Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10505 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. un., 30/04/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 30/04/2010), n.10505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27806-2008 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente della Giunta

Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIZ ROLAND, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA BOLZANO, in persona del Questore pro tempore, MINISTERO

DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

M.E.;

– intimato –

avverso la decisione n. 4321/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 10/09/2008;

udito l’avvocato Giuseppe Franco FERRARI; udita la relazione della

causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2010 dal Consigliere

Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che: il Questore di Bolzano, con provvedimento in data 21.2.2004, adottato sul presupposto che il gioco d’azzardo rappresentasse nella Provincia un fenomeno di particolare allarme sociale, sospendeva per quindici giorni la licenza di pubblico esercizio (bar) intestata a M.E. e rilasciata dal sindaco di Bolzano, per avere gli agenti della Questura sequestrato ai l’interno del locale due apparecchi di video giochi non conformi alla normativa vigente;

inoltre, detto M. era stato denunciato per i reati di cui agli artt. 718 e 719 c.p.c., comma 2;

con sentenza n. 442/2004, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, accoglieva il ricorso proposto dal M. avverso detto provvedimento del questore, ritenendo quest’ultimo privo di competenza nella materia, attribuita al Presidente della Provincia in allo Statuto di autonomia (del D.P.R n. 670 del 1972, artt. 9 e 20) e in virtù delle relative norme di attuazione (del D.P.R. n. 686 del 1973, art. 3, comma 1), perchè riguardante un provvedimento di pubblica sicurezza riferito al settore dei servizi pubblici;

con decisione del Consiglio di Stato, n. 4321/2008, su appello del Ministero dell’Interno della Questura di Bolzano (con l’intervento ad opponendum della Provincia autonoma di Bolzano), veniva riformata la sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dei ricorso del M.;

il giudice del gravame riteneva che la materia nel caso in esame fosse quella dell’installazione e dell’utilizzo di strumenti da gioco non consentiti e che non avesse in proposito la Provincia di Bolzano alcuna competenza (in base all’art. 117 Cost., comma 2, lett. b che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza ivi compreso il gioco d’azzardo);

ricorre per cassazione, avverso detta pronuncia del Consiglio di Stato, la Provincia autonoma di Bolzano con quattro motivi (e relativi quesiti di diritto) e resistono con controricorso congiunto il Ministero dell’Interno e la Questura di Bolzano;

è stata disposta con provvedimento del Primo Presidente in data 21/7/2009 relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato che si è sostituito al potere legislativo ed al dettato costituzionale;

con il secondo motivo si denuncia ancora l’eccesso di potere del Consiglio di Stato in relazione alla Legge Cost. n. 3 del 2001, art. 10 (in ordine alla ritenuta esclusione della competenza della Provincia in materia di giochi d’azzardo);

con il terzo motivo si denuncia sconfinamento dai limiti della giurisdizione, in quanto il Consiglio di stato, nell’affermare che “i giochi d’azzardo sono una materia e non una fattispecie di reato e come tali rientrano tra le materie di competenza esclusiva dello Stato si è sostituito al potere legislativo;

con il quarto e ultimo motivo si deduce eccesso di potere per superamento di trattati ed accordi internazionali; si fa presente in proposito che l’art. 20 dello Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. n. 670 del 1972 attribuisce ai Presidente delle Province autonome l’esercizio delle attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in talune materie e, tra queste, in quella degli esercizi pubblici. La norma riproduce fedelmente l’art. 16 dello Statuto approvato dall’Assemblea Costituente con Legge Cost. 26 gennaio 1948, n. 5 in esecuzione dell’Accordo di Parigi (5.9.1946) e del Trattato di Pace di Parigi (10.2.1947)”;

nel controricorso si eccepisce l’inammissibilità del ricorso “per carente allegazione degli elementi di fatto e di diritto già sottoposti alla cognizione dei giudice amministrativo” ed inoltre che “il ricorso prospetterebbe un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione che non rientra nella competenza della Corte di Cassazione”;

non ha sciolto attività difensiva l’intimato M.;

le questioni sottoposte all’attenzione di questa Corte, in relazione a tutte le suesposte censure, riguardano sia l’ammissibilità della censura di giurisdizione nella presente sede di legittimità,non proposta precedentemente in appello, sia l’accertamento dell’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione in caso di interpretazione di una norma costituzionale, quale quella dell’art. 117 Cost.;

quanto al primo profilo,deve rilevarsi l’inammissibilità della censura di giurisdizione sulla base di quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. Sez. U. 2483/08).

nella presente sede di legittimità in quanto non proposta nella precedente fase di merito;

inoltre deve osservarsi, quanto al secondo profilo, che detta attività interpretativa, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sezioni Unite n. 2414/87) non può configurare un superamento dei limiti della giurisdizione, dovendosi considerare il decisum del Consiglio di Stato frutto di un’operazione ermeneutica tendente sia a stabilire se l’attività di gioco d’azzardo rientra nella materia dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia se, in virtù di tale interpretazione, detta attività vada disciplinata esclusivamente dalla legislazione statale; deve parlarsi di “eccesso di potere giurisdizionale” per indicare lo sconfinamento dell’attività giurisdizionale, nel campo dei poteri spettanti ad organi amministrativi o legislativi o costituzionali, per cui, con riguardo all’ipotesi dello sconfinamento nel campo dei poteri spettanti ad organi legislativi, denunciata dai motivi di ricorso, allorchè il giudice non si arroghi dichiaratamente i poteri del legislatore, ma si limiti sul piano formale ad interpretare ed applicare le leggi, qualora si deduca che la norma applicata non esiste nell’ordinamento, o che avrebbe potuto risultare soltanto per effetto di un intervento della Corte costituzionale o della Corte di giustizia della Cee, in realtà viene denunziata una mera violazione di legge e si è fuori dall’ambito delle questioni di giurisdizione;

inoltre già questa Corte (tra le altre, Sezioni Unite n. 30254/08), nell’individuare i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, pure ampliando la relativa nozione fino a comprendervi sia il potere di accertamento dei presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale sia quello di individuazione delle forme di tutela attraverso le quali detto potere si estrinseca, non ha implicitamente esteso il superamento dei relativi limiti a dette attività di interpretazione;

inoltre, anche la Corte Costituzionale, con recente pronuncia n. 129/09, ha statuito che rientra nella competenza dello Stato l’adozione di provvedimenti di sospensione di licenza di pubblici esercizi, “la cui finalità non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio ma evitare il protrarsi di situazioni si pericolosità sociale, a tutela dei cittadini”;

su tale ultimo punto, l’impugnata decisione ha affermato che “il Questore aveva adottato il provvedimento sul presupposto che il gioco d’azzardo rappresentasse nella Provincia un fenomeno di particolare allarme sociale e pericolo per l’ordine, la moralità e la sicurezza pubblica”;

quanto poi al delineato, in ricorso, conflitto di attribuzione Stato- Regione (tra l’altro non sollevato dalla Provincia autonoma) è ovvio che la relativa questione sfugge al sindacato di questa Corte;

le spese in favore del solo Ministero (non avendo svolto il M. attività difensiva) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente Provincia al pagamento delle spese in favore del Ministero dell’Interno (e della Questura di Bolzano) in complessivi Euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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