Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10506 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15922/2014R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.P., rappresentato e difeso dalli avv. Mancini Francesco,

con domicilio eletto in Roma, via della Giuliana n. 18 presso lo

studio dell’avv. Ioffredi Vincenzo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise

n. 11/3/13, depositata il 30 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal Consigliere Manzon Enrico.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 11/3/13, depositata il 30 aprile 2013, la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto parzialmente il ricorso di D.B.P. contro l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA 2003.

La CTR osservava in particolare che l’atto impositivo impugnato doveva considerarsi illegittimo in quanto precluso dalle previsioni normative del condono di cui alla L. n. 289 del 2002 (art. 7, comma 11), essendosi il contribuente avvalso di tale procedura di definizione agevolata, con particolare riguardo alla sanatoria delle irregolarità contabili.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 2424 e 2697 c.c., L. n. 289 del 2002, art. 14, art. 7, comma 11, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, poichè la CTR ha affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato per effetto delle disposizioni condonistiche di cui alla L. n. 289 del 2002.

La censura è fondata.

Appare infatti evidente che la CTR molisana ha fatto applicazione della normativa condonistica di cui alla L. n. 289 del 2002 ad un anno di imposta, quello oggetto di verifica ed accertamento, che non rientrava nella relativa definizione agevolata di cui il contribuente si era avvalso ai sensi di tale fonte normativa.

E’ infatti pacifico in fatto che l’atto impositivo impugnato riguarda l’anno 2003, mentre il D.B. aveva condonato le annualità fino al 2001.

Le irregolarità contabili oggetto di contestazione da parte dell’Ente impositore si sono verificate tutte successivamente ai periodi d’imposta condonati ed era su quelle nonchè sugli altri elementi indiziari allegati nell’atto impositivo che il giudice tributario d’appello doveva esprimersi.

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA