Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10504 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17297-2008 proposto da:

COMUNE DI GALLARATE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 259, presso lo studio dell’avv.

CINTIOLI FABIO (Studio Legale BONELLI EREDE PAPPALARDO), che lo

rappresenta e difende, giusta Delib. Giunta Comunale 16 giugno 2008,

n. 234 e giusta procura alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASA ARREDO GALLARATE SRL in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio

dell’avvocato CRISCI FRANCESCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PROVERBIO ENRICHETTA, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 12.4.07, depositata il 04/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Domenico Ielo (per delega avv.

Fabio Cintioli) che si riporta agli scritti;

udito per il ricorrente avv. CRISCI;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello del Comune di Gallarate nei confronti di Casa Arredo Gallarate s.r.l.. Ha ritenuto in motivazione che la mancanza di adeguati cassonetti aveva impedito negli anni 1998/2001 alla contribuente di usufruire del servizio e che pertanto non era tenuta al pagamento della TARSU. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi il Comune, la contribuente si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 chiedendo nel quesito quali siano i presupposti della tassa. Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza impugnata non nega che la contribuente sia astrattamente soggetta alla tassa, ma ravvisa una causa di esclusione nella mancanza di adeguati cassonetti.

Con il secondo motivo formula il quesito: se il mancato utilizzo del servizio sia causa di esclusione o di riduzione della TARSU. Risponde la lettera del citato D.Lgs., art. 59, comma 4 che nelle ipotesi che il servizio sia svolto inadeguatamente per varie cause tra le quali la capacità dei contenitori il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%.

Il terzo motivo è assorbito”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che il Comune ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del secondo motivo del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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