Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10504 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12027-2015 proposto da:

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del Commissario

Straordinario legale rappresentante pro tempore, Dott.

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACIREALE 19/B, presso

lo studio dell’avvocato MICHELA PALUMBO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ADELE CARLINO, LUCIA CICATIELLO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1794/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato GIUSEPPE URSINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 10078/2010 il Tribunale di Napoli accertava l’esistenza di (distinti) rapporti locatizi aventi ad oggetto appartamenti ubicati nel medesimo complesso immobiliare tra (quali conduttori) C.V., + ALTRI OMESSI

Interposto appello dall’ente comunale, la Corte di Appello di Napoli ordinava (per quanto qui ancora rileva) l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di A.P., di F.P. e di C.N.; di seguito, verificata l’inottemperanza a detto ordine, dichiarava inammissibile l’impugnazione ex art. 331 c.p.c. con sentenza n. 1794/14 del 20 maggio 2014.

Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione il Comune di San Giorgio a Cremano, affidandosi a quattro motivi; resistono con unico controricorso, illustrato da memoria, gli intimati in epigrafe analiticamente indicati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e 300 c.p.c. per avere la Corte territoriale non applicato la regola dell’ultrattività del mandato alla lite.

Sostiene, in particolare, che il decesso di A.P., F.P. e C.N., verificatosi nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado, non era stato mai dichiarato in udienza o notificato alla controparte, per cui si era determinata la ultrattività della rappresentanza processuale del difensore costituito per dette parti, escludendosi peraltro l’operatività dell’art. 300 c.p.c. in ragione della costituzione nella fase di impugnazione degli (rectius, di alcuni degli) eredi dei soggetti defunti.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la necessità del litisconsorzio tra tutti gli eredi di C.N., ulteriori rispetto alla moglie Al.Ca. ed alla figlia A., senza considerare che soltanto queste due persone erano subentrate nella posizione giuridica di conduttore del loro dante causa, in quanto con lo stesso conviventi.

Le censure, congiuntamente esaminabili per la identità di questioni sottese, sono infondate.

Giova precisare, quali elementi fattuali incontroversi e rilevanti ai fini della decisione, che: (a) l’evento morte di A.P., F.P. e C.N., avvenuto in pendenza del giudizio di primo grado (nel quale i predetti erano costituiti con il patrocinio di difensore), non è stato estrinsecato con le modalità previste dall’art. 300 c.p.c., cioè a dire non è stato oggetto di dichiarazione in udienza o notificazione alla controparte; (b) il Comune di San Giorgio a Cremano ha notificato l’atto di appello (anche) nei confronti dei suddetti deceduti al procuratore costituito per gli stessi in prime cure; (c) nel grado di appello, si sono costituiti in lite soltanto alcuni degli eredi (e specificamente nella qualità) dei soggetti defunti (in dettaglio, Al.Ca. coniuge di C.N.; B.A. coniuge di F.P.; D.A., coniuge di A.P.).

Ciò chiarito, osserva la Corte come la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, sulla scorta della condivisibile ricostruzione dell’istituto offerta da Cass., Sez. U, 04/07/2014, n. 15295 (pronuncia sulla quale il ricorrente incentra la propria doglianza), giustifica e spiega unicamente l’ammissibilità della notificazione dell’atto di appello eseguita, a mente dell’art. 330 c.p.c., comma 1, presso il difensore della parte deceduta, continuando quest’ultimo, per mancata esteriorizzazione dell’evento interruttivo, a rappresentare la parte stessa come se fosse tuttora in vita e capace.

Tuttavia, come precisato nel citato arresto nomofilattico (reso proprio a composizione di contrasto sorto sulla questione), la posizione della parte rappresentata defunta (rispetto alle altre parti e al giudice) è suscettibile di modificazione quando, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi del deceduto; in tal caso, infatti, opera la trasmissione della legittimazione processuale (attiva o passiva) dalla parte morta agli eredi, quali, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicchè, nelle fasi di gravame, si impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (ex plurimis, Cass. 02/04/2015, n. 6780; Cass. 19/03/2014, n. 6296; Cass. 28/11/2003, n. 18264; Cass. 17/09/2008, n. 23765; Cass. 25/08/2006, n. 18507).

Ben correttamente pertanto la Corte di Appello napoletana, verificata per un verso la regolare notificazione della citazione e la costituzione soltanto di alcuni degli eredi dei menzionati C., F. e A., ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i loro altri eredi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 331 c.p.c., alcun rilievo assumendo la posizione sostanziale degli stessi eredi rispetto al rapporto contrattuale controverso, cioè a dire l’idoneità solo di alcuni a succedere nel contratto di locazione originariamente nella titolarità del de cuius.

2. Nel corretto ordine logico delle questioni, va ora scrutinato il quarto motivo di ricorso, con cui si prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 332 codice di rito.

Segnatamente, si prospetta come giuridicamente inesatta la considerazione dell’appello come giudizio a litisconsorzio necessario rispetto a tutti i soggetti appellati, le cui posizioni sostanziali (seppur azionate unitariamente in primo grado) erano tuttavia distinte e separatamente valutabili (afferendo a rapporti locatizi aventi ad oggetto differenti immobili) e pertanto tali da integrare la fattispecie delle cause scindibili regolata dall’art. 332 c.p.c., con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’intero appello.

Anche questo motivo è infondato.

Secondo il consolidato indirizzo esegetico del giudice di legittimità, sussiste litisconsorzio cosiddetto unitario (detto anche necessario processuale) in fase di impugnazione quando nel precedente grado di giudizio siano state decise in unico processo plurime cause le quali, seppur non avvinte da vincolo sostanziale di inscindibilità, riguardino due (o più) rapporti scindibili ma dipendenti da presupposti di fatto comuni; in detta ipotesi, rivolto l’appello nei confronti di tutti i partecipanti al primo grado di giudizio, è doverosa, per preservare il simultaneus processus, la integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei riguardi dei soggetti pretermessi (qui gli eredi non costituiti nè evocati dei deceduti C., F. e A.), sotto pena di nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo definisca (per una esemplificazione del ventaglio di fattispecie configuranti litisconsorzio necessario processuale cfr. Cass. 20/07/2016, n. 14829 e Cass. 19/04/2016, n. 7732, concernenti domande proposte contro debitore e fidejussore; Cass. 27/08/2013, n. 19584, in tema di obbligazioni solidali passive in controversia per risarcimento danni; Cass., 12/05/2014, n.10243, relativa a domande risarcitorie formulate in via alternativa; Cass. 26/05/2015, n. 10808, in caso di pluralità di coeredi richiesti congiuntamente dell’adempimento pro quota dell’unica obbligazione del de cuius; Cass. 19/01/2007, n. 1225, in tema di impugnativa di accertamento tributario ad opera di soggetti diversi).

Nella vicenda in esame, la unitarietà della controversia avente ad oggetto l’esistenza dei rapporti locatizi tra gli originari attori e il Comune, già nascente dalla necessità di risoluzione di questioni giuridiche comuni (ovvero la decisione sulla valenza delle delibere del Comune sull’assegnazione degli appartamenti e la sanatoria di occupazioni abusive), discende ex se ed in maniera incontrovertibile dalla condotta del Comune tenuta all’atto di impugnazione, cioè a dire dall’aver proposto appello convenendo in giudizio tutti i soggetti attori in prime cure.

3. Dall’affermazione dell’esistenza di un litisconsorzio necessario processuale consegue l’assorbimento del terzo motivo, con cui il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia reputato le notifiche eseguite agli eredi di F.P. e di A.P. giuridicamente inesistenti, e non già meramente nulle e quindi suscettibili di rinnovazione e sanatoria. Ritenuta la sussistenza di un vincolo litisconsortile tra tutti i convenuti in appello, la contestazione concernente unicamente la affermata inesistenza della evocazione in lite di alcuni di essi (senza censure sulla notificazione omessa agli eredi di C.N.) non potrebbe in ogni caso condurre alla cassazione della pronuncia impugnata.

A ciò si aggiunga poi la lacunosa formulazione del motivo, nel quale, in spregio al principio dell’autosufficienza ex art. 366 c.p.c., le censure sulla (asseritamente inesatta) valutazione delle relazioni di notifica sono svolte senza riportare il contenuto delle stesse nè indicare la precisazione collocazione di tali atti nel fascicolo processuale.

4. Disatteso il ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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