Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10504 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10504 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Roma con ordinanza n. RG. 8780/2015 depositata 1’8/7/2015 nel
procedimento pendente tra:
ELIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
BAINSIZZA 1, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se
stesso;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE;
– intimato sulle conclusioni scritte del RG. in persona del Dott. GIANFRANCO
SERVELLO che visti gli artt. 45, 47 cod. proc. civ. ha chiesto che la

Data pubblicazione: 20/05/2016

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il
conflitto;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/4/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

FATTO E DIRITTO
chiedeva l’accertamento del proprio diritto al rimborso delle spese
forfetarie ex D.M. n. 127/2004 con riferimento alle prestazioni
professionali in una serie di procedimenti svolti ai sensi degli artt. 442 e
ss. cod. proc. civ., promossi contro l’I.N.P.S.. L’organo giurisdizionale
adito, con decisione del 26/5/2014, declinava la propria competenza
per materia, per essere competente a conoscere della controversia il
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro. Riassunto il
giudizio, il Giudice del Lavoro di Roma, invitate le parti a formulare le
proprie conclusioni con riferimento alla competenza per materia del
giudice adito ed acquisite le concordi deduzioni circa la sussistenza della
competenza del Giudice di Pace, valutava che la competenza per
materia dovesse determinarsi, in applicazione dei criteri generali, sulla
base dell’oggetto della domanda (quantificazione del compenso per le
prestazioni rese dall’avvocato in procedimenti in materia di previdenza
ed assistenza), e che, pertanto, la relativa controversia non potesse
essere portata alla conoscenza del Giudice del Lavoro, rientrando nella
competenza per materia del Giudice ordinario e, segnatamente, ex alt. 7,
co. 1, cod. proc. civ., per ragioni di valore, in quella del Giudice di Pace.
Francesco Elia e l’I.N.P.S. e sono rimasti solo intimati.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del regolamento e richiamando il principio affermato
da questa Corte nelle decisioni n. 19792 del 17 luglio 2008 e n. 13364
del 26 luglio 2012 e secondo il quale, presupponendo l’esperimento del
kic. 2015 n. 20301 sez. ML – ud. 20-04-2016
-2-

1 – Con ricorso al Giudice di Pace di Roma l’avv. Francesco Elia

regolamento di competenza d’ufficio una pronuncia declinatoria della
competenza per materia o per territorio inderogabile emessa dal giudice
adito per un determinato processo ed una successiva valutazione di
incompetenza, sotto gli stessi profili, da parte del giudice davanti al
quale il processo sia stato successivamente riassunto, deve essere

giudice, nell’escludere di essere munito di competenza per materia,
sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore,
dovendo ritenersi ogni questione relativa a questo ultimo (diverso)
profilo preclusa.
2 – Ritiene il Collegio di non condividere le conclusioni del
Procuratore Generale.
Non vi è stata, nella fattispecie in esame, una pronuncia dichiarativa
di incompetenza, da parte del giudice successivamente adito, per motivi
differenti da quelli del primo provvedimento.
Ed infatti il Tribunale del Lavoro di Roma ha innanzitutto escluso la
sussistenza della propria competenza per materia laddove il Giudice di
Pace tale competenza aveva ritenuto di affermare. La questione della
spettanza al Giudice di Pace della causa in questione, per ragioni di
valore, non è quella che ha determinato la necessità di regolare il
conflitto tra gli indicati organi giurisdizionali, essendo, invero,
indiscussa.
Il riferimento, allora, alla competenza per valore del Giudice di Pace,
operato dal Tribunale del Lavoro di Roma è, evidentemente, svolto al
solo fine di indicare, nell’ambito dell’affermata competenza per materia,
consequenziale, del Giudice di Pace, secondo gli ordinari limiti di
valore (del resto è proprio, e solo, la suddetta delimitazione per valore, e
dunque, la distribuzione dell’affare tra uffici diversi, che rende rilevante
la stessa questione della competenza per materia, dovendosi ricordare
Ric. 2015 n. 20301 sez. ML – ud. 20-04-2016
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dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo

che, altrimenti, a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo
grado, la ripartizione di funzioni fra le sezioni del Tribunale non
avrebbe implicato l’insorgenza di una questione di competenza ma,
esclusivamente, di rito, riguardando la distribuzione degli affari
all’interno dello stesso ufficio).

competenza del Giudice del Lavoro perché, nella specie, le somme
pretese in pagamento attenevano a compensi per prestazioni giudiziali
ed erano state richieste in via ordinaria in un autonomo giudizio
(avendo, in particolare, l’azionata domanda ad oggetto l’accertamento
del diritto dell’avvocato Elia al rimborso delle spese forfetarie ex D.M.
n. 127/2004), per il quale la suddetta competenza non ricorre.
Ed infatti il credito per tali compensi, ancorché consacrato in un
provvedimento del Giudice del Lavoro reso in un giudizio in materia di
previdenza ed assistenza obbligatoria ovvero comunque fondato su tale
provvedimento, non condivide la natura dell’eventuale pretesa fatta
valere in quel giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura
ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che
sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata
soccombente (affiancandosi, così, a quello di prestazione d’opera
professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore) e può essere
azionato con le modalità legislativamente previste. In sostanza, detto
credito, come non può considerarsi alla stregua di un credito di lavoro,
riconducibile ad uno dei rapporti elencati nell’art. 409 cod. proc. civ.,
così resta insuscettibile di assimilazione rispetto ad una pretesa riferibile
alla previsione di cui all’art. 442 cod. proc. civ.; conseguentemente, non
può ritenersi la competenza per materia del Giudice del Lavoro (si veda
per una fattispecie analoga, nella quale si discuteva della competenza per
materia del credito azionato in executivis’ dal difensore del lavoratore
Ric. 2015 n. 20301 sez. ML ud. 20-04-2016
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3 – Ciò precisato, va ritenuta erroneamente individuata la

munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, Cass.
n. 24691 del 6 dicembre 2010; si vedano anche Cass. n. 21567 del 24
ottobre 2007 e Cass. n. 11804 del 21/05/2007).
4 – In conclusione, la questione oggetto del regolamento di
competenza richiesto d’ufficio è dunque da risolvere nel senso che deve

ragione del valore della controversia, quella del Giudice di Pace
originariamente adito.

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma; nulla
per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione
civile, 11 20 aprile 2016.

essere individuata la competenza del Giudice ordinario e, nella specie, in

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