conformativi del thema decidendum ma solo di dedurre i mezzi di prova finalizzati alla prova delle domande ed eccezioni già ritualmente e tempestivamente proposte.

Nè, tantomeno, si può ritenere che la domanda fosse stata implicitamente proposta con la formulazione, nell’atto di citazione in primo grado, del generico riferimento ai “fatti tutti di cui in narrativa”, che non comprendevano affatto la predetta circostanza.

Con l’atto introduttivo del primo grado del giudizio la domanda di condanna di risarcimento proposta dal M. era stata fondata sull’inadempimento del Credito Artigiano consistito nel non aver provveduto a convertire in azioni ordinarie IFIL i warrant esistenti nel conto titoli, nonostante che “alla data del 30 novembre 1999 fosse disponibile sul conto la somma necessaria ad effettuare la conversione”.

2.5. Piuttosto, come evidenziato a pag. 5 del ricorso, la questione del mancato trasferimento fondi è stata specificamente dedotta solo con il terzo motivo dell’atto d’appello.

Di conseguenza, come correttamente sostenuto dai giudici d’appello, una tale censura è inammissibile, ostandovi il divieto di nova sancito dall’art. 345 c.p.c.

E’ del tutto irrilevante, visto che si discute di preclusioni assertive e non di preclusioni istruttorie che la circostanza in questione sia stata oggetto di prova nel giudizio di primo grado.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che nella vigenza del regime giuridico delle preclusioni introdotto dalla L. n. 353 del 1990, la novità della domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, in quanto volta a tutelare anche l’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Sez. 1, n. 24040 del 26/09/2019, Rv. 655306 – 01; Sez. 2, n. 13769 del 31/05/2017, Rv. 644330 – 01; Sez. 1, n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877 – 01).

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 28 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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