Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10504 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. I, 12/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso l’avvocato

BECCACECI GAIA, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDI

RICCARDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

13/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Presidente Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI COSTANTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 19 marzo – 13 aprile 2008 la Corte di Appello dell’Aquila, decidendo sulla domanda di indennizzo proposta da B.A. per l’irragionevole durata di un processo iniziato dinanzi al giudice di pace di Ancona con atto di citazione notificato il 23 giugno 1995, definito in primo grado con sentenza del 16 settembre 1996, e a seguito di appello proposto il 23 settembre 1997 definito in secondo grado con sentenza del 30 ottobre 2002, e a seguito di impugnazione definito con sentenza di cassazione con rinvio del 20 aprile 2007, cui era seguito atto di transazione del 12 settembre 2007, ritenuto che il termine di durata ragionevole era stato superato di quattro anni, essendo in parte il ritardo attribuibile al comportamento delle parti, per richieste di rinvio e frammentazione delle istanze di prova, liquidava a titolo di indennizzo la somma di Euro 2.000,00, pari ad Euro 500,00 per anno di ritardo, tenuto conto dello scarsissimo valore della controversia.

Condannava altresì il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 400,00. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il B. deducendo due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

All’esito della camera di consiglio il Collegio ha disposto darsi luogo a motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, p. 1 della CEDU, si deduce la errata determinazione del danno non patrimoniale. Si sostiene altresì che nel procedere a detta determinazione si è illegittimamente attribuita rilevanza esclusivamente allo scarso valore economico della controversia.

La censura è fondata.

Costituisce invero orientamento consolidato di questa Suprema Corte che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo l’ambito della valutazione equitativa affidato al giudice è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni della Corte Europea di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, onde è configurabile in capo a detto giudice un obbligo di tenere conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi,in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da detta Corte in casi analoghi.

Sulla base di tali principi il decreto impugnato deve essere cassato, per aver fissato in misura irragionevolmente inferiore ai parametri CEDU l’importo annuo dell’indennizzo.

Non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando l’indennizzo dovuto per danno non patrimoniale, tenuto conto della natura della causa e della esiguità della posta in gioco, in complessivi Euro 3.000,00, con gli interessi legali dalla domanda.

Il secondo motivo di ricorso, relativo alla liquidazione delle spese processuali operata dalla Corte di Appello, resta logicamente assorbito, spettando a questa Corte procedere a nuova liquidazione di dette spese.

Quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, ne va disposta la compensazione per metà, stante la difformità tra somma richiesta e somma liquidata a titolo di indennizzo, con condanna del Ministero al pagamento dell’altra metà.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo;

cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.000,00, con gli interessi legali dalla domanda. Condanna altresì il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali della fase di merito, che liquida in Euro 500,00 per onorario, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge; compensa per metà le spese del giudizio di legittimità e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento dell’altra metà, che liquida in complessivi Euro 350,00, di cui Euro 300,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarre limitatamente al giudizio di legittimità in favore dell’avvocato L. dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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