Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10502 del 28/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 16/12/2016, dep.28/04/2017),  n. 10502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26491-2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI

DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI SPA, già UNIPOL SPA incorporante AURORA

ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale legale

rappresentante pro tempore, Dott.ssa C.A.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2139/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito l’Avvocato MAURIZIO LANIGRA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 27 maggio 2003 S.A. aveva evocato in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, Benedetto Milazzo e la Nordica Leasing S.p.A., quali proprietari dell’autocarro Volvo e la Meie Aurora Assicurazioni S.p.A., quale assicuratore per la responsabilità civile, deducendo che il giorno (OMISSIS), mentre era alla guida del proprio ciclomotore, era stato investito dal predetto autocarro che aveva improvvisamente svoltato a sinistra, tagliando la strada e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenza del sinistro.

2. Con sentenza del 25 marzo 2008 il Tribunale di Napoli respingeva le domande proposte nei confronti di M.B. e di VFS Servizi Finanziari S.p.A., già Nordica Leasing, perchè non legittimati passivi e accoglieva parzialmente la domanda proposta contro l’assicuratore, ritenendo lo S. responsabile nella misura del 50% sulla base della presunzione prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2 e liquidando i relativi danni.

3. Avverso tale decisione interponeva appello S.A. lamentando di essere stato ritenuto corresponsabile del sinistro, mentre la compagnia di assicurazione UGF S.p.A., incorporante l’Aurora Assicurazioni S.p.A., proponeva appello incidentale ritenendo ingiusto il riconoscimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica in favore del danneggiato.

4. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 14 maggio 2014, rigettava l’appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, riduceva l’importo complessivo del risarcimento dei danni in favore dello S..

5. Propone ricorso per cassazione quest’ultimo sulla base di tre motivi.

6. UNIPOLSAI S.p.A., già UGF assicurazioni S.p.A., resiste con controricorso.

7. Il ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con i motivi di ricorso si denuncia:

3. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 codice di rito e art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto corresponsabile, nella determinazione del sinistro, anche il conducente del motociclo, dando per scontato che lo stesso fosse in grado di evitare una collisione frontale con un autoarticolato che attraversa la carreggiata in condizioni atmosferiche proibitive, che non facilitavano l’arresto del ciclomotore. Secondo la valutazione delle prove prese in esame dal giudice di secondo grado sarebbe “rimasta sconosciuta la condotta di guida tenuta dallo S.” e ciò senza considerare adeguatamente le numerose violazioni del codice della strada poste in essere dalla controparte.

5. Il motivo è inammissibile poichè il ricorrente chiede alla Corte di legittimità di riesaminare, nel merito, la controversia valutando differentemente il materiale istruttorio preso in esame dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, deducendo sostanzialmente un vizio di motivazione, attraverso il quale si chiede alla Cassazione di appropriarsi del ruolo di individuazione delle fonti del convincimento e di valutazione delle prove, ruolo che spetta esclusivamente al giudice del merito. Il ricorrente lamenta la non corrispondenza della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, rispetto all’opinione che di essi lo stesso ha maturato, prospettando un più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, senza considerare che tali profili riguardano il libero convincimento del giudice e non possono essere diversamente valutati in sede di legittimità.

6. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7. Lamenta il ricorrente che la motivazione sarebbe in aperto contrasto con le risultanze processuali, risultando evidente che il maggior responsabile dell’impatto era certamente il conducente dell’autocarro per avere lo stesso violato numerose regole del codice della strada.

8. Il motivo è infondato: la regola prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2 costituisce il criterio residuale applicabile in tutte le ipotesi in cui difetti la prova della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti. Conseguentemente, correttamente la Corte territoriale, in difetto di un idoneo supporto probatorio in ordine alla condotta di guida del conducente del ciclomotore, ha applicato il principio di pari responsabilità.

9. Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., artt. 1223, 2043, 2056 e 2059 c.c. e dell’art. 139 Codice delle Assicurazioni, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

10. Il ricorrente deduce il mancato riconoscimento, in sede di appello, della liquidazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, contestando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e la scelta della Corte territoriale di riferirsi all’esistenza di un “lieve grado” di invalidità specifica, per escludere una menomazione sulla capacità di produrre reddito.

11. Il motivo è inammissibile in quanto la censura non giova all’accoglimento del ricorso.

12. Infatti, la Corte d’appello opera una doppia motivazione per escludere il danno da menomazione della capacità lavorativa specifica. In primo luogo rileva che l’invalidità non incide in concreto sulla capacità di produrre reddito. Inoltre, difetta la prova che il danneggiato avesse svolto attività lavorativa in un arco di tempo di circa 10 anni, posti prima e dopo la data dell’incidente, da ciò desumendo che probabilmente non lo stesso svolgerà in futuro attività lavorativa.

13. La censura del ricorrente riguarda solo il secondo profilo, sostenendo che il danno avrebbe potuto essere risarcito anche in favore di chi non svolge alcuna attività lavorativa, mentre non vi sono rilievi sul primo profilo e ciò rende irrilevante il motivo che, comunque, ove riferito al primo aspetto, traducendosi in una specifica richiesta di rivalutazione delle risultanze dell’attività istruttoria e, in particolare, degli accertamenti espletati in sede di consulenza tecnica di ufficio, riguarda profili prettamente in fatto, inibiti alla Corte di legittimità.

14. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA