Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10503 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 16/12/2016, dep.28/04/2017),  n. 10503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14326-2015 proposto da:

D.C.A., D.P.P., D.P.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.S.TOMMASO D’AQUINO 80 presso lo

studio dell’avvocato SEVERINO GRASSI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROSARIO MAGLIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore ad

negotia dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO FRANCESCO ANZANI 19, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI TECCE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ARGENIO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1658/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito l’Avvocato ROSARIO MAGLIO;

udito l’Avvocato SERGIO PEROTTA per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

i primi 2 motivi, assorbimento del motivo n. 3.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con separati ricorsi, successivamente riuniti, D.P.G. e d.C.A. e D.P.P., questi ultimi genitori del primo, avevano evocato in giudizio, davanti alla Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, la compagnia UGF Assicurazioni S.p.A. e C.M. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del gravissimo incidente stradale verificatosi il (OMISSIS) a seguito dello scontro tra la moto condotta da D.P.G. e il veicolo Fiat Panda, guidato dalla C.. Secondo la ricostruzione degli attori la conducente dell’autovettura, violando le norme della circolazione stradale, in un tratto rettilineo, si era spostata sulla corsia di marcia opposta, con l’intenzione di svoltare a sinistra, per rimettersi in una strada privata, senza segnalare tale intenzione e tagliando la strada alla motocicletta condotta dal D.P. che viaggiava nello stesso senso di marcia e che aveva già intrapreso la manovra di sorpasso.

2. Con sentenza n. 287 del 2011 il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi rigettava la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti.

3 Avverso tale decisione proponevano appello i danneggiati, sulla base di due motivi relativi all’applicazione dell’art. 2054 c.c. e alla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni.

4. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza dell’11 aprile 2014, rigettava l’appello ribadendo l’esclusiva responsabilità di D.P.G. nella determinazione dell’incidente stradale per cui è causa.

5. Contro tale decisione propongono ricorso per cassazione, G. e D.P.P., nonchè d.C.A. sulla base di tre motivi.

6. Resiste la compagnia Unipolsai Assicurazioni S.p.A. con controricorso.

7. Entrambe le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i motivi di ricorso si denuncia:

1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., nonchè degli artt. 154 e 48 C.d.S., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Lamentano i ricorrenti l’errata applicazione dell’art. 2054 c.c. poichè, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere della prova liberatoria e cioè di avere adottato ogni forma di cautela e di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza.

3. Nel caso di specie dalle risultanze processuali non emerge la prova che la C. avesse effettuato la prescritta segnalazione di cambio di direzione o che si fosse accertata che non sopraggiungevano da tergo altri veicoli in marcia e ciò anche nel caso in cui questi veicoli si trovassero in un’illegittima fase di sorpasso. Al contrario risulta che la conducente dell’autovettura aveva violato diverse disposizioni del Codice della Strada: non aveva azionato gli indicatori di direzione, non aveva concesso la precedenza al motociclista, non si era accertata dell’esistenza del veicolo proveniente da dietro in fase di sorpasso. Difettando la prova che la conducente dell’autovettura avesse tenuto una condotta di guida irreprensibile, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 2054 c.c. e la relativa presunzione di pari responsabilità.

4. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1294, 2043, 2054 e 2055 e degli artt. 40 e 41 c.p., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5. Secondo la Corte territoriale il comportamento imprudente del D.P. sarebbe stato così determinante da rendere irrilevanti le violazioni di legge e delle regole di prudenza poste in essere dalla C..

6. Sotto tale profilo la motivazione appare censurabile per violazione di legge, per avere il giudice di appello omesso di considerare il rilevante e determinante apporto causale dato alla dinamica del sinistro da parte della conducente dell’autovettura, mentre la condotta di guida del D.P. non costituiva certamente un elemento eccezionale, tale da interrompere il rapporto di causalità innescato dalla condotta colposa della resistente.

7. Terzo motivo: violazione dell’art. 132 codice di rito e art. 111 Cost., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4.

8. La motivazione sarebbe contraddittoria almeno sotto due profili: si afferma che l’auto condotta dalla C. si trovava in un tratto in cui era consentita la svolta, mentre nella stessa pagina della sentenza si sostiene che, nel tratto di strada teatro del sinistro, vi era la linea continua orizzontale. Nello stesso modo, con riferimento all’individuazione del punto d’urto, l’autovettura viene descritta come “quasi ferma al centro della strada”, ma nello stesso modo l’impatto si sarebbe verificato “nella corsia di marcia opposta”. Sotto tale profilo la motivazione appare contraddittoria e incomprensibile.

9 I tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in particolare i primi due riguardano l’applicazione dell’art. 2054 c.c. e il secondo motivo, nello specifico, le regole relative all’apporto causale delle condotte dei conducenti di veicoli antagonisti. Con il terzo profilo si sostiene la nullità della decisione per sostanziale “incomprensibilità” della motivazione, determinata da un’insuperabile contraddittorietà degli elementi fattuali posti a sostegno della sentenza.

10. Va rilevato che non è appagante l’affermazione dell’irrilevanza della condotta di guida della conducente dell’autovettura, in considerazione delle presunte gravi e reiterate violazioni del codice della strada poste in essere dal D.P., poichè la tesi della Corte territoriale appare corretta solo nella misura in cui si prospetta un sostanziale tamponamento, cioè la condotta del motociclista che investe l’auto quasi ferma e che da tempo occupava parte della corsia opposta. Invece, la tesi non regge nel momento in cui non vi è alcuna indagine sul momento in cui l’autovettura si è immessa nella corsia di sorpasso per eseguire la svolta a sinistra e se ciò è avvenuto poco prima dell’arrivo del gruppo di motociclisti.

11. E’, pertanto, fondata la dedotta violazione di legge riferita all’art. 2054 c.c., comma 2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte anche qualora dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perchè è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (Sez. 3, Sentenza n. 124 del 08/01/2016, Rv. 638697).

12. La Corte territoriale avrebbe dovuto dimostrare che la conducente dell’autovettura si era pienamente uniformata alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, al fine di escludere l’applicabilità della presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.

13. Avrebbe dovuto trarre gli elementi di fatto dalla lunghezza delle tracce di frenata della moto, dalle caratteristiche del tratto stradale (se si trattava di un lungo rettilineo o se vi erano delle curve) e dal tempo necessario per eseguire la manovra e ciò al fine di verificare se la conducente dell’autovettura era nelle condizioni di poter avvedersi, durante la fase di svolta a sinistra, della presenza del motociclo.

14. Inoltre, la sentenza è assolutamente poco chiara sulla descrizione della posizione dell’autovettura riguardo alle due carreggiate e se la linea di mezzeria continua era interrotta (tratteggiata) in corrispondenza dell’intersezione nella quale la conducente dell’autovettura avrebbe dovuto immettersi completando la manovra di svolta a sinistra.

15. Infine, pur sussistendo una motivazione parziale in ordine all’utilizzo degli indicatori di direzione, non vi è alcun elemento riguardo alla precedenza che autovettura avrebbe dovuto dare al motoveicolo che sopraggiungeva da dietro, anche in fase irregolare di sorpasso.

16. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della disciplina dell’art. 2054 c.c., comma 2 e non ha adeguatamente valutato il materiale probatorio al fine di definire con precisione la dinamica del sinistro; questioni di cui si dovrà occupare il giudice di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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