Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10506 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – rel. Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGINIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIELLO GIUSEPPE,

FASOLINO ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI NICOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. M.M. ha impugnato con ricorso per cassazione — sulla base di tre motivi – il decreto della Corte di appello di Napoli depositato in Cancelleria il 4 maggio 2009 con cui è stata rigettata la sua domanda di equa riparazione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, del danno non patrimoniale da lui subito per l’irragionevole durata del processo penale per i reati di circonvenzione di persona incapace e di appropriazione indebita, da considerarsi iniziato il 5 settembre 1996, giorno in cui era stata eseguita la perquisizione disposta nei suoi confronti dal P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore, e conclusosi con sentenza dichiarativa dell’estinzione dei reati contestatigli per prescrizione, emessa dallo stesso Tribunale il 21 settembre 2007, in quanto la durata eccessiva del processo presupposto gli aveva giovato e la mancata rinuncia alla prescrizione denotava che egli non aveva interesse a vedere affermata la propria estraneità ai reati ascrittigli.

Il ricorso,, inizialmente notificato al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, è stato nuovamente notificato, ad iniziativa dello stesso ricorrente, prima della fissazione dell’udienza, presso l’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha notificato, nel termine prescritto, controricorso, con cui si è limitata) a sostenere che il giudice nazionale non è vincolato all’osservanza dei criteri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di riparazione del danno cagionato dall’irragionevole durata del processo presupposto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La rituale spontanea rinnovazione della notificazione del ricorso, erroneamente eseguita nel termini prescritto presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, e la notificazione del controricorso da parte l’Avvocatura generale dello Stato hanno comportato la sanatoria della nullità della prima notificazione, per cui il ricorso può essere esaminato dalla Corte.

2. I tre motivi del ricorso – con cui si denuncia, sotto diversi profili, l’erroneità della decisione di rigetto della domanda emessa con il decreto impugnato – possono essere esaminati congiuntamente e, per la loro manifesta fondatezza, possono essere accolti.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nel ritenere che il diritto all’equa riparazione del danno cagionato dall’irragionevole durata di un processo penale sia svincolato dall’esito del processo irragionevolmente protrattosi nel tempo e debba, perciò, essere riconosciuto anche nel caso in cui, come è avvenuto nel processo presupposto in relazione al quale è stata proposta dal ricorrente la domanda di riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la durata eccessiva del processo abbia determinato l’estinzione del reato (o dei reati) per prescrizione, dovendo, escludersi l’applicazione della causa estintiva, alla quale l’imputato avrebbe potuto rinunciare per poter essere assolto per motivi di merito, valga, di per sè solo – come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale – ad elidere gli effetti negativi del protrarsi del processo presupposto al di là dei limiti della durata ragionevole, a meno che – come peraltro non risulta essere avvenuto nel caso in esame – il verificarsi della causa estintiva del resto non sia una conseguenza dell’impiego, di parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie difensive sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa.

La cassazione del decreto impugnato, conseguente alla riconosciuta fondatezza del ricorso, e l’incontestata sussistenza di tutti gli elementi di fatto necessari per una pronuncia di merito giustificano poi l’esercizio, da parte di questa Corte, del potere attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2.

3. Poichè il processo presupposto si è protratto dal 5 settembre 1996 al 21 settembre 2007, la sua durata complessiva risulta essere stata di undici anni e sedici giorni.

Detraendo il periodo di tre anni – corrispondente, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, alla durata ragionevole del giudizio di primo grado di un processo penale di non particolare complessità, come quello presupposto – la durata del ritardo ingiustificato risulta pari a otto anni e sedici giorni.

Poichè, in base a un recente orientamento di questa Corte, quando, come nel caso in esame, il ritardo ingiustificato superi il triennio, l’indennità per il danno non patrimoniale può determinarsi equitativamente in settecentocinquanta euro per ciascuno dei primi tre anni e in mille euro per ciascuno degli anni successivi, l’indennità complessiva spettante al ricorrente può stabilirsi in Euro 7.295,00, sui quali sono dovuti gli interessi legali dalla domanda. Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di legittimità, in base al principio della soccombenza, vanno, infine, poste a carico del Ministero della Giustizia e liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e – decidendo nel merito – condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di M.M., della somma di Euro 7.295,00, con gli interessi legali dalla domanda, nonchè al rimborso in favore del medesimo M., delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate in Euro 490, per onorari, Euro 600 per diritti per il primo giudizio e in Euro 900 per l’altro giudizio, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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