Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10501 del 28/04/2017
Cassazione civile, sez. III, 28/04/2017, (ud. 16/12/2016, dep.28/04/2017), n. 10501
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20855-2014 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO
BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato LUIGI VISCONTI,
rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZA MONICA DONATI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.S., MILANO ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 983/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 08/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2016 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
in subordine rigetto.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ai sensi della L. n. 102 del 2006, art. 3, M.G. e Mu.Ma., in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore A., avevano convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Siena, C.S. e la Milano Assicurazioni S.p.A., nella qualità, rispettivamente, di conducente e proprietario, il primo, e di assicuratore, la seconda, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni per le gravi lesioni subite dal figlio minore in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), quantificando il danno in complessivi Euro 3.564.858 ivi comprendendo il ristoro del danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale subito dal quattordicenne M.A., oltre al danno esistenziale e patrimoniale subito dai genitori. Nelle more del giudizio aveva spiegato intervento volontario il fratello maggiore del danneggiato, M.C., chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni riflessi subiti.
2. Con sentenza del 6 maggio 2010 il Tribunale di Siena accertava la responsabilità esclusiva in capo a C.S. e determinava in Euro 2.491.740 l’importo dovuto dai convenuti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, cui avrebbe dovuto essere detratto l’acconto versato in favore degli attori dalla compagnia di assicurazione, pari ad Euro 700.000, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 150.000 in favore dei predetti attori, a titolo di danno non patrimoniale per il pregiudizio subito in proprio, oltre all’importo di Euro 50.000 in favore di M.e.C. disponeva il pagamento delle spese processuali.
3. Avverso tale decisione proponeva appello la compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. lamentando, con motivi specifici, l’eccessiva quantificazione di alcune voci di danno riguardanti M.A. e le altre parti del giudizio.
4. Con sentenza pubblicata il giorno 8 luglio 2013 la Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla compagnia di assicurazioni, rideterminava il danno patrimoniale e quello non patrimoniale subito da M.A., nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, in complessivi Euro 1.963.898,99, individuando l’ulteriore somma da corrispondere da parte della compagnia e ritenendo satisfattivi gli importi già corrisposti dalla Milano Assicurazioni a tacitazione del danno non patrimoniale iure proprio subito dai tre congiunti di M.A.. La Corte territoriale, in particolare, disposta nuova C.T.U., modificava sia la percentuale di invalidità permanente, determinata dal primo giudice sulla base della prima consulenza (nella misura del 78%), nella diversa percentuale del 67%, sia la misura della liquidazione equitativa, limitando la personalizzazione del danno operata dal primo giudice sulla base delle tabelle milanesi di liquidazione del danno, alla percentuale del 25% e non a quella, ritenuta dal primo giudice, del 40%.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione M.A. sulla base di un unico articolato motivo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.
2. Con il ricorso per cassazione si denuncia: violazione degli artt. 329 e 112 codice di rito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Il ricorrente evidenzia che la compagnia Milano Assicurazioni S.p.A. con il primo motivo di appello aveva contestato soltanto la percentuale di personalizzazione, determinata dal primo giudice nella misura del 40%, precisando che, avendo il consulente di ufficio determinato con il 78% la riduzione dell’integrità psico-fisica di M., l’incremento già previsto nelle tabelle di Milano nella misura del 25% comportava un significativo aumento della liquidazione del danno (superiore ad Euro 200.000). Alcuna censura, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, si riferiva alla percentuale di invalidità permanente del 78%. Infatti, gli unici rilievi mossi dalla compagnia all’elaborato del consulente di ufficio riguardavano le spese relative alla qualità delle protesi ed al numero dei rinnovi, mentre alcuna doglianza aveva interessato la percentuale invalidante sulla quale si è formato il giudicato interno.
3. Conseguentemente il ricorrente richiede l’adozione di una decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 rendendosi necessaria la mera modifica dei calcoli, rideterminando l’importo complessivo del pregiudizio sulla base dell’originaria percentuale di invalidità del 78%, in luogo di quella del 67% stabilita dal consulente in grado di appello.
4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non ha prodotto le cartoline di ritorno attestanti il perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione e l’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva. Come noto, nell’ipotesi di omessa produzione, all’udienza di discussione fissata ai sensi dell’art. 379 c.p.c., dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., si determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonchè il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 28/04/2011 (Rv. 617526 – 01). Pertanto, nell’ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata, il ricorso per cassazione è inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790 – 01).
5. Nulla per le spese attesa la mancanza di attività difensiva della controparte. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017