Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10507 del 03/05/2018


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Cassazione civile, sez. II, 03/05/2018, (ud. 22/02/2018, dep.03/05/2018),  n. 10507

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.F., con ricorso del 12.5.1992 proponeva innanzi al Pretore di Eboli istanza di manutenzione nel possesso nei confronti di M.F., domandando che fosse vietato a quest’ultimo di continuare a costruire un muraglione posto a distanza illegale dal confine dei rispettivi fondi e che l’opera fosse altresì demolita.

Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 2694 del 2006 (intervenuta dopo due pronunce della S.C. per regolamento di competenza ed il passaggio alle Sezioni stralcio del Tribunale) accoglieva la domanda, condannando il resistente a ridurre l’altezza del muro edificato al confine con la proprietà del ricorrente nel tratto individuato dal CTU, fino a contenerla in quella massima di metri tre, così da conferirgli i requisiti del muro di cinta, alla stregua di quanto disposto dall’art. 878 c.c., con il concorso dell’isolamento delle due facce e la sua destinazione alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura della proprietà.

Avverso questa sentenza, B.F. ha proposto appello, lamentando che il Tribunale, pur avendolo presupposto nella motivazione, non aveva ordinato la demolizione del terrapieno realizzato dal M. sul proprio fondo, sì da eliminare il dislivello da lui, abusivamente, prodotto fra i due terreni.

Il M., per larga parte del processo non è comparso, si è costituito con comparsa conclusionale del 15.1.2011 con la quale ha eccepito: a) la tardività dell’appello; b) la sua genericità; c) la sua infondatezza.

La Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 512 del 2013 accoglieva l’appello ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’appellato a demolire anche il terrapieno realizzato sul proprio fondo per l’altezza pari al dislivello creato sul fondo stesso rispetto al piano di campagna in naturale pendio dal confinante fondo di B.F., confermava nel resto la sentenza impugnata. Condannava l’appellato al pagamento delle spese processuali. Secondo la Corte di Appello di Salerno, la notificazione ai fini del decorso del termine breve di impugnazione non può, dal lato di colui che notifica la sentenza, farsi coincidere con il momento della consegna della sentenza all’Ufficiale giudiziario, anche in ragione del diritto di avere la certezza che la notifica (della sentenza) sia andata a buon fine, prima di proporre l’impugnazione stessa, senza dovere, in ogni caso, affrettarsi ad esercitare un’attività processuale che potrebbe rivelarsi inutile e dispendiosa, con il momento in cui l’atto viene consegnato al destinatario. Sicchè, secondo la Corte di Salerno ai fini della verifica del rispetto del termine breve per l’impugnazione non dovrebbe tenersi conto del giorno in cui la sentenza è stata consegnata all’Ufficiale Giudiziario, ma di quello in cui la sentenza è stata consegnata al destinatario della notifica.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.F. per un motivo. B. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso M.F. lamenta la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 149,170,325 e 326 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3). Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare quale dies a quo per il calcolo dei termini utili per impugnare la sentenza del Tribunale il momento in cui la sentenza notificata sia pervenuta al destinatario e non, invece, il momento cui è stata consegnata all’Ufficiale Giudiziario per la notifica.

Il ricorrente, in buona sostanza, propone la questione se per il notificante il dies a quo del termine breve di impugnazione coincida con la data di consegna della sentenza all’Ufficiale Giudiziario, ovvero, con quella di perfezionamento della notifica per il destinatario.

Nella giurisprudenza di questa Corte si rinvengono orientamenti di segno opposto. a) Un primo orientamento (almeno in ordine di tempo) risale alla sentenza n. 883 del 2014 che fa leva sulla rilevanza della conoscenza legale della sentenza: “(…) la consegna dell’atto di impugnazione all’ufficiale giudiziario rende certa l’anteriorità della conoscenza della sentenza per l’impugnante, in applicazione analogica del principio di cui all’art. 2704 c.c., ultimo periodo. E, poichè la conoscenza legale della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare, tale decorrenza non può che avere inizio dal momento della suddetta consegna, quale “fatto che stabilisce in modo certo” la conoscenza della sentenza da parte dell’impugnante, secondo la formula del citato art. 2704 c.c. (…)”.

b) Altro orientamento è stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 9258 del 2015, secondo cui la bilateralità degli effetti della notifica della sentenza per il notificante e per il notificato, implica contestualità degli effetti e quindi decorrenza del termine breve dalla medesima data: “(…) La notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione (nella specie, non iscritta a ruolo e, quindi, seguita dalla notifica di una seconda impugnazione) evidenzia la conoscenza legale del provvedimento impugnato e fa, pertanto, decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., a carico del notificante solo dal momento del perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del destinatario, atteso che, da un lato, il principio di scissione soggettiva opera esclusivamente per evitare al notificante effetti pregiudizievoli derivanti da ritardi sottratti al suo controllo e, dall’altro lato, la conoscenza legale rientra tra gli effetti bilaterali e deve, quindi, realizzarsi per entrambe le parti nello stesso momento (…).

2.- Sono, questi, orientamenti che ubbidiscono a principi diversi non suscettibili di essere ricondotti ad unità, e, in via di principio, entrambi legittimi ed entrambi sostenibili. Il riferimento alla “notificazione” di cui all’art. 326 c.p.c., per la decorrenza del termine breve di impugnazione della sentenza, potrebbe essere correlato al cd. principio di “presunzione di conoscenza” della sentenza che incombe su tutte le parti coinvolte nel procedimento di notifica, oppure al cd. principio, di creazione dottrinale, dell’effetto bilaterale della notifica che presuppone completato il procedimento di notificazione. E’ necessario, dunque, verificare quale dei principi cui ubbidiscono i due diversi orientamenti garantisce, meglio o in modo prevalente, coerenza e razionalità del sistema normativo, dovendo ritenere che neppure l’art. 326 cod. proc. civ. sia un’isola logica, ma un frammento di un sistema di per sè coerente e razionale. Senza trascurare una visione storica sistematica, posto che il codice di rito del 1865, prevedeva espressamente che gli effetti della notifica della sentenza si producevano simultaneamente tanto per il notificante quanto per il notificatario. L’art. 45, di quel codice, disponeva che “Quando la legge stabilisce un termine da decorrere dalla notificazione, questo termine decorre, anche, contro la parte alla cui istanza è seguita la notificazione, salvo che la legge abbia diversamente stabilito”. E, senza trascurare, neppure, il principio o la valenza del giudicato, non richiamato dagli orientamenti giurisprudenziali precedenti, dato che il termine breve di cui all’art. 326 c.p.c., è preordinato, essenzialmente, al passaggio in giudicato della sentenza (in un tempo breve) la cui forza vincolante, nel nostro sistema, non può che essere relazionata ad un singolo momento per tutte la parti in causa, ovvero, per tutti i soggetti interessati.

Il Collegio ritiene che tale accertamento per le implicazioni che lo stesso potrebbe avere sul piano assiologico pratico nonchè sulla coerenza del sistema normativo, sia opportuno che venga compiuto dalle Sezioni Unite di questa Corte.

PQM

La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili in ragione e per la soluzione della questione, di cui in motivazione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2018

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