Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10503 del 20/05/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10503 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA
ORDINANZA
sul ricorso 14076-2015 proposto da:
ZEZZA LUIGI, difensore di MARI MICHELE, giusta mandato a
margine del controricorso RG n. 6866/2011, deciso con ordinanza
depositata il 18/07/2014, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
AFELTRA;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585);
– intimata avverso l’ordinanza n. 16507/2014 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di RONL\ del 17/6/2014, depositata il 18/7/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/4/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA NIAROTTA.
Data pubblicazione: 20/05/2016
I – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 cod. proc.
civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e
375 cod. proc. civ.:
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2 – 11 collegio condivide senza rilievi la relazione e dispone la
correzione dell’errore materiale come sopra indicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone che il dispositivo
dell’ordinanza di questa Corte n. 16507 del 2014 venga corretta
integrandosi il dispositivo con la distrazione delle spese del giudizio di
cassazione in favore dell’avv. Luigi Zezza, dichiaratosi antistatario.
Dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originale del
provvedimento corretto.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
idente
dichiarato antistatario e che, per mero errore, tale istanza di distrazione