Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10503 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. I, 03/06/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 03/06/2020), n.10503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4474/2019 proposto da:

E.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7

presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Tartini Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1424/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Dott. SOLAINI LUCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame proposto da E.C., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essersi allontanato dal paese di origine, per il timore di essere ucciso, in quanto aveva intrattenuto una relazione omosessuale con un politico, in cambio di un aiuto economico dello stesso. Successivamente, aveva intrattenuto rapporti omosessuali con un amico, che, a dire del richiedente, sarebbe poi stato ucciso. Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nell’estrema indigenza e nel contesto omofobico della comunità (OMISSIS) o comunque di un soggetto non statuale contro il quale lo stato non vuole o non può offrire protezione; (ii) sotto un secondo profilo, per il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riferito al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi dei riferimenti temporali non coincidenti su cui la Corte d’appello ha basato il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, infatti, secondo la narrazione resa al giudice di primo grado, egli avrebbe avuto, in patria, la relazione omossessuale fino a una data successiva a quella, in cui sempre secondo la sua narrazione egli sarebbe invece espatriato.

Il secondo motivo è infondato, in quanto non sussiste nessun omesso esame da parte della Corte d’appello, della valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria. Infatti la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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